Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse sul reclamo, proposto da NOME COGNOME, detenuto in regime differenziato, avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 30 settembre 2022, ha trasmesso gli atti al Direttore della Casa circondariale di Spoleto sulla richiesta di consegna, senza ritardo e senza controllo, di compact disc contenenti atti processuali.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, AVV_NOTAIO (violazione degli artt. 35-bis, 69 Ord. pen., 3 Cost., 6 CEDU, 105 cod. proc. pen., 35 disp. att. cod. proc. pen., vizio di motivazione, violazione della procedura di trattenimento della corrispondenza tra difensore e detenuto) sono inammissibili in quanto carenti di interesse, perché diretti soltanto ad ottenere enunciati di principio, privi di sostanziale effetto favorevole per il detenuto.
Rilevato, infatti, che i compact disc di cui si chiedeva la trasmissione, risultano consegnati in data 30 settembre 2022 al detenuto, ma che la difesa insiste per ottenere una pronuncia che disciplini, per il futuro, le modalità di consegna da parte della Casa circondariale, senza procedere a ispezione, con immediata evasione della richiesta, contestando la procedura seguita dall’Istituto di pena, nonché invocando la non operatività del visto di censura sulla corrispondenza informatica tra detenuto e difensore, eccependo la violazione degli artt. 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen., in caso di visione degli atti da consegnare da parte della Polizia penitenziaria.
Considerato che costituisce ius receptum della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge da parte dell’ordinamento giuridico (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693), dovendo piuttosto individuarsi l’interesse a impugnare, in una prospettiva giurisdizionale di natura eminentemente utilitaristica, consistente nelle finalità concretamente perseguita dal soggetto impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale, cui si collega il conseguimento di un’utilità, costituita da un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello impugnato (tra le varie, Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Rv. 285026 – 01; Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009, Rv. 243242 – 01; Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, COGNOME, Rv. 245100 – 01 in tema di impugnazione della parte pubblica).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000),
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente