Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38927 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sl ricorso proposto da NOME, nato a Lugo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ravenna, in funzione cautelare, che ha rigettato l’istanza dí riesame avverso il provvedimento di convalida e sequestro preventivo dell’autocarro Fiat Iveco TARGA_VEICOLO, in relazione al reato di cui all’art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 in cui risulta indagato COGNOME NOME.
Deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 184 !)is d.lvo n. 152 del 2006 e omessa motivazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente osservato l’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato COGNOME NOME, ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con la quale Tribunale del riesame di Ravenna ha rigettato l’istanza di riesame avverso il provvedimento che ha disposto il sequestro preventivo dell’autocarro Iveco TARGA_VEICOLO, di proprietà di COGNOME NOME, in relazione al reato di cui all’art. 256 d.lvo n. 152 del 2006 per cui risulta indagato COGNOME NOME.
In tema di misure cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. prevede che contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quelle che avrebbero diritto alla loro restituzione, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME, persona indagata, è inammissibile perché non allega alcun interesse ad impugnare il provvedimento che ha confermato il sequestro del bene di proprietà di terzi, tenuto conto che il bene sottoposto a sequestro appartiene a terzo estraneo al reato (COGNOME NOME).
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266713 – 01),
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 ccd.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ìn favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 22/10/2024