Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME letteLsentitì le conclusioni del GLYPH N-C· GLYPHl’v1
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Novara provvedendo ai sensi degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., e 35-bis, comma 5, legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) – ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo presentato da NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale di Milano Opera in regime ex art. 41-bis Ord. pen., avente per oggetto il diniego di inoltro di un istanza al Ministro della giustizia da parte della Direzione della Casa circondariale di Novara, dove era detenuto al momento delle richieste.
A ragione della decisione, il Magistrato di sorveglianza, poneva la circostanza dell’avvenuto trasferimento, medio tempore, del reclamante in altro Istituto di pena che aveva determiNOME la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia e, con l’unico motivo, deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), violazione di legge con riferimento agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35bis Ord. pen.
Il giudice a quo avrebbe indebitamente dichiarato non luogo a provvedere sul suddetto reclami, trascurando il principio della perpetuatio iurisdictionis, posto che l’avvenuto trasferimento del detenuto ad altro Istituto di pena non determinerebbe alcuna carenza d’interesse.
Con requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2023, il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, pur avendo nella parte motiva argomentato nel senso dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Osserva il Collegio che nel procedimento di sorveglianza il decreto d’inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizion previste direttamente dalla legge, laddove la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n.
32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, NOME, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, COGNOME, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257017).
Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell’inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi della richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260971; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254887).
La ratio della decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocull di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all’istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, COGNOME, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).
Tanto premesso, l’affermazione del Magistrato di sorveglianza secondo cui il trasferimento del detenuto presso altro Istituto di pena determinerebbe tout court una sopravvenuta carenza d’interesse è errata.
2.1. Non è superfluo ricordare che l’interesse a impugnare è subordiNOME alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso.
In Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalit negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Carenza d’interesse – si è spiegato – che può anche essere “sopraggiunta”, come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui
attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso».
L’interesse a impugnare deve configurarsi in termini d’immediatezza, concretezza e attualità non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta. Ciò perché la facoltà di attivare i procedimenti di gravame riconosciuta al detenuto non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza della quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante – tenuto conto della sua condizione detentiva – e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Non può, in altri termini, ammettersi l’esercizio del diritto di impugnazione da parte del detenuto avente di mira la sola correttezza giuridica della decisione, senza che alla posizione processuale del ricorrente derivi alcun risultato pratico favorevole, tenuto conto della sua condizione detentiva.
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse presupponeva una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all’impugnazione in capo all’COGNOME, la cui attualità – sussistente all’atto della proposizione del ricorso per cassazione – non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322).
E, allora, posto che l’oggetto delle richieste del detenuto riguardava l’inoltro di una propria istanza al Ministro di Giustizia, non si apprezza alcuna carenza d’interesse a impugnare, invece sussistente ove l’oggetto della richiesta avesse riguardato questioni di stretta attinenza al menzioNOME Istituto di pena, laddove in ogni altro caso vale – come ricordato dal ricorrente – il principio della perpetuati° iurisdictionis, rectius il principio della persistenza dell’interesse alla decisione.
Alla stregua delle esposte ragioni, il provvedimento dev’essere annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Novara.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Novara.
Così deciso, il 29 maggio 2024
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