Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41145 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 21/03/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
11 Con ordinanza del 21 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava il non luogo a provvedere sul reclamo proposto da NOME COGNOME, relativo al decreto di proroga trimestrale sul visto di corrispondenza nei suoi confronti, sull’assunto che tale limitazione dei diritti del detenuto, scadendo il 20 marzo 2024, in epoca antecedente all’adozione del provvedimento censurato, rendeva l’impugnazione carente di interesse.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Si deduceva, in proposito, che il provvedimento impugnato era stato adottato in violazione dell’art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente all’insussistenza dei presupposti per la proroga trimestrale sul visto di corrispondenza disposto nei confronti di NOME COGNOME il 25 novembre 2023, rispetto alla quale privo di rilievo appariva il richiamo all’intervenuta scadenza del regime controverso, permanendo il diritto del detenuto di ottenere la pronunzia invocata alla luce della possibile emissione di ulteriori, analoghi, provvedimenti.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che, nel sistema penitenziario, la nozione di interesse a impugnare, quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere inquadrata in una prospettiva utilitaristica, costituit da una finalità negativa, consistente nell’obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un’utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell’impugnazione.
Queste conclusioni discendono dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una
decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso» (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269199 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 – 01)
Ne deriva che il requisito dell’interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione. Tale requisito, nel nostro caso, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità deve ritenersi sussistente all’atto della proposizione del ricorso per cassazione e non deve essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, COGNOME, cit.).
3. Fanno, tuttavia, eccezione a questa regola generale i provvedimenti relativi al controllo della corrispondenza dei detenuti, atteso che, in queste ipotesi, l’interesse all’impugnazione prescinde dalla vigenza dell’atto impugnato, in quanto l’esito del giudizio, una volta conclusa la fase del controllo di legittimità, è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via dire immediata, sul rinnovato esercizio del potere di visto sul controllo della corrispondenza (tra le altre, Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, COGNOME, Rv. 256187 – 01; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, COGNOME, Rv. 230550 – 01); mentre, l’eventuale preclusione si tradurrebbe in una lesione del diritto del detenuto all’effettività del rimedio giurisdizionale, destinato, di regola, a incidere su beni di assoluto rilievo, alla luce dei principi costituzionali posti a tutela del posizione del detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254704 – 01; Sez. 5, n. 43113 del 21/09/2004, COGNOME, Rv. 230443 – 01).
Quest’orientamento, da ultimo, è stato ribadito da Sez 1, n. 23467 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279415 – 01, che ha affermato: «Sussiste l’interesse del condannato alla decisione del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone la sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo, ai sensi dell’art. 18-ter, ord. pen., anche se sia decorso il termine di efficacia di detto provvedimento, in quanto l’esito del giudizio è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, s rinnovato esercizio del potere in contestazione».
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso 1’11 ottobre 2024.