Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16749 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 14/09/2022 del tribunale di Catanzaro ; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME ; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al capo 28) della contestazione provvisoria con rigetto nel resto del ricorso; COGNOME NOME che si è
udite le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 settembre 2022 il tribunale di Catanzaro, adito con atto di riesame nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Gip del medesimo tribunale in data 7 settembre 2022, con la quale gli era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad incolpazioni provvisorie inerenti a reati di cui agli artt. 73 commi 4 e 5 DPR
309/90 e 56 629 640 cod. pen., 55 quinquies del Dlgs. 165/2001, 642 cod. pen., annullava l’ordinanza limitatamente alla aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen. e confermava nel resto il provvedimento.
Avverso tale ordinanza NOME NOME ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo sette motivi di impugnazione.
Si deduce, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni dispost con decreto n. 426/2020 RIT, nonostante alla data della sua emissione non sussistessero i gravi indizi del reato prospettato dal Gip, atteso che le tre circostanze valorizzate al riguardo, prima nel decreto in questione e poi dal tribunale del riesame, non erano in grado di delineare la sussistenza dei gravi indizi richiesti dall’art. 267 comma 1 cod. proc. pen. Quanto alla ritenuta emersione, dall’esame del telefono di COGNOME NOME, della circostanza per cui il ricorrente aveva ceduto al predetto stupefacente sequestrato dalla polizia giudiziaria, si sottolinea che tanto sarebbe risultato da un mero esame visivo del predetto cellulare e non da una ispezione del medesimo. Esame come tale approssimativo, comunque non attestante la consumazione da parte del Cua di ulteriori episodi delittuosi rispetto alla probabile cessione di stupefacente al *NOME*NOME Se poi le intercettazioni fossero state concesse solo per tale ultimo episodio sarebbe mancato il requisito di indispensabilità atteso che sarebbe stato sufficiente procedere alla sola ispezione del cellulare del COGNOME. Quanto alla seconda circostanza valorizzata, costituita dalla emersione, dall’esame del cellulare, di contatti del COGNOME e persone gravate da precedenti penali e/o di polizia, si osserva che i contatti all’epoca tenuti in via telefonica dal COGNOME erano nell’ordine di centinaia, come da informativa di reato, e solo 6 erano i personaggi gravati dai predetti precedenti. Con mancanza, quindi, di probabilità di sussistenza della fattispecie a fondamento della intercettazione. Quanto alla terza circostanza inerente l’incontro tra COGNOME e COGNOME NOME, si osserva che quest’ultimo esercita la professione di avvocato nominato difensore di fiducia nel presente procedimento penale, e che il predetto incontro non avrebbe integrato alcuna attività illecita. Neppure l’unitaria considerazione delle tre predette circostanze avrebbe delineato in ogni caso un quadro indiziario circa lo spaccio di stupefacenti. Da qui la mancanza di motivazione del decreto di intercettazione, come anche della ordinanza impugnata in questa sede, nella parte in cui rigetta l’eccezione di inutilizzabilità posta la mancata motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza dei rilievi mossi dalla difesa in proposito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dalla assenza ab origine dei gravi indizi di reati di cui al decreto originario conseguirebbe la mancanza dei medesimi con riguardo ai decreti di proroga.
Con il secondo motivo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alla ordinanza impugnata nella parte in cui si sostiene la utilizzabilità delle intercettazioni di cui al decreto autorizzativo n 556/2020 RIT. Erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto innanzitutto la utilizzabilità delle intercettazioni di cui al già citato decreto 426/2020. E i proposito si richiama quanto già sostenuto con il primo motivo. E si aggiunge che stante la acclarata inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate c tale decreto, deve ritenersi che alla data del successivo decreto 556/2020, richiamante le medesime circostanze di cui al rit 426/2020 oltre che le risultanze delle conseguenti intercettazioni, non esisteva il requisito dei gravi indizi né quello della assoluta indispensabilità delle intercettazioni. Dunque il decreto 556/2020 sarebbe nullo e privo di motivazione, in assenza della giustificazione di gravi indizi al di là del riferimento al contenuto del decreto 426 e alle risultanze captative del medesimo. Quanto alla assoluta indispensabilità si sarebbe potuto ricercare la prova del reato mediante mezzi di ricerca ulteriori e distinti. E l’ordinanza impugnata sarebbe priva di motivazione in rapporto alla specificità delle doglianze difensive. Dalla assenza dei gravi indizi di reati di cui al decreto 556/2020 conseguirebbe la mancanza dei medesimi con riguardo ai decreti di proroga.
