Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17796 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17796 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 06/10/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rigettava l’istanza formulata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, ritenendo insussistenti i presupposti prescritti per la concessione dei benefici penitenziari invocati.
Veniva, invece, concessa la misura alternativa della semilibertà, contestualmente richiesta da COGNOME, in relazione alla pena di due anni e un giorno di reclusione, conseguente alla sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Gela il 18 gennaio 2022, divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2023.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 47-ter Ord. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposi:i della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della posizione detentiva del condannato e della sua sottoposizione al regime cautelare degli arresti domiciliari in un altro procedimento, nel quale aveva rispettato le prescrizioni impostegli, intraprendendo un percorso rieducativo che non poteva essere interrotto.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
Occorre premettere che l’istanza finalizzata a ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta sulla base di un giudizio adeguato sulla personalità di NOME COGNOME, che non consentiva di valutare positivamente il percorso rieducativo intrapreso.
Si consideri che il giudizio sfavorevole espresso dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta si fondava su una corretta valutazione delle informazioni negative trasmesse dalle Forze dell’ordine competenti, che richiamavano i
numerosi precedenti penali di COGNOME e l’elevata pericolosità sociale mostrata dal condannato nel corso degli anni.
Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fendendo il giudizio negativo sul comportamento di NOME COGNOME su una valutazione della sua personalità adeguata alle emergenze processuali e rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, finalizzato a ottenere una misura alternativa alla detenzione, è necessario che sia accertata «la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01).
Ferme restando tali considerazioni, non può non rilevarsi che l’istanza di concessione della detenzione domiciliare presentata da NOME COGNOME, ex art. 47-ter Ord. pen., a seguito della concessione del regime della semilibertà, risulta sprovvista di interesse, essendo stato riconosciuto al condannato un beneficio penitenziario più favorevole di quello invocato, che non consentiva la proposizione del ricorso in esame.
Si consideri, in proposito, che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare descritta dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell’impugnazione e quale requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell’obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un’utilità ossia di una pronuncia più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell’impugnazione (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01).
Ne discende che il requisito dell’interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione dell’impugnazione sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199 – 01).
La verifica sul requisito in esame, pertanto, presuppone una valutazione sulla persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all’impugnazione, che deve ritenersi insussistente nei confronti di NOME COGNOME, per effetto della concessione della semilibertà, alla quale non può
essere sostituita una misura alternativa più favorevole per effetto del ricorso in esame.
Le considerazioni esposte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila gfri. in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 marzo 2024.