Inosservanza Ordine del Questore: Povertà e Attenuanti Generiche
L’inosservanza ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato è una fattispecie di reato prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione che solleva complesse questioni giuridiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su due aspetti fondamentali: la rilevanza dello stato di indigenza come causa di giustificazione e i criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La decisione ribadisce un orientamento rigoroso, sottolineando che il disagio socio-economico, da solo, non è sufficiente a escludere la responsabilità penale.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un cittadino straniero condannato dal Giudice di Pace di Piombino alla pena di 15.000 euro di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. 286/98. L’imputato non aveva ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Contro tale sentenza, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando principalmente due vizi: l’omessa valutazione del suo stato di indigenza come possibile giustificato motivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e l’Inosservanza Ordine del Questore
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze del ricorrente. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di immigrazione clandestina e sull’interpretazione delle norme relative alle cause di giustificazione e alle circostanze del reato.
Le Motivazioni della Sentenza
Il nucleo della pronuncia si articola su due punti principali, che meritano un’analisi approfondita.
L’irrilevanza dello stato di indigenza
Il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa valutazione dello stato di indigenza, è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento costante, secondo cui, in tema di inosservanza ordine del Questore, il ‘giustificato motivo’ che può escludere il reato deve consistere in situazioni ostative concrete. Queste situazioni devono impedire materialmente, in senso oggettivo o soggettivo, l’ottemperanza all’ordine.
Non è sufficiente, pertanto, allegare un generico disagio socio-economico, poiché tale condizione è considerata di regola connaturata alla situazione tipica del migrante clandestino. L’onere di provare l’esistenza di specifici impedimenti ricade sull’interessato, che deve dimostrare l’impossibilità di adempiere all’ordine di espulsione.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato rigettato. La Corte ha evidenziato come, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale (operata dalla legge n. 125/2008), il solo stato di incensuratezza dell’imputato non sia più sufficiente per la concessione del beneficio.
Il giudice può legittimamente negare le attenuanti basando la sua decisione sulla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La prospettiva, secondo la Corte, è stata invertita: la legge ora presuppone una ‘presunzione di non meritevolezza’, e spetta all’imputato fornire elementi concreti che possano giustificare una riduzione di pena. Criticare la sentenza per non aver motivato specificamente il diniego, in assenza di tali elementi, equivale a un’errata inversione dell’onere argomentativo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le motivazioni della Corte di Cassazione confermano un approccio rigoroso nella valutazione del reato di inosservanza ordine del Questore. Le conclusioni che si possono trarre sono nette: la condizione di difficoltà economica non può essere invocata come scusante automatica per la permanenza illegale sul territorio. È necessario dimostrare ostacoli insormontabili e specifici. Inoltre, per sperare in una mitigazione della pena attraverso le attenuanti generiche, non basta essere incensurati; occorre che emergano dal processo elementi positivi sulla condotta e sulla personalità dell’imputato che il giudice possa valorizzare.
Lo stato di povertà giustifica l’inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale?
No, secondo la Corte di Cassazione, il mero disagio socio-economico, di regola tipico della condizione di migrante clandestino, non è sufficiente a costituire un ‘giustificato motivo’ che escluda il reato. È necessario dimostrare situazioni ostative specifiche, oggettive o soggettive, che hanno reso impossibile ottemperare all’ordine.
Per ottenere le circostanze attenuanti generiche è sufficiente non avere precedenti penali?
No. A seguito della riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. Il giudice può negarle anche solo in assenza di elementi o circostanze di segno positivo che le giustifichino.
Chi deve provare l’esistenza di un giustificato motivo per non aver rispettato l’ordine di espulsione?
L’onere di allegare e provare l’esistenza di situazioni ostative che integrano il ‘giustificato motivo’ ricade sull’interessato, ovvero sulla persona che ha ricevuto l’ordine di espulsione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33365 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33365 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 14/12/1974
avverso la sentenza del 14/03/2025 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 14/03/2025, con la quale il Giudice di pace di Piombino ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5quater, d.lgs. n. 286/98 Hicham Boutlib, condannandolo alla pena di euro 15.000,00 di multa;
Ritenuto che è infondato il primo motivo con il quale si lamenta l’omessa valutazione dello stato di indigenza dell’imputato, poiché «in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – della cui allegazione è onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino» (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 – 01);
che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va rilevato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01);
che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così 25 settembre 2025
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