Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45493 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45493 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/04/2023 del TRIB. LIBERTA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 14 aprile – 18 aprile 2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME, in proprio, nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 24 – 27 marzo 2023 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli, avente ad oggetto i natanti acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE, della quale la COGNOME è rappresentante. Secondo la prospettazione accusatoria, i mezzi sarebbero l’oggetto di operazioni distrattive poste in essere in danno dei creditori della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 28 giugno 2022.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la COGNOME, pur indagata, non avesse dedotto alcun titolo o elemento rivelatore di una relazione qualificata con i beni, idonei a giustificare una pretesa restitutoria.
Nell’interesse della COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. at cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, sia per avere il Tribunale di Roma, a fronte di un’unica richiesta di riesame presentata dalla COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rubricato due distinti procedimenti, sia per avere l’ordinanza impugnata trascurato di considerare l’interesse della COGNOME a contestare la sussistenza dei gravi indizi di responsabilità a suo carico, anche per evitare azioni di responsabilità fondate sul pregiudizio derivante dagli acquisti delle imbarcazioni oggetto delle indagini.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, per omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, per omessa motivazione in ordine al periculum in mora.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, per omessa motivazione in ordine alla proporzionalità del sequestro.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Considerato in diritto
Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e per manifesta infondatezza, in relazione alle distinte censure prospettate.
In particolare, la prima articolazione del motivo, con la quale si lamenta la iscrizione di due fascicoli a fronte di una sola richiesta, non è accompagnata da alcuna specificazione dell’interesse alla trattazione unitaria.
Peraltro, deve essere aggiunto che, a fronte di una nomina difensiva e di una procura speciale conferita al difensore dalla COGNOME, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e di indagata, la richiesta di riesame è stata presentata dall’AVV_NOTAIO come “difensore dell’indagata”.
Ora, la scelta del Tribunale, in forza del principio del massimo effetto utile, di considerare la richiesta come proposta anche nell’interesse della società, non elide il rilievo che, da un punto di vista formale, si tratta di due distinte impugnazioni, che, ancorché contenute in un unico documento, promanano da soggetti giuridici distinti: la persona fisica indagata e la società rappresentata dalla prima.
Il ricorso non mette in discussione il fatto che la COGNOME abbia agito anche come indagata (ciò che peraltro contrasterebbe con la chiara lettera della richiesta di riesame) e, anzi, indugia nell’indicare il personale interesse della stessa ad impugnare il provvedimento cautelare, come si vedrà subito infra.
In tale contesto, la duplicazione dei fascicoli non ha arrecato alcun pregiudizio alla COGNOME, dal momento che le distinte qualità nelle quali ha agito avrebbero comportato, anche in caso di unicità di trattazione, la necessità di esaminare le richieste separatamente.
La seconda articolazione del motivo, che invece contrasta la declaratoria di inammissibilità, è inammissibile per manifesta infondatezza.
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (v., fra le molte, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01).
La ricorrente deduce che il suo interesse ad argomentare in ordine al difetto di gravi indizi di responsabilità si fonda sull’esigenza di contrastare eventuali azioni di responsabilità da parte della società rappresentata.
Si tratta, tuttavia, di un interesse di mero fatto, del tutto irrilevante in questa sede. L’interesse, concreto ed attuale, a proporre impugnazione si correla alla funzionalità di quest’ultima ad assicurare un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601), laddove del tutto ipotetico è l’interesse a
contrastare un’eventuale azione di responsabilità, rispetto al cui esercizio in ogni caso l’odierna ricorrente si difenderà nella sede civile, senza che le possa essere opposta un’inerzia nel reagire al provvedimento ablatorio del quale sia stata destinataria la società terza.
La confermata inammissibilità della richiesta di riesarr e per carenza di interesse comporta l’assorbimento dei restanti motivi di doglianza.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 06/10/2023.