Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23839 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a AGROPOLI il 20/12/1975 avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità;
udito il difensore, Avv. NOME COGNOME del Foro di Salerno in difesa di NOME COGNOME che, ai sensi dell’art 611 comma 4 cod. proc. pen., ha enunciato motivi nuovi di ricorso: con il primo, si contesta la possibili adottare una misura cautelare custodiale per il capo b) di imputazione, atte limiti edittali per il reato contestato nonché per l’irrilevanza a tal fi contestate aggravanti; con il secondo motivo, si chiede la conseguent rivalutazione delle esigenze cautelari ai sensi dell’art 275 cod. proc. pen.;
il Procuratore Generale riportandosi alla memoria e a seguito dei nuovi motivi ricorso, conferma le conclusioni già rassegnate.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Salerno ha rigettat l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza applicativ della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari tribunale di Salerno nei suoi confronti in data 14 Febbraio 2025.
Nel presentare ricorso per cassazione, la Difesa dell’imputato, con l’un motivo, incentrato sulla inosservanza della legge penale e di norme processu nonché sull’illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e proc. pen.), deduce la erroneità della ricostruzione posta base dell’ordi genetica e del provvedimento del tribunale del riesame, evidenziando l’estrane di NOME COGNOME alla vicenda lesiva, secondo le parole della stessa perso offesa, ed in ogni caso il contributo marginale dallo stesso fornito nell’ aggressiva ai danni di NOME COGNOME per quanto risulta dalle immagini vi riprese.
In udienza, il difensore dell’imputato ha formulato ulteriori due motivi art. 311, comma 4, cod. proc. pen., entrambi incentrati sulla violazione di l nei termini indicati in intestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto per le ragioni che si vanno di seguito ad illus nell’ordine sopra esposto.
In relazione all’unico motivo del ricorso, esso costituisce, in sostanza rielaborazione del merito cautelare, cioè la riproposizione telle quelle dell’argomentazione proposta innanzi al tribunale cautelare.
Ciò emerge con chiarezza dalla lettura del provvedimento impugnato e dalla prospettazione ‘fattuale’ del ricorso che, lungi dal delineare un effettivo legittimità, finisce per contestare il giudizio di gravità indiziaria, ovvero il probatorio cui sono approdati il g.i.p. prima ed il tribunale poi ch valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati -pur con il grado richies corrente fase processuale- all’esito della ricostruzione della vicenda concret è utile altresì aggiungere che, ai fini della corretta deduzione del v violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del come ricostruito dai giudici – nella fattispecie astratta delineata dal legi altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di spec sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivament rilievo un profilo di violazione di legge, per errata “sussunzione” del rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite
condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operaz prettamente riservata al giudice del merito cautelare.
Sennonché, come è stato più volte ribadito, in tema di misure cautela personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, viz motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine all consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il com di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente con delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indizia carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai prin diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Le Sezio Unite hanno chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la vali dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimi provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal part contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualifi probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limi ad esso ineriscono, spetta a questa Corte la verifica delle censure inere adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probator non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1 Sulla base di tali coordinate concettuali, il Collegio rileva ch provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno ha correttamente effettuat l’analisi degli elementi indiziari a carico dell’indagato, comparan soppesandoli correttamente, senza incorrere in alcuna contraddizione manifesta illogicità, in realtà nemmeno dedotta nel ricorso, che si lim proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, tesa ad escludere o svalu ruolo del Miano nella vicenda. Ruolo che però viene adeguatamente valorizzato nell’ordinanza, con la evidenziazione, per nulla illogica, della deposizione persona offesa, NOME COGNOME e della credibilità della fonte medesima
sospettabile di calunnia, atteso il rifiuto di denunciare e di fare i no aggressori) in relazione alla violentissima aggressione ed al ruolo essenzia fini della realizzazione della stessa, dell’odierno indagato, con il r adescatore e di assistente, sicuramente idoneo ad integrare il concorso.
