Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31959 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME COGNOME; avverso l’ordinanza del 31-10-2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito l’avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dunque per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, legalmente rappresentata da NOME COGNOME, avverso il provvedimento del 18 settembre 2023, con cui, nell’ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto i reati ex art. 2, 8 e 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva disposto il sequestro preventivo, in via diretta, dei saldi attivi giacenti, nonché di eventuali titol credito o fondi di qualsiasi natura intestati o comunque nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE fino alla concorrenza della somma di 921.600,09 euro e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente, attingendo, in via prioritaria, ai saldi atti giacenti e agli eventuali titoli di credito o fondi di qualsiasi natura intesta comunque nella disponibilità degli indagati, sino all’ammontare di 57.600 euro; in via subordinata, ove dal sistema bancario e finanziario non risultasse la disponibilità di somme congrue, di beni (partecipazioni societarie, mobili registrati o immobili) nella disponibilità delle persone indagate per i predetti importi.
Avverso l’ordinanza del Tribunale romano, COGNOME, quale rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia e procuratore speciale, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 324 e 568 cod. proc. pen., censurando la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame, in quanto erroneamente fondata sull’asserita carenza di interesse della ricorrente, dovendosi considerare che, pur se non formalmente eseguito al momento della presentazione del gravame, il sequestro aveva già prodotto il suo effetto pregiudizievole per il destinatario, ossia il blocco dei conti correnti della società, per cui l’interesse questa a proporre istanza di riesame era da ritenere attuale e concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame è stata fondata nell’ordinanza impugnata sul presupposto che l’indagato NOME COGNOME, il quale, sia pure con differenti istanze, ha agito sia in proprio e quale legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non ha subito sequestri di conti correnti; è infatti emerso che la Guardia di Finanza di Roma ha operato, come si evince dalla nota del 24 ottobre 2023, un’attività meramente ricognitiva dei saldi attivi rilevati su alcuni conti correnti, essendo la P.G. ancora in attesa delle risposte da parte dei vari istituti bancari e in particolare di Intesa San Paolo, presso cui erano accessi gran parte dei conti correnti.
2 COGNOME
NOME COGNOME
Dunque, in presenza di una sola attività preliminare di screening e in assenza di alcuna materiale apprensione dei beni riferibili alla società ricorrente, i giudici de riesame hanno escluso l’esistenza di un concreto interesse a impugnare in capo alla RAGIONE_SOCIALE, difettando il necessario presupposto dell’esecuzione del sequestro.
Orbene, come rilevato anche dal Procuratore generale, l’impostazione seguita dall’ordinanza impugnata non si sottrae alle censure difensive.
Alla luce di tale premessa interpretativa, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Roma, dovendosi ribadire che la mancata esecuzione del sequestro non è sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame ove si accerti che la preliminare attività ricognitiva svolta dalla P.G. abbia sortit l’effetto di determinare il blocco dell’operatività dei conti correnti nella disponibil della ricorrente, pur in assenza della loro materiale apprensione.
In sede di rinvio dovrà dunque verificarsi se, al momento della proposizione dell’istanza del riesame, la ricorrente aveva di fatto già subito gli effetti deriv dall’esecuzione anticipata del sequestro da parte degli istituti bancari con i quali intratteneva i rapporti di corrente, perché, ove tale accertamento abbia esito positivo, così come dedotto dal ricorso, dovrà concludersi nel senso della
configurabilità dell’interesse a impugnare in capo alla società ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 07/05/2024