Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2307 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2307 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., da NOME COGNOME, in relazione al sequestro conservativo – disposto, su impulso delle parti civili costituite, nei confronti del marito NOME COGNOME, sottoposto ad indagini preliminari per il delitto di duplice omicidio aggravato della quota, pari al 50%, di un immobile sito in San Cipriano di Aversa, la cui metà residua è di proprietà della COGNOME.
A tal fine, ha, in particolare, rilevato che la limitazione del vincolo cautelare alla sola porzione del bene appartenente all’imputato «rende evidente la mancanza di legittimazione della ricorrente non avente diritto alla restituzione del bene sottoposto al sequestro e rispetto alla quale non può ritenersi il provvedimento impugNOME lesivo e, dunque, suscettibile di autonoma impugnazione».
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere i giudici del riesame dichiarato l’inammissibilità della richiesta senza considerare che ella, «peraltro coniuge dell’imputato, è la titolare dell’altra metà dell’immobile e per la tale sua qualità considerato peraltro che trattasi di una unica particella ha, diversamente da come ritenuto, un evidente interesse ad evitare la dispersione del bene».
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
Preliminarmente, va rilevato che la COGNOME, pur affermando, nel titolo dell’unico motivo di ricorso, di contestare il provvedimento impugNOME nell’ottica sia della violazione di legge che del vizio della motivazione, ha, nell’articolazione della censura, accenNOME esclusivamente alla manifesta illogicità della motivazione ed al travisamento del fatto, profili che, per espressa previsione normativa, non possono essere fatti valere, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione, circoscritto alla violazione di legge, avverso ordinanze LÌ
emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen., quale è quella resa a seguito di proposizione di richiesta di riesame ex art. 318 cod. proc. pen. contro ordinanza di sequestro conservativo.
All’indicata, e assorbente, ragione di inammissibilità del ricorso se ne affianca altra concorrente, che afferisce alla carenza di legittimazione della COGNOME a sindacare l’apposizione del vincolo cautelare sulla porzione ideale del bene di proprietà del marito.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la legittimazione ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l’applicazione sussiste solo nei confronti del soggetto che vanti un interesse concreto ed attuale all’impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (in questo senso, cfr., tra le tante: Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992; Sez. 5, n. 20118 del 70/04/7015, COGNOME, Rv, 763799).
L’interesse all’impugnazione, infatti, è requisito generale per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari.
Le disposizioni di portata generale non possono ritenersi derogate da quelle in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali che, indicando tre categorie di «legittimati» («l’imputato…, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione…»), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell’appello o del ricorso per cassazione, trattandosi di categorie alternative come dimostrato dall’uso della congiunzione «e» – e non necessariamente sovrapponibili.
Le norme sulle impugnazioni disciplinano, invece, il distinto profilo dell’ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale l’impugnazione va dichiarata inammissibile.
Deve, pertanto, arguirsi che, se gli artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen. enucleano le categorie astrattamente legittimate all’impugnazione, gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. impongono, per parte loro, un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale.
Interesse che, nella fattispecie in esame, non è dato apprezzare in capo alla ricorrente, titolare di una quota del bene attinto dal sequestro conservativo che è rimasta esclusa dal vincolo e della quale ella può, pertanto, liberamente disporre.
Né, per revocare in dubbio la precedente conclusione, vale dedurre, come fa la COGNOME, che l’immobile è costituito da un’unica particella, situazione di fatto
che, di per sé, non attesta né l’indivisibilità materiale o giuridica del bene e che, quindi, non appare idonea ad attestare la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse giuridicamente apprezzabile alla contestazione delle condizioni sottese all’adozione del provvedimento appositivo del vincolo reale.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2025.