Come detto, si tratta di una valutazione pienamente in linea con standard motivazionale richiesto, avverso la quale non viene nemmeno formulata idonea critica di legittimità. Il motivo, quindi, esula dall’ambito del giud legittimità, che può essere ‘condotto’ solo alla stregua dei parametri el nell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., e non è, di conseguenza, consentit art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
4. I motivi introdotti in udienza sono infondati.
In sintesi, con il primo si chiede l’annullamento del titolo cautel relazione al reato di lesioni, pur aggravate, poiché il reato non ‘regge’ la c cautelare, mentre con il secondo si contesta, alla luce delle deduzioni da u formulate, la permanenza di un quadro sufficiente al mantenimento della misura custodiale massima anche per l’estorsione.
5.1 In relazione al primo profilo, il motivo è carente di interesse p l’eventuale elisione del titolo custodiale in relazione alle lesi comporterebbe alcuna conseguenza pratica e non avrebbe alcun riflesso concreto sullo status libertatis dell’odierno ricorrente nei cui confronti, come detto, la misura personale è stata adottata anche per l’ipotesi deli estorsiva, punita in termini edittalmente più gravi.
5.2 L’articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che l’inter all’impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti prim diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione s idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedime pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispe a quella esistente (cfr., Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 1937 Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 de 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 1825 del 24/04/2008, COGNOME, Rv. 239397).
Il collegio non ignora l’orientamento secondo cui l’imputato ha interesse impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando i gravame sia limitato a una sola delle imputazioni, poiché, si è sostenuto, il meno del titolo custodiale per una delle accuse consentirebbe il riacquisto d libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venisse
titolo legittimante l’applicazione della misura (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 40 04/07/1995, Rv. 202205 – 01).
E, tuttavia, ritiene che tale principio vada letto alla luce della regola g secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obietti sostanziale favorevole all’impugnante, senza rimanere sul piano meramente teorico, così come affermato in una serie di decisioni che vanno sul pu condivise.
In tal seno, si è affermata la sussistenza dell’interesse concreto e dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione qua l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò possa in sun” an” o sul “quomodo” della misura (Sez. 2 , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022, dep. 26/04/2023, Rv. 284489 – 01; conf., tra le non massimat Sez. 3, 10050 del 7.2.2024, Braho; Sez. 4, n. 17699 del 9.4.2024, De NOME; S 5, n. 17179 del 28.2.2024, COGNOME). Per contro, si è negato l’intere contestare l’aggravante “mafiosa” laddove la misura sia idoneamente fondata dal punto di vista indiziario, su un reato contemplato tra quelli per i comunque applicabile la presunzione di cui all’art. 275, comma terzo, cod. pr pen. (cfr., Sez. 6, n. 23630 del 5.4.2024, lannello e Sez. 6, n. 236 5.4.2024, COGNOME, non massimate) o, ancora, con rifermento al manca assorbimento del fatto-reato ascritto sotto altro titolo di reato, ide egualmente sanzionato, poiché dalla pluralità di addebiti non deriva alc conseguenza negativa in relazione ai termini di durata della singola mis applicata (cfr. Sez. 6, n. 5640 del 18/10/2023, dep. 08/02/2024, Di Palm Rv. 286063 – 01) ed, infine, quando l’indagato tenda ad ottenere una diver qualificazione giuridica del fatto dalla quale non consegua per lui una conc utilità, non rilevando la mera pretesa all’esattezza teorica della decisione c realizzi alcun vantaggio pratico (cfr., Sez. 6 , n. 46387 del 24/10/ Giordano, Rv. 285481 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, il ricorrente non ha allegato alcun concreto interess vedersi “sollevato”, sul piano cautelare, dalla contestazione di cui al (solo b); a ben guardare, infatti, con il secondo motivo aggiunto, la difesa si è l a contestare l’esistenza di un rischio di reiterazione di quel genere di co ma nulla ha dedotto circa l’incidenza del sollecitato – e solo parz annullamento del titolo cautelare sul piano della eventuale complessi rivalutazione delle esigenze della adeguatezza della misura, affermate a pg. della misura tanto sul piano dell’inquadramento teorico, che dell’indicazione d elementi concreti da cui desumere le esigenze cautelari, con particol riferimento alla brutalità e spregiudicatezza dimostrate nell’aggressione.
6. Da quanto precede, discende il rigetto del ricorso e da esso consegue, sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
spese del procedimento.
Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione conseg altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al diret
dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. p
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, dis att. cod. proc. pen..
Così deciso il 9 maggio 2025
igliere relatore
Il Con
Il Presidente