Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9632 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9632 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Pagani il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte di Appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
v
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, a mezzo del difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 9 luglio 2024, con la quale era stata dichiarata la nullità della sentenza (di condanna) di primo grado e, ritenuto che il fatto contestato fosse diverso da quello di ricettazione ritenuto in primo grado e qualificabile come falso per soppressione e riciclaggio, disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
1.1. Con i motivi di ricorso l’imputato deduce inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e difetto di motivazione del provvedimento impugnato (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 597 e 598 stesso codice), avendo il giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica, attribuito al fatto una diversa e più grave qualificazione, così pregiudicando la posizione processuale dell’imputato e l’iter del futuro processo.
1.2. I medesimi vizi di natura processuale sono denunziati in riferimento a quanto dispongono gli articoli 178 e 181 del codice di rito, avendo il giudice di appello rilevato e dichiarato ex officio una nullità di ordine speciale, da ritenersi relativa.
L’impugnazione proposta con i motivi di ricorso è inammissibile per difetto di concreto interesse. Per proporre impugnazione avverso un provvedimento della giurisdizione occorre avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.) e tale interesse si riempie di contenuto allorquando la rimozione del provvedimento impugnato sia idonea ad eliminarne gli effetti giuridici sfavorevoli (Sez. U, n. 29529, del 25/6/2009, De Marino, Rv. 244108).
2.1. Ciò posto, l’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato è all’evidenza tesa a rimuovere, deducendo errores in procedendo e vizi di motivazione, un effetto decisamente favorevole per l’imputato, determinato dall’annullamento della condanna di primo grado; mentre la decisione di trasmettere gli atti al Pubblico ministero (per i fatti diversi) non appare idonea a produrre alcun effetto immediatamente sfavorevole per l’imputato. Il ricorrente mira quindi a difendersi da una “non decisione” di merito, che non definisce la regiudicanda, né elide una precedente decisione favorevole. Sul punto va rilevato che la giurisprudenza poco sopra richiamata, incline alla ammissibilità del ricorso per cassazione delle decisioni consimili adottate in sede di appello (seguita da Sez. 6, n. 40966, del 1/10/2015, Rv. 265608; Sez. 4, n. 11228, del 4/5/2015, Rv. 262715; Sez. 2, n. 22170, del 24/4/2019, Rv. 275589), si è formata su fattispecie
processuali nelle quali la sentenza di secondo grado aveva dichiarato la nullità -giudizio “assolutorio” di primo grado e, pertanto, non fa altro che sottolinea necessità di tenere nella dovuta considerazione il concreto interesse della p alla impugnazione, in ragione degli obiettivi della stessa (nelle fattis esaminate dalla giurisprudenza richiamata, l’annullamento di sentenze ch avevano dichiarato la nullità della decisione favorevole di primo grado suscettib di irrevocabilità). Laddove il provvedimento ordinatorio che, diversament qualificato il fatto, dispone la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, no non definisce la regiudicanda, ma non reca alcun concreto pregiudizio all’imputat (nei termini: Sez. 5, n. 22262, del 26/4/2011, Rv. 250580; Sez. 5, n. 14366, 27/1/2012, Rv. 252474; Sez. 1, n. 9665, del 3/10/2013, Rv. 259697; da ultimo, Sez. 3, n. 14636 del 14/02/2024, Pavone, Rv. 286143 – 01), che potrà difenders dall’accusa, sia nel corso delle indagini preliminari, che in corso del futuro eventuale- nuovo giudizio di merito.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa ne determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
2.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 gennaio 2025.