La ordinanza impugnata violerebbe inoltre gli artt. 267 comma 4 e 271 comma 1 cod. proc. pen., in quanto la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni è sostenuta nonostante le operazioni di intercettazioni siano state effettuate anche da agenti di Polizia Giudiziaria. Né sul punto sarebbe generica la doglianza difensiva come sostenuto dal tribunale, posto che la difesa nel fare riferimento al verbale delle operazioni attestante la partecipazione di un agente si sarebbe doluta del fatto che costui abbia illegittimamente partecipato alla attività di registrazione delle comunicazioni intercettate.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 123 e 270 cod. proc. pen. laddove con l’ordinanza impugnata si sostiene la utilizzabilità delle intercettazioni di cui ai decreti in precedenza citati anche quale prova indiziaria per i reati di cui ai capi 24) 25) e 28) dell’imputazione provvisoria, sebbene inerenti a fatti di reato diversi da quello per il quale sono state autorizzate le intercettazioni con i decreti suindicati. Si aggiunge che i reati di cui ai predetti capi neppure rientrerebbero tra i delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza né rientrerebber
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nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 cod. proc. pen. Né essi sarebbero connessi con i reati, in materia di stupefacenti, per cui erano state disposte le intercettazioni. Pertanto le intercettazioni di cui ai decreti prima citati non sarebbero utilizzabili per la prova dei tre capi di incolpazione suindicati. In tal modo mancherebbe ogni indizio in ordine al capo 28, mentre per i capi 24 e 25 residuerebbero quali indizi solo le dichiarazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME NOME, anche esse inutilizzabili per le ragioni di cui al successivo motivo.
Con il quarto motivo rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen., e per mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME NOME. Si sostiene che alla data in cui COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME furono esaminati in sede di sommarie informazioni, erano emersi già indizi di reità a loro carico, come da stralcio della informativa del 28 luglio 2021 e posto che dalle intercettazioni già emergeva la COGNOME come concorrente nel reato di cui al capo 25) e COGNOME e il NOME come correi nel reato di cui al capo 27). Di conseguenza le dichiarazioni dei tre predetti soggetti sarebbero inutilizzabili ex art. 63 comma 2 cod. proc. pen.
Con il quinto motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione alle ritenute esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari Si sostiene che le stesse sarebbero state illustrate in base a dichiarazioni di COGNOME NOME assunte nel procedimento 4459/2021, che però avrebbe dovuto essere esaminato quale indagato in procedimento connesso perchè alla data della sua escussione già risultava indagato in relazione al capo 17) – connesso ex art. 12 cod. proc. pen. con il reato oggetto di accertamento nel procedimento penale 4459/2021 – posto che in occasione della richiesta di autorizzazione di intercettazione poi intervenuta con il citato decreto 426/2020 la polizia giudiziaria aveva sostenuto che il COGNOME aveva venduto droga a COGNOME NOME e che costui aveva intenzione di rivenderla unitamente al COGNOME NOME, ed in tal senso si trascrive stralcio della citata richiesta di intercettazioni. Si aggiunge che il COGNOME alla data d escussione nel predetto procedimento era indagato anche in ordine al reato di cui al capo 3) anche esso connesso con il reato oggetto di accertamento nel predetto procedimento 4459/2021. Da qui la inutilizzabilità delle dichiarazioni del COGNOME la cui conseguente mancanza renderebbe carente la ordinanza impugnata in punto di concretezza e attualità del pericolo di recidiva o comunque
manifestamente illogica. Residuerebbero in particolare le argomentazioni del tribunale del riesame in ordine alle modalità e circostanze della condotta inidonee a supportare la sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva, posto che sarebbe la stessa polizia giudiziaria a sostenere che la condotta di spaccio del ricorrente sarebbe cessata dal dicembre 2020 oltre ad essere stati interrotti i rapporti con COGNOME NOME e COGNOME NOME. Il dedotto vizio di motivazione non sarebbe superabile neppure con la reciproca integrazione tra ordinanza genetica e quella impugnata in questa sede, posta la infondatezza logica della tesi del AVV_NOTAIO per cui il pericolo di recidiva sarebbe da correlare alla commissione di reati eterogenei.
In ogni caso vi sarebbe il vizio di manifesta illogicità o mancanza della motivazione in punto di adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
Con il sesto motivo deduce i vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Si contesta la esclusione della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell’art. 73 citato, in ragione di una attività di spaccio realizzata continuativamente e con cessione di tipologie di droga diverse, osservandosi che tali circostanze non sono ostative in via aprioristica al riconoscimento della predetta fattispecie. Nel caso in esame non si sarebbe tenuto conto, ai fini in questione, del ruolo secondario assunto dal RAGIONE_SOCIALE, e il tribunale non si sarebbe confrontato con le deduzioni difensive inerenti la scarsa redditività della condotta ascritta al ricorrente, la mancanza di elementi inerenti la elevata qualità di quanto ceduto, al contrario spesso definita scarsa nelle intercettazioni, la ridotta quantità di quanto di volta in volta ceduto, l ridotta durata, per pochi mesi, della condotta di spaccio del ricorrente. Per cui la motivazione non sarebbe rapportabile al grado di specificità delle censure proposte.
Il tribunale non avrebbe altresì risposto alle doglianza in termini di riqualificazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 anche inerente i capi 3), 4) e 5).
Con il settimo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla eccepita inidoneità della condotta del ricorrente nell’integrare il reato di cui all’art. 629 cod. pen. di cui ai capi 13) e 21). La predetta motivazione non sarebbe rapportabile al grado di specificità delle critiche difensive sollevate, nulla avendo osservato il tribunale in ordine alla eccepita inidoneità delle condotte del ricorrente nel coartare l’altrui volontà.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell’esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti de rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. (Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018 Rv. 273311 – 01). Premesso che appare irrilevante e non integrante alcun vizio, la modalità di verifica del cellulare di NOME COGNOME, rientrante nell’ambito delle scelte investigative e la cui significatività è affidata a giudizio di merito della autorità procedente, non sindacabile in questa sede, nel caso in esame si deduce il vizio di mancanza di motivazione nonostante la riconosciuta sussistenza di spiegazioni a supporto del decreto di intercettazione, peraltro lontane da qualsiasi altro vizio motivazionale – in ogni caso non dedotto – quale in particolare quello di illogicità, atteso che il rinvenimento di gravi indizi circa una condotta di spaccio, nella appurata circostanza di una avvenuta cessione di droga e nella correlata individuazione, attraverso l’esame del cellulare, di contatti con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia, è lontana anche da un giudizio di illogicità, peraltro per quanto qui di interesse necessariamente manifesta, come richiesto ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Né può sostenersi, come invece afferma la difesa, che sussista un vizio di carenza di motivazione solo perché la stessa non avrebbe risposto a tutte le doglianze difensive, posto che per il predetto vizio non è automaticamente correlato alla necessaria risposta a tutte le critiche difensive, rilevando piuttosto l’assenza, di un percorso logico- giuridico, che si esplichi nella mancanza grafica del medesimo ovvero nella apparenza dello stesso sub specie della impossibilità di comprendere il tipo di riflessione svolto dalla autorità giudicante. In particolare, si è affermato perspicuamente al riguardo, che la motivazione è insussistente in caso di assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 Rv. 215132 – 01 Commisso) o quando ne manchi la veste grafica, oppure quando sia apparente, ossia quando risulti del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal Corte di Cassazione – copia non ufficiale
giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 (dep. 05/03/2015) Rv. 263100 – 01 COGNOME).
Può aggiungersi, al contrario, che appare invero illogico sostenere che il dato costituito da contatti con soggetti pregiudicati o gravati da precedenti di polizia debba ritenersi “diluito” dalla presenza anche di contatti con soggetti per così dire “insospettati”.
Le considerazioni sopra riportate determinano, in ragione del carattere preliminare delle stesse, la manifesta infondatezza sia delle ulteriori censure .1; inerenti i decreti di proroga successivi al decreto 426/2020 sial.quelle, di cui al secondo motivo di ricorso, afferenti al decreto 556/2020 e successivi atti di proroga. Laddove le questioni poi in tema di indispensabilità delle intercettazioni, da una parte attengono, nel quadro così delineato, esclusivamente al merito delle captazioni, dall’altra appaiono supportate da affermazioni generiche ed assertive, integranti mere prospettazioni alternative di indagine.
Quanto alla eccezione inerente il coinvolgimento, nelle operazioni di intercettazione, di agenti di polizia giudiziaria, è sufficiente ricordare che questa Corte ha stabilito che in tema di intercettazioni, la previsione di cui all’art. 267 comma quarto cod. proc. pen., secondo cui nell’esecuzione delle operazioni il PM può avvalersi di un ufficiale di Polizia giudiziaria, deve intendersi estesa anche agli agenti di PG, non ostandovi alcun divieto e non essendo prevista alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in relazione alla qualifica dell’ausiliario. (Se 2, n. 12091 del 20/02/2008 Rv. 239748 – 01).
