Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 31-10-2023 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udito l’avvocato NOME COGNOME, sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e dunque per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 ottobre 2023, il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del 18 settembre 2023, con cui, nell’ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto i reati ex art. 2, 8 e 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva disposto, per quanto rileva in questa sede, il sequestro preventivo, in via diretta, dei saldi attivi giacenti, nonché di eventuali titoli di credito o fondi di quals natura intestati o comunque nella disponibilità del ricorrente, fino alla concorrenza della somma di 921.600,09 euro e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente, attingendo, in via prioritaria, ai saldi attivi giacenti e agli eventu titoli di credito o fondi di qualsiasi natura intestati o comunque nella disponibilit di NOME COGNOME, sino all’ammontare di 57.600 euro; in via subordinata, ove dal sistema bancario e finanziario non risultasse la disponibilità di somme congrue, di beni (partecipazioni societarie, mobili registrati o immobili) nella disponibilità dell persone indagate per i predetti importi.
Avverso l’ordinanza del Tribunale romano, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 324 e 568 cod. proc. pen., censurando la declaratoria di inammissibilità della propria istanza di riesame, in quanto erroneamente fondata sull’asserita carenza di interesse del ricorrente, dovendosi considerare che, pur se non formalmente eseguito al momento della presentazione del gravame, in ogni caso il sequestro aveva già prodotto il suo effetto pregiudizievole per il destinatario, ossia il blocco dei conti correnti di COGNOME per cui l’interesse di questi a proporre istanza di riesame era attuale e concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame è stata fondata nell’ordinanza impugnata sul presupposto che l’indagato NOME COGNOME, il quale, sia pure con differenti istanze, ha agito sia in proprio e quale legale rappresentante delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, non ha subito sequestri di conti correnti; è infatti emerso che la Guardia di Finanza di Roma ha operato, come si evince dalla nota del 24 ottobre 2023, un’attività meramente ricognitiva dei saldi attivi rilevati su alcuni conti correnti, essendo la P.G. ancora in attesa delle risposte da parte dei vari istituti bancari e in particolare di Intesa San Paolo, presso cui erano accessi gran parte dei conti correnti.
Dunque, in presenza di una sola attività preliminare di screening e in assenza di alcuna materiale apprensione dei beni riferibili all’indagato, i giudici del riesame hanno escluso l’esistenza di un concreto interesse a impugnare in capo al ricorrente, difettando il necessario presupposto dell’esecuzione del sequestro.
Orbene, come rilevato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, l’impostazione seguita dall’ordinanza impugnata non si sottrae alle censure difensive. Sul punto, infatti, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’affermazione questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Rv. 282339), secondo cui il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al “blocco” dell’operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione. natura, dell’indisponibilità delle res
Si è in particolare evidenziato, rispetto al sequestro di somme di danaro in giacenza sui conti correnti, che la sua esecuzione prevede una duplice fase, consistente dapprima nel blocco del conto corrente nella titolarità dell’indagato, cui fa seguito il trasferimento delle somme ivi giacenti sul libretto del FUG, per cui non vi è dubbio che l’effetto che la misura reale produce in capo all’indagato resta sempre quella, al pari di qualunque sequestro avente ad oggetto beni di diversa che ne sono attinte. Ciò comporta che, allorquando l’indisponibilità delle somme derivi dalla condotta dell’istituto bancario che, messo sull’avviso dalla P.G. attraverso la richiesta relativa all’esistenza di rapporti di credito riconducibili all’indagato, dia esecuzione anticipata al sequestro, non ancora formalmente eseguito, attraverso il blocco dell’operatività dei conti correnti allo stesso riconducibili, gli effetti siano in concreto parificabili a q derivanti dall’esecuzione del provvedimento ‘giudiziario, risultando le somme in giacenza, ancorché presenti, non più disponibili da parte dell’indagato che ne era il titolare. Ne consegue che a già a partire da tale momento debbano ritenersi prodotti, ancorché la procedura esecutiva non fosse stata ancora eseguita, gli effetti naturalmente correlati alla disposta misura ablatoria consistenti nella indisponibilità di quegli stessi beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare era diretto. Ciò incide evidentemente sulla configurabilità dell’interesse a impugnare, che, nella logica utilitarista che ne informa il modo di atteggiarsi nel vigente sistema processuale penale, è ravvisabile nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (cfr. in tal senso Sez. Un., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693).
Alla luce di tale premessa interpretativa, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Roma, dovendosi ribadire che la mancata esecuzione del sequestro non è sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame ove si accerti che la preliminare attività ricognitiva svolta dalla P.G. abbia sortit l’effetto di determinare il blocco dell’operatività dei conti correnti nella disponibil dell’indagato, pur in assenza della loro materiale apprensione. In sede di rinvio dovrà dunque verificarsi se, al momento della proposizione dell’istanza del riesame, il ricorrente aveva di fatto già subito gli effetti deriv dall’esecuzione anticipata del sequestro da parte degli istituti bancari con i quali intratteneva i rapporti di corrente, perché, ove tale accertamento abbia esito positivo, così come dedotto dal ricorso, dovrà concludersi nel senso della
configurabilità dell’interesse a impugnare in capo all’indagato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 07/05/2024