Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/08/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con il decreto impugNOME, reso de plano dal Magistrato di sorveglianza di Novara è stato dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo, proposto da NOME COGNOME, avverso il provvedimento con il quale il RAGIONE_SOCIALE penitenziaria ha rigettato la richiesta di autorizzazione, per i familiari del condanNOME, ad assistere, da remoto, alla seduta di laurea avvenuta in video collegamento, nel mese di aprile 2023.
Considerato che il motivo unico dedotto (violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, 3 e 4 cod.proc. pen. e 35-bis Ord. pen.) è inammissibile in quanto manifestamente infondato, perché prospetta, per una parte, vizio di motivazione che non si ravvisa dall’esame del provvedimento impugNOME e, per altra parte, inerente a richiesta per la quale si è esaurito l’interesse da parte del condanNOME al reclamo.
Ritenuto, infatti, che la richiesta di autorizzazione attiene al collegamento da remoto dei familiari per la specifica seduta di laurea indicata nell’istanza (svolta nel mese di aprile 2023, non anche per la seduta RAGIONE_SOCIALEa terza laurea cui fa cenno, peraltro con argomento inedito, la difesa a p. 2 del ricorso), già svolta e che, dunque, rispetto al reclamo proposto dinanzi al Magistrato di sorveglianza, come osservato con il provvedimento adottato de plano in data 23 agosto 2023, l’COGNOME era già privo di interesse.
Considerato, invero, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ma va, piuttosto, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finali negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199).
Ritenuto che, dunque, il requisito RAGIONE_SOCIALE‘interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione che in quello RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice superiore, costituita nel caso in esame dall’asserita lesione di diritti individuali di cui l’COGNOME assumeva il pregiudizio relazione alla sua detenzione presso la Casa circondariale di Novara.
Reputato, infine, che nel caso di specie, il reclamo ben poteva essere deciso con provvedimento ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la riscontrata
manifesta infondatezza, stante la sopravvenuta carenza di interesse al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione del reclamo medesimo.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Il Presidente
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore