Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51251 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME, nato a Deliceto il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15.9.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 26.3.2016, aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di truffa, come a lui ascritto, e, con la recidiva
contestata, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
la Corte di appello di Firenze, decidendo sull’appello dell’imputato, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 641 cod. pen. ed ha rideterminato la pena di mesi 5 di reclusione;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore deducendo:
3.1 violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo all’art. 641 cod. peri.: rileva, infatti, che le emergenze istruttorie non consentono di ritenere acquisita la prova della dissimulazione dello stato di insolvenza quale elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 641 cod. pen., che deve sussistere al momento della assunzione dell’obbligazione unitamente al proposito di non adempiere; segnala che in tal senso non poteva essere invocata né la sottoscrizione dell’assegno né la dazione del documento, non potendo rilevare, a tal fine, nemmeno il comportamento successivo alla assunzione dell’obbligazione che, pur potendo fornire elementi per indurre il proposito di non adempiere, non dimostra, sul piano oggettivo, la dissimulazione dello stato di insolvenza; sottolinea che non può essere invocato il principio della vicinanza della prova ed evidenzia come tutti gli altri elementi invocati dai giudici di merito fossero in realtà irrilevanti al fine di dimostrare l’iniziale proposito ci non adempiere i compresa la successiva irreperibilità;
3.2 manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione: rileva che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria ed illogica quanto al procedimento logico-deduttivo utilizzato per acquisire la prova della dissimulazione dello stato di insolvenza e dell’iniziale proposito di non adempiere; sottolinea, quanto al primo aspetto, che non era onere dell’imputato quello di far escutere il figlio indicato quale gestore del proprio conto corrente come, peraltro, non corrisponde ad una consolidata massima di esperienza quella della necessità di controllare il proprio conto corrente al momento di ciascun acquisto ovvero quelle l’invio e la ricezione dell’avviso da parte della propria banca; segnala come la mancata restituzione della bici come la sopravvenuta sua irreperibilità non potessero rappresentare elementi sintomatici e significativi del proposito di non adempiere;
3.3 mancata o manifesta illogicità della motivazione relativamente all’applicazione della recidiva: rileva che la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato l’applicazione della recidiva è fondata SII elementi estranei all’ambito di operatività dell’istituto ed ai suoi presupposti; aggiunge che l’ultimo reato a sfondo patrimoniale risale al 2004;
la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta si sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: quanto al primo ed al secondo motivo del ricorso, osserva che i giudici di merito non sono incorsi in alcun vizio fondando la valutazione della sussistenza del reato contestato sulla condizione di insolvenza dell’imputato, sulla mancata restituzione del bene e sulla successiva irreperibilità del medesimo avendo individuato, quale elemento dimostrativo del proposito, ab initio, della volontà di non adempiere l’obbligazione, nell’attività di dissimulazione della sua insolvenza; ritiene assolutamente incensurabile la motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto implausibile la versione difensiva; quanto al terzo motivo del ricorso, osserva che le censure ivi articolate ricalcano pedissequamente quelle già sollevate con i motivi di appello e ivi puntualmente disattese, e che, ad ogni modo, la Corte di Appello, con motivazione logica, adeguata e conforme a diritto, ha ribadito la legittimità del riconoscimento della recidiva reiterata specifica operato dal giudice di prime cure;
la difesa ha trasmesso RAGIONE_SOCIALE note a confutazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni della Procura Generale: rileva, in primo luogo, che, avendo la Corte di appello riqualificato il fatto nel delitto di cui all’art. 641 cod. pen. non si è in presenza una “doppia conforme”; richiama, in merito al primo ed al secondo motivo del ricorso, le considerazioni già svolte con l’atto di impugnazione; quanto al terzo motivo ribadisce che la sentenza di secondo grado omette completamente di motivare sui presupposti di applicabilità della recidiva che, peraltro, non poteva considerarsi specifica atteso che i reati per i quali era intervenuta la precedente condanna non erano a fini di lucro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.
NOME COGNOME era stato citato a giudizio e condannato in primo grado per il delitto di truffa “… perché, con artifizi e raggiri, consistiti nell’essersi prese presso l’esercizio commerciale denominato RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, chiedendo di acquistare una bicicletta elettrica completa di accessori e nell’aver preteso di corrispondere il prezzo, dell’ammontare complessivo di euro 1.790,00, con un assegno tratto sul proprio conto corrente, di cui assicurava la solvibilità anche mediante esibizione di un documento di identità, inducendo in errore il commerciante, lo determinava a cedergli il bene e consegnava in pagamento un
assegno che, presentato per l’incasso, non veniva onorato per mancanza di fondi, ed in tal modo si procurava un ingiusto profitto con danno per l’esercente”.
Decidendo sulla impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato, la Corte di appello di Firenze ha sostenuto che non fossero emersi “artifizi e raggiri”, elemento costitutivo del delitto di truffa, sottolineando che “… è comunque stata provata la dissimulazione, da parte dell’imputato, del proprio stato di insolvenza e l’evidente proposito di non adempiere l’obbligazione da lui contratta, con conseguente integrazione della fattispecie d’i cui all’art. 641 cod. pen.” (cfr., pag. 5 della sentenza in verifica).
2.1 Con il primo ed il secondo motivo del ricorso la difesa censura l’iter argomentativo e le considerazioni logico-giuridiche sulla scorta RAGIONE_SOCIALE quali la Corte territoriale è pervenuta a concludere nel senso di ritenere integrata la fattispecie da ultimo richiamata e che, come è noto, si caratterizza, anche in relazione al “vicino” delitto di truffa, per il fatto che la ‘frode” in danno della controparte realizza mediante il ricorso ad una condotta di dissimulazione dello stato di insolvenza dell’agente (cfr., tra le tante, Sez. 5 – , n. 44659 del 21/10/2021, COGNOME, Rv. 282174 – 01, in cui la Corte ha ribadito che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente; conf., Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 263360 01; Sez. 2, n. 45096 del 11/11/2009, Perfili, Rv. 245695 – 01).
Si è anche chiarito che, in tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell’agente, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all’inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell’agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato (cfr., in tal senso, Sez. 5 – , n. 30718 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281868 – 01; conf., Sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, COGNOME, Rv. 262570 – 01, secondo cui, in tema d’insolvenza fraudolenta, la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo all’assunzione dell’obbligazione, ancorché non esclusivamente dal mero inadempimento che, in sé, costituisce un indizio equivoco del dolo).
Rileva il collegio che la Corte territoriale si è conformata a tali principi di diritto avendo preso atto della circostanza, del tutto pacifica, che il conto corrente
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su cui era stato tratto l’assegno di euro 1.790 che il NOME aveva corrisposto al COGNOME quale prezzo per l’acquisto della bici elettrica, era privo della relativa provvista.
Per altro verso, i giudici fiorentini hanno correttamente osservato che la tesi difensiva dello “svuotamento” del conto ad opera del figlio del ricorrente si risolveva in una mera enunciazione priva di qualsivoglia riscontro anche indiretto e che lo stesso imputato, pur avendone la possibilità, non aveva mai ritenuto di dover fornire.
A tal proposito, è anzi utile ribadire che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 – 01; Sez. 2′ Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 – 01; Sez. 5′ Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 – 01).
Non manifestamente illogica, inoltre, è la argomentazione proposta dai giudici di merito secondo cui difficilmente il titolare di conto corrente sia ignaro della assenza della provvista necessaria per far fronte ad un acquisto che, come nel caso di specie, non era certamente di importo del tutto irrilevante; altrettanto improbabile, hanno aggiunto i giudici di merito, che il ricorrente avesse affidato al figlio il proprio bancomat consentendogli di utilizzarlo senza limiti e senza ricevere alcun avviso da parte della banca.
Dal complesso di tali elementi sia di natura concreta che logica, la Corte di appello ha in definitiva potuto indurre, con argomentazioni lineari e non censurabili in questa sede, la prova vuoi della dissimulazione dello stato di insolvenza (previamente noto all’agente) che del preordinato proposito di non adempiere l’obbligazione assunta e che, peraltro, ben poteva essere corroborata dalla condotta successivamente tenuta dall’imputato il quale, avvisato dal COGNOME della impossibilità di incassare l’assegno, aveva prima accampato RAGIONE_SOCIALE scuse e dei pretesti rassicurando il venditore che si era trattato di un disguido, per poi rendersi irreperibile e non avendo nemmeno ritenuto di accedere- alla richiesta di restituzione della bicicletta.
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2.2 II terzo motivo è manifestamente infondato.
Va rilevato, in primo luogo, come il rilievo addotto con la memoria difensiva trasmessa nei termini di cui all’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, circa la assenza di precedenti “della stessa indole” e, pertanto, sul carattere “specifico” della recidiva, non può essere preso in esame dal momento che una siffatta doglianza non era stata avanzata con i motivi di appello e, in realtà, nemmeno con il ricorso.
Quanto al dedotto vizio di motivazione sul punto, rileva il collegio che la Corte d’appello ha, invece, correttamente affrontato la questione motivando sul punto con specifico riferimento (cfr., pagg. 7-8 della sentenza) al lunghissimo curriculum che, ad avviso dei giudici di merito, testimonia come il fatto per cui si procedere non è affatto isolato ed episodico ma “… si inserisce in una sequenza di reati che non hanno neppure avuto termine con quello per cui si procede, ma non continuati nel tempo …”.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 10.11.2023