Con riguardo al terzo motivo, inerente la inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai decreti in precedenza citati anche quale prova indiziaria per i reati di cui ai capi 24), 25) e 28) dell’imputazione, esso è fondato.
Va premesso, in estrema sintesi, che la questione in esame attiene a procedimento che deve ritenersi, sulla base degli atti disponibili presso questa Corte, operativo il 31 agosto 2020 ovvero prima della ultima novella che ha riguardato i primi tre commi dell’art. 270 cod. proc. pen. Rispetto ad esso, secondo quanto di recente stabilito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (dep. 02/01/2020 ) Rv. 277395 – 01), deve affermarsi, da una parte, che la definizione della nozione di “procedimento diverso” di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., poggia su un criterio di natura almeno tendenzialmente sostanzialistica: la nozione di “procedimento diverso” non coincide con quella di “diverso reato”, essendo la prima più ampia della seconda; né la nozione di “procedimento diverso” può essere ricollegata a
un dato di ordine meramente formale, quale il numero di iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato, posto che la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l’utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale; decisivo, invece, è il riferimento al contenuto della notizia di reato, ossia al fatto-reato in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Il legame tra la notizia di reato in relazione alla quale è stata autorizzata l’intercettazione e quella emersa dai risultati dell’intercettazione che, se riconosciuto, esclude la diversità dei procedimenti e, con essa, il divieto di utilizzazione di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., è delineato facendo riferimento ad indagini strettamente connesse ex art. 12 cod. proc. pen., non potendosi risolvere nell’esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale.
In altri termini, (cfr. anche Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, COGNOME) la nozione di procedimento diverso va ancorata ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identità dei procedimenti, l’esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettiv probatorio o finalistico.
Consegue che ferma restando l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza (secondo la nozione, qui di interesse, previgente rispetto alla recente novella entrata in vigore successivamente al 31 agosto 2020), non rientrano nella sfera del divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate solo i reati, accertati in virtù dei risultati de intercettazioni, connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta: quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono “diversi” a norma dell’art. 270 cod. proc. pen.
Inoltre, l’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell’ambito d “medesimo procedimento” presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge.
Dei principi sinora delineati non risulta abbia fatto attenta applicazione il tribunale del riesame con l’ordinanza impugnata sul punto, per cui è necessario il relativo annullamento per nuovo esame al riguardo limitatamente alla questione
sollevata con il terzo motivo riguardante l’utilizzabilità dei risultati captati rispetto alle ipotesi di incolpazione di cui ai capi 24), 25) e 28).
4.Con riferimento al quarto motivo, riguardante l’inosservanza dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, esso appare inammissibile sia perché nuovo, posto che nel riepilogo delle censure processuali proposte non compare, senza che ciò sia contestato (cfr. sul punto quale espressione di un principio generale, 1. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 – 01 COGNOME), anche la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle tre suindicate persone; sia perché si tratta di deduzione generica, limitata ad asserire – senza alcuna altra spiegazione – che dallo stralcio della informativa del 28 luglio 2021 allegato sarebbero emersi indizi a carico dei tre predetti soggetti ancor prima della loro escussione a sommarie informazioni. Laddove peraltro, per i capi 24 e 25 che vedrebbero secondo il ricorrente coinvolti anche i predetti personaggi, gli stessi non risultano indagati, venendo piuttosto citati in concorso con il Cua solo “dipendenti del medesimo Comune non compiutamente identificati”.
4. GLYPH Con riferimento al quinto motivo, relativo alle ritenute esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari è anche esso inammissibile. Quanto alla tesi per cui la valorizzazione – al fine della attualità delle pericolo di recidiva – delle sommarie informazioni di COGNOME NOME assunte nel procedimento 4459/2021 sarebbe illegittima, in quanto lo stesso avrebbe dovuto essere esaminato quale indagato in procedimento connesso perchè alla data della sua escussione già risultava indagato in relazione al capo 17) – connesso ex art. 12 cod. proc. pen. con il reato oggetto di accertamento nel procedimento penale 4459/2021 -, posto che in occasione della richiesta di autorizzazione di intercettazione poi intervenuta con il citato decreto 426/2020 la polizia giudiziaria aveva sostenuto che il COGNOME aveva venduto droga a COGNOME NOME e che costui aveva intenzione di rivenderla unitamente al COGNOME NOME, essa si fonda su un assunto del tutto generico. Quale quello per cui il reato ascritto al capo 17) al Cua, di cessione di sostanza stupefacente al COGNOME, sarebbe connesso a quello poi ascritto a quest’ultimo. Laddove non è spiegato né e’ dato comprendere quale sarebbe la ragione della connessione ai sensi del pur citato art. 12 cod. proc. pen.
Ad ogni modo, il ricorrente trascura come dalla lettura complessiva della ordinanza emerge un pericolo di recidivanza non ristretto a reati in tema di traffico di sostanze stupefacenti bensì al novero più ampio di reati analoghi, e la
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relativa concretezza ed attualità non si fonda esclusivamente sulla citazione delle dichiarazioni del COGNOME, bensì sulla valutazione delle modalità e circostanze delle plurime azioni criminose ascritte e della personalità dell’indagato, avvalorata persino dalla pendenza di procedimenti penali, così da essere incline alla commissione “salda e continuativa” di delitti determinati da motivi di lucro. Il tutto in linea con l’indirizzo di legittimità per cui, in tema di misure cautelar personali, il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 – , n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 – 01).
Né emerge alcun vizio in termini di adeguatezza della misura applicata, sia per la genericità della deduzione, in alcun modo spiegata, sia perché il tribunale ha ben illustrato come la concessione di una libertà di movimento, alla luce delle dinamiche dei fatti ascritti, ridarebbe spazio alla commissione di ulteriori reati.
- Infondato è anche il sesto motivo relativo a vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90. La fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è stata esclusa – con motivazione che invero appare estensibile, per l’oggettiva riferibilità dei dati valorizzati, a tutte cessioni attribuite al ricorrente – alla luce della pluralità delle tipologie di dro cedute, delle modalità delle condotte, previamente illustrate, del numero di cessioni, ben inquadrate nell’ambito di una stabile attività finalizzata alla cessione di stupefacenti ( cfr. pag. 17 della ordinanza). Cosicchè emerge una motivazione perfettamente in linea con l’orientamento per cui il giudizio di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 del DPR309/90 deve scaturire dal positivo apprezzamento di ciascuno degli elementi indicati dalla legge, e nel quadro della globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi; va altresì ribadito, come già fatto dalle citate Sezioni unite di questa Suprema Corte, anche considerando le censure proposte sul punto in questa sede, che se è vero che anche la detenzione di quantitativi non minimali può essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, è altrettanto vero, di converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all’esito della valutazione complessiva delle altre
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circostanze rilevanti, come effettuata dai giudici che hanno valorizzato operazioni stabili e costanti di fornitura dei numerosi clienti, possa risultare non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. E’ del resto in quest’ordine di idee che questa Suprema Corte ha anche precisato che anche in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico “mezzi, modalità e circostanze” di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Sez. 3 – n. 13115 del 06/02/2020 (dep. 28/04/2020 ) Rv. 279657 – 01).
Consegue che le deduzioni difensive tendono a superare la necessaria valutazione complessiva operata in modo coerente dai giudici, anche tendendo a valorizzare gli stessi in maniera parziale, come con riguardo al tema della qualità della droga ceduta (talvolta anche definita elevata e non solo scarsa) o della quantità disponibile ( non sempre ridotta a pochi grammi).
- Quanto al settimo motivo, inerente la mancanza di motivazione in ordine alla eccepita inidoneità della condotta del ricorrente nell’integrare il reato di cui all’art. 629 cod. pen. di cui ai capi 13) e 21), va ribadito che la misura del vizio di mancanza di motivazione non è data da un rapporto di stretta correlazione, quasi matematica, con le doglianze difensive proposte, come sembra prospettare la difesa, dovendosi piuttosto avere riguardo alla validità del percorso logico giuridico e alla decisività degli argomenti prospettati e valutati, per cui tale filtro ben può consentire di considerare valida una motivazione che non consideri ogni tipo di critica difensiva. E’ stato anche precisato, condivisibilmente, con specifico riguardo ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, che essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
Nel caso specifico è tuttavia del tutto carente ogni risposta sul punto rilevante e nodale della individuabilità di una condotta minatoria a supporto delle fattispecie ipotizzate, atteso che il tribunale si è solo limitato a riportar dichiarazioni o il contenuto di intercettazioni, senza alcuna analisi delle medesime anche alla luce delle obiezioni difensive.
Il motivo, fondato, conduce all’annullamento della ordinanza limitatamente alle condotte estorsive di cui ai capi 13) e 21).
- Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che vada annullata la ordinanza impugnata limitatamente ai fatti di cui ai capi 13), 21), 24), 25) e 28) con rinvio per nuovo giudizio su tali punti al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 c. p. p. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente ai fatti di cui ai capi 13), 21), 24), 25) e 28) e rinvia per nuovo giudizio su tali punti al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 c. p. p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso il 22 dicembre 2022 .