Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10020 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10020 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 settembre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta di distruzione delle registrazioni relative alle operazioni di intercettazione telefonica autorizzate ai nn. R.I.T. 262/12, 288/12, 289/12 e 297/12, presentata da NOME COGNOME, terzo estraneo al procedimento penale n. 6255/11 R.G.N.R., iscritto presso la locale Procura della Repubblica a carico di tre indagati, definito il 18 aprile 2018 con sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile.
Il Giudice ha argomentato che, contrariamente alle deduzioni dell’instante, le intercettazioni eseguite sui predetti numeri R.I.T. erano utilizzabili, in quanto i decreti ex art. 267 cod. proc. pen. erano stati emessi nel corso delle indagini preliminari e prima della scadenza dei relativi termini, avendo il giudice autorizzato sino al 19 marzo 2013 la proroga del termine di durata delle indagini, richiesta dal pubblico ministero il 16 ottobre 2012 a seguito dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, in data 9 marzo 2012, dell’indagato NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione degli artt. 267, 271, commi 1 e 3, 406, comma 8, e 407, comma 3, cod. proc. pen., riguardo alla ritenuta insussistenza dei presupposti di legge per la distruzione di intercettazioni disposte dopo la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari.
Il ricorrente lamenta che i decreti autorizzativi delle intercettazioni siano stati emessi nei mesi di giugno e luglio 2012, dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini
preliminari, atteso che NOME COGNOME veniva iscritto nel registro degli indagati in data 28 ottobre 2011, in occasione della formazione di autonomo fascicolo sul n. 6255/2011 mod. 21, sicchØ era tardiva la proroga chiesta dal pubblico ministero il 16 ottobre 2012, in ogni caso non rinvenuta nel fascicolo processuale.
Si duole che il giudice non abbia valutato l’interesse dell’instante, estraneo al processo, alla distruzione di materiale lesivo della propria reputazione e privo di rilevanza processuale, considerato che le intercettazioni non sono state utilizzate nella sentenza irrevocabile del 18 aprile 2018.
Censura la conservazione della prova illecitamente acquisita, che viola la riservatezza delle comunicazioni personali tutelata dall’art. 8 C.E.D.U.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Occorre innanzitutto rilevare l’inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui attinge il rigetto della richiesta di distruzione delle registrazioni relative ai nn. 262/12 e 297/12 R.I.T., afferenti a intercettazioni eseguite su utenze in uso a terzi, in ordine alle quali il ricorrente non ha esplicitato l’esistenza di un interesse a ricorrereconcreto, attuale e verificabile, in ragione della registrazione di specifiche conversazioni che lo vedono protagonista quale interlocutore, ovvero contenenti dati relativi alla sua sfera personale.
A conclusioni diverse deve pervenirsi per le registrazioni concernenti le comunicazioni intercettate sulle utenze in uso a NOME COGNOME di cui ai nn. 288/12 e 289/12 R.I.T., riguardo alle quali deve constatarsi che la motivazione del provvedimento reiettivo dell’istanza di distruzione risulta gravemente carente.
Ai sensi dell’art. 269, comma 2, cod. proc. pen., «salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piø soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non Ł necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione», il quale decide in camera di consiglio con la procedura prevista dall’art. 127 del codice di rito. Il comma terzo dell’art. 271 cit. prevede, a sua volta, la distruzione obbligatoria, in ogni stato e grado del processo, dei risultati delle intercettazioni acquisite in violazione di legge, purchØ non costituiscano corpo del reato.
Nella fattispecie in esame, la motivazione del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani si esaurisce nell’affermazione dell’utilizzabilità delle intercettazioni, di cui si chiede la distruzione, in quanto autorizzate prima della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari.
Il Giudice non giustifica la discrasia tra la data di iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato indicata nell’ordinanza impugnata e la diversa indicazione temporale enucleabile dall’istanza difensiva, supportata dall’allegazione al ricorso del provvedimento di separazione emesso dal pubblico ministero il 28 ottobre 2011. Il decidente omette poi di confrontarsi con le deduzioni della difesa in ordine alle esigenze di tutela della riservatezza del COGNOME, persona estranea al procedimento penale, nonchØ alla necessità di conservare le conversazioni intercettate in procedimento già definito con sentenza irrevocabile.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alle intercettazioni di cui ai nn. R.I.T. 288/12 e 289/12 con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani affinchØ provveda ad ovviare alle evidenziate lacune motivazionali, mentre va nel resto dichiarato inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle intercettazioni di cui ai RIT 288/12 e 289/12 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME