Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, parte civile costituita nel procedimento a carico di COGNOME NOME, n. a Chieti il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 29/2/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi del 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ.modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibili ricorso:
letta la memoria del difensore di COGNOME NOME e le conclusioni del patrono della parte c ricorrente
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione de locale Tribunale in data 28/11/2022, assolveva COGNOME NOME dal reato di cui all’art. cod.pen. ascrittogli in rubrica e revocava le statuizioni civili.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civi RAGIONE_SOCIALE, il quale ha dedotto:
2.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’assen elementi da cui dedurre la manifestazione dello stato di insolvenza della soc. RAGIONE_SOCIALE La società ricorrente assume, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che no sussiste alcun dubbio sull’individuazione del momento e dei fattori causali da cui ha avu origine lo stato di decozione della soc. RAGIONE_SOCIALE, alla luce delle circostanze espressame esposte nella lettera inviata dallo RAGIONE_SOCIALE alla parte civile in data 26/8/2019 in cui comunicazione dell’avvenuta presentazione in data 6 agosto 2019 del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con riserva. Il difensore lamenta che la sentenz impugnata, a differenza del Tribunale, non ha attribuito rilevanza alla comunicazion dell’imputato e, pur dando atto della richiesta di ammissione alla procedura concursuale, h ritenuto l’inesistenza di elementi dai quali desumere il periodo di manifestazi dell’insolvenza;
2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’affe insussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 641 cod.pen. La ricorrente, dopo ulteriormente evidenziato la sussistenza dello stato d’insolvenza che del concordat preventivo costituisce presupposto, censura l’affermazione della Corte di merito secondo cui non risulterebbe che l’imputato abbia assunto obbligazioni dopo il deposito dell’istanza concordato né in tempi ravvicinati rispetto a detta iniziativa in quanto la documentazi prodotta dalla p.c. farebbe riferimento a richieste e solleciti di consegne riferi obbligazioni in precedenza assunte. Il difensore sostiene, al contrario, che risul documentati in atti nuovi ordini risalenti al 28 giugno 2019 e al 12 luglio seguente e lam che la Corte territoriale non ha valutato il requisito della dissimulazione dello s insolvenza, avendo il COGNOME taciuto le difficoltà della società RAGIONE_SOCIALE pur consape dell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni che assumeva. Aggiunge che, ai fi dell’integrazione della fattispecie, rilevano nella specie non solo il silenzio serb rappresentante della società all’atto dell’esecuzione di nuovi ordinativi ma anche le richie coeve alla presentazione dell’istanza di concordato, di evadere con urgenza le commesse in corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. Allo COGNOMECOGNOME COGNOME qua legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, si ascrive in imputazione di aver contra obbligazioni con la società RAGIONE_SOCIALE dissimulando lo stato di insolvenza e con il propos di non adempierle con perimetrazione della condotta illecita nel periodo compreso tra il luglio 2019 e fino al 6 agosto seguente, data in cui RAGIONE_SOCIALE formalizzava la richies ammissione al concordato preventivo con riserva. La Corte territoriale ha evidenziato, al luce della documentazione acquisita in atti, che nella finestra temporale oggetto contestazione non constano ordinativi di merce ovvero assunzione di obbligazioni ma richieste e sollecitazioni ad evadere ordini pregressi che non hanno rilievo autonomo al fi dell’integrazione della fattispecie sebbene, come i giudici d’appello non hanno mancato d evidenziare, si tratti di iniziative commercialmente non corrette da parte di un’impresa versava in una situazione di sofferenza.
La stessa difesa a pag. 9 del ricorso riconosce che gli ultimi ordini dello RAGIONE_SOCIALE con della società ricorrente risalgono al 28 giugno e al 12 luglio del 2019, ponendosi, quindi, fuori del focus delineato dall’imputazione elevata.
Non è revocabile in dubbio alla luce del testuale tenore della norma incriminatric dell’elaborazione giurisprudenziale che l’avvenuta conclusione del contratto, mediante consenso prestato da entrambi i contraenti e l’assunzione di obbligazioni reciproche costituisce presupposto necessario del delitto di insolvenza fraudolenta (Sez. 2, Sentenza n 7772 del 07/06/1972 Rv. 122390 – 01), cui deve accompagnarsi l’ulteriore e coeva condizione della dissimulazione dello stato di insolvenza con l’intenzione di non adempierle, dovend intendersi per ‘obbligazionè quella derivante da ogni negozio giuridico bilaterale (Sez. 1 6037 del 29/03/1972, Rv. 121941 – 01).
Nella specie la pronunzia assolutoria della Corte di merito riposa sulla constatata assen di atti negoziali nel periodo enucleato in incolpazione, evidenza che la difesa non conte limitandosi a prospettare l’autonoma rilevanza delle richieste e sollecitazioni avanzate d RAGIONE_SOCIALE e dai suoi dipendenti nel periodo in questione, sebbene si tratti all’eviden disposizioni esecutive di pregressi accordi commerciali risalenti nel tempo.
In detto contesto i condivisibili principi richiamati dalla ricorrente circa la rilev silenzio serbato dal rappresentante di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEri sull’incipiente insolvenza, le segna evidenze circa l’esatta epoca di insorgenza della crisi d’impresa, l’inadempimento della fatt in scadenza a fine luglio 2019, le circostanze asseritamente sintomatiche della dissimulazion sono elementi insuscettibili di proiettare i propri effetti incriminanti nel perimetro te delineato in imputazione in difetto dell’essenziale requisito costitutivo di atti negoziali in detto periodo e connotati dal preordinato proposito di non adempiere.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 27 giugno 2024
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La Consigliera estensore
La Presidente