Interesse a Impugnare: Quando un Ricorso è Solo una Questione di Principio?
Il sistema giudiziario prevede dei meccanismi per contestare le decisioni dei giudici, ma non ogni contestazione è ammissibile. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di un interesse a impugnare concreto e non meramente teorico. Questo concetto è cruciale per comprendere perché, a volte, un ricorso viene respinto anche se l’argomentazione sollevata è, in astratto, corretta. Analizziamo il caso per capire meglio.
Il Contesto: Sequestro di un Monopattino e Ricorso del PM
La vicenda ha origine dal sequestro di un monopattino elettrico nell’ambito di un’indagine per il reato di ricettazione. Il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro, ma l’indagato aveva presentato un’istanza di riesame al Tribunale.
Il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti per il sequestro, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame dell’indagato basandosi su un presunto errore formale: la tardività della convalida del sequestro da parte del PM. Nonostante questa motivazione, il Tribunale aveva comunque deciso di mantenere attivo il sequestro (il cosiddetto “vincolo cautelare”).
Insoddisfatto della motivazione del Tribunale, il Procuratore della Repubblica ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse sbagliato a calcolare i termini e che la sua convalida fosse in realtà tempestiva.
L’Inammissibilità per Mancanza di Interesse a Impugnare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione (se la convalida fosse tardiva o meno), ma in un presupposto processuale fondamentale: la carenza di interesse a impugnare.
Secondo la Suprema Corte, un’impugnazione è ammissibile solo se il suo accoglimento può portare a un risultato pratico più favorevole per chi la propone. Nel caso specifico, anche se la Cassazione avesse dato ragione al Procuratore, correggendo la motivazione del Tribunale sulla tempistica, l’esito finale non sarebbe cambiato: il monopattino sarebbe rimasto comunque sotto sequestro, come già stabilito dallo stesso Tribunale.
Il Vantaggio Pratico vs. la Correttezza Teorica
La sentenza ribadisce un principio consolidato: l’impugnazione non è uno strumento per ottenere una pronuncia di pura correttezza giuridica. Non basta aspirare a una “esattezza tecnico-giuridica” della motivazione. È indispensabile dimostrare che dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento derivi un vantaggio concreto.
Il Procuratore non aveva un interesse concreto a far correggere la motivazione del Tribunale, perché l’effetto pratico che gli interessava – il mantenimento del sequestro – era già stato ottenuto. Il suo ricorso, pertanto, si riduceva a una questione di principio, priva di quella spinta verso un miglioramento della sua posizione processuale che la legge richiede.
Le Motivazioni
La Corte fonda la sua decisione sull’articolo 568, comma 4, del codice di procedura penale, che lega l’ammissibilità di ogni impugnazione all’esistenza di un interesse specifico. Richiamando una giurisprudenza costante, a partire dalle Sezioni Unite, i giudici sottolineano che l’interesse deve essere concreto e attuale. Deve sussistere solo se, attraverso l’eliminazione di un provvedimento ritenuto pregiudizievole, si può ottenere una “situazione pratica più vantaggiosa”.
In questo caso, la censura mossa dal Pubblico Ministero riguardava unicamente il calcolo errato del termine di deposito della convalida. Tuttavia, l’eventuale fondatezza di tale censura non avrebbe prodotto alcun effetto favorevole, dato che il vincolo reale sul bene era stato comunque mantenuto dal Tribunale. Pertanto, l’interesse del ricorrente era solo teorico e non giustificava l’attivazione del giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un importante insegnamento: prima di impugnare un provvedimento, è essenziale chiedersi quale vantaggio pratico si otterrebbe in caso di vittoria. Se la risposta è “nessuno”, e si tratta solo di far correggere una motivazione errata senza che ciò incida sull’esito finale, il ricorso sarà molto probabilmente dichiarato inammissibile per carenza di interesse a impugnare. Un principio di economia processuale che evita di impegnare la giustizia in dispute puramente accademiche.
Perché il ricorso del Procuratore della Repubblica è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il suo eventuale accoglimento non avrebbe modificato l’esito pratico della vicenda: il sequestro del bene sarebbe rimasto comunque in vigore, come già deciso dal tribunale.
Cos’è l’interesse a impugnare secondo la Corte di Cassazione?
È la condizione per cui un’impugnazione è ammissibile solo se può portare a una situazione pratica più vantaggiosa per chi la propone. Non è sufficiente l’aspirazione a una mera correzione teorica o formale della motivazione di un provvedimento.
Un errore nella motivazione di un giudice giustifica sempre un ricorso?
No. Secondo questa sentenza, un errore nella motivazione non giustifica un ricorso se la sua correzione non produce alcun effetto favorevole e concreto per la parte ricorrente, e se il risultato finale del provvedimento rimane invariato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2021 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2021 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI VENEZIA
sul ricorso proposto da: Nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in PAKISTAN
avverso l’ordinanza in data 21/07/2023 del TRIBUNALE DI VENEZIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia impugna l’ordinanza in data 21/07/2023 del Tribunale di Venezia, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame presentata da NOME avverso il decreto in data 23/06/2023 con cui il pubblico ministero convalidava il sequestro di un monopattino effettuato dalla polizia giudiziaria per il reato di ricettazione. Va precisato che il tribunale manteneva il vincolo cautelare.
Deduce:
1. Con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nella parte in cui ha ritenuto la tardività della convalida del sequestro
operata dal pubblico ministero in data 23/06/2023 in quanto recante la data di deposito del 27/06/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
1.1. Va ricordato che l’interesse a impugnare richiamato dall’art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093 – 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01).
In altre parole, l’interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all’esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall’interesse a conseguire -dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato – un vantaggio concreto.
Nel caso di specie non è possibile rinvenire un interesse siffatto.
Il pubblico ministero, invero, si duole dell’errato calcolo circa il rispetto del termine di deposito del provvedimento di convalida, là dove dall’eventuale fondatezza della censura non conseguirebbe nessun effetto favorevole, visto che il tribunale ha comunque mantenuto il vincolo reale.
Da qui l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/11/2023