Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7711 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il 04/04/1972
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG. M. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo presentato avverso il provvedimento del 01/03/2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di permesso ex art. 30 ord. pen., avanzata dal detenuto al fine di presenziare al funerale, celebrato il 4 marzo 2024, del regista NOME COGNOME che aveva lavorato presso l’istituto di Rebibbia in qualità di regista in un film in cui il detenuto aveva recitato. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il permesso di cui all’art. 30 Ord. pen. è uno strumento previsto dal legislatore per evenienze di natura del tutto eccezionale e per eventi di particolare gravità GLYPH che devono riguardare comunque l’ambito famigliare del detenuto.
Il ricorrente eccepisce violazione di legge penale e vizi di motivazione, in relazione all’art. 30 ord. pen, e 27 Cost., nonché questione di costituzionalità, osservando come GLYPH il Tribunale di sorveglianza avesse rigettato il reclamo sul presupposto che la persona deceduta non era un familiare, senza tuttavia tenere conto del legame affettivo instaurato con il regista il cui decesso aveva costituito per il detenuto un evento emozionale particolarmente significativo.
Il Procuratore Generale, NOME NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
1.1. Giova premettere che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è b a sata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti. Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere, oltre che al momento della
proposizione del gravame anche, in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
1.2. Nel caso di specie, il permesso premio era stato richiesto da COGNOME al fine di partecipare al funerale del regista NOME COGNOME, che si è svolto il 4 marzo 2024. Tale circostanza, pertanto, determina che l’interesse ad impugnare il provvedimento del giudice di merito è del tutto carente, essendosi già svolto l’evento oggetto della richiesta di permesso ex art. 30 Ord. pen.
Da ciò discende l’originaria carenza di interesse al ricorso che ne determina la inammissibilità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
La condanna si rende necessaria perché il ricorso è stato depositato quando già era venuto meno l’interesse allo stesso, sicché ne risultava evidente l’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente