Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37397 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata a Lacco Ameno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, il quale si è riportato al motivo di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27/11/2023, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del 14/11/2018 del Tribunale di Napoli con la quale NOME COGNOME era stata condannata alla pena due anni di reclusione ed € 314,00 di multa (pena sospesa) per il reato di rapina impropria aggravata (dall’essere state la violenza e minaccia commesse da più persone riunite) in concorso (con NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza del 27/11/2023 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale
deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 33-quinquies e 491 cod. proc. pen.
2.1. La ricorrente ripercorre anzitutto i fatti processuali, che si vanno perciò a esporre (con alcune integrazioni che risultano da Sez. 1, n. 49795 del 19/10/2017): a) all’esito dell’udienza preliminare, il G.u.p. del Tribunale di Napoli disponeva il giudizio davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per il reato di rapina impropria ai danni di NOME COGNOME (nel capo d’imputazione erano indicati gli artt. 110 e 628, secondo comma, cod. pen.); b) quando era già in corso il dibattimento davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica, il giudice monocratico, «sul rilievo che nel capo d’imputazione era stata contestata, in fatto, la circostanza aggravante della rapina impropria, consistita nell’essere state la minaccia e la violenza commesse da entrambi gli imputati ai danni della vittima (art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen.)» (così la citata sentenza della Prima sezione) – con la conseguente attribuzione del reato contestato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis, comma 2, cod. proc. pen.) – rilevava d’ufficio il vizio di attribuzione e, con ordinanza 10/03/2017, trasmetteva gli atti del processo «alla Sezione del Giudice per le indagini preliminari, affinché, all’esito della richiesta del Pubblico Ministero, proceda alla fissazione dinanzi a una sezione collegiale del Tribunale di Napoli»; c) l’indicato vizio di attribuzione, perciò, non era stato né rilevato d’ufficio né eccepi entro la fase delle questioni preliminari; d) il G.i.p. del Tribunale di Napoli sollevav conflitto davanti alla Corte di cassazione, la quale, con la menzionata sentenza n. 49795 del 19/10/2017, esclusa la sussistenza di un conflitto, e accertata l’abnormità dell’ordinanza del 10/03/2017 del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia – in quanto, con essa, anziché fare proseguire il processo davanti al Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, facendo applicazione del precetto contenuto nell’art. 33-septies, comma 1, cod. proc. pen., era stata determinata una non consentita regressione del processo all’ormai da tempo esaurita fase dell’udienza preliminare – ordinava la trasmissione degli atti del processo di merito al Tribunale di Napoli in composizione collegiale; e) alla prima udienza davanti a tale Tribunale di Napoli, in composizione collegiale (Sez. III), il difensore dell’imputata sollevava preliminarmente eccezione di violazione dell’art. 33 -quinquies cod. proc. pen., la quale veniva rigettata dallo stesso Tribunale; f) in sede di appello avverso la successiva sentenza del 14/11/2018 della Sez. III del Tribunale di Napoli, la difesa dell’imputata lamentava, con il primo motivo, la violazione dell’art. 33 -quinquies cod. proc. pen. per avere il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in composizione monocratica, rilevato il proprio difetto di attribuzione oltre il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Tanto esposto in ordine alla vicenda processuale, la ricorrente contesta il rigetto, da parte della Corte d’appello di Napoli, di tale primo motivo del proprio atto di appello.
Nello stigmatizzare che nella sentenza impugnata si parli di «conflitto di competenza» (pag. 5), laddove quella in considerazione era una questione di attribuzione, «quindi una nullità relativa e non assoluta», la COGNOME deduce che la Corte d’appello di Napoli, nel rigettare il menzionato motivo di appello, «non esprime una motivazione propria a sostegno della sua pronuncia, ma de relato» alla sentenza n. 49795 del 19/10/2017 della Corte di cassazione – la quale, come si è detto, aveva ordinato la trasmissione degli atti del processo di merito al Tribunale di Napoli, in composizione collegiale – e lamenta che la stessa «Corte di Cassazione, quando è intervenuta sul caso che ci occupa stabilendo che non vi era conflitto di competenza, doveva rimettere gli atti al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, che non aveva sollevato tempestivamente la questione, difatti, alla Suprema Corte non è attribuita da nessuna legge la facoltà di correggere una questione di attribuzione sollevata tardivamente».
La ricorrente rappresenta in proposito che, poiché nel caso di specie «il difetto di attribuzione risultava chiaramente già dal capo d’imputazione», tale difetto «pertanto andava rilevato e/o eccepito preliminarmente alla prima udienza (art. 33 quinquies c.p.p.), nella fase della relativa questione».
Perciò, secondo la ricorrente, « nulla vale il richiamo fatto dag COGNOME e dai Giudici di seconde cure all’art. 33 septies c.p.p., che disciplina i casi in cui il difetto di attribuzione emerge nel corso dell’istrutto dibattimentale».
Dopo avere citato alcuni passi di Corte cost., sent. n. 225 del 2023 e di Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Rv. 277304-01 e Rv. 277304-02, la ricorrente conclude che, «ertanto, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza prevalente, i vizi inerenti la distribuzione degli affari che spettano al Tribunale nel diverse composizioni, monocratico o collegiale, devono essere rilevati, a pena di decadenza, anche d’ufficio, prima della conclusione dell’udienza preliminare, o se questa manca, entro il termine dell’art. 491, co. 1, c.p.p., e di conseguenza, nel caso che ci occupa, l’attribuzione della cognizione della causa, andava rimessa al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica, che aveva tardivamente rilevato il difetto di attribuzione».
4. Nel rigettare il ricordato motivo di appello dell’imputata, la Corte d’appello di Napoli ha correttamente rilevato come la trasmissione degli atti del processo di merito al Tribunale di Napoli in composizione collegiale fosse stata ordinata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 49795 del 19/10/2017 (nella quale si legge infatti: «non resta a questa Corte che ordinare la trasmissione degli atti d
processo di merito nei confronti degli imputati al Tribunale di Napoli, composizione collegiale»; «dispone trasmettersi gli atti al Tribunale collegiale di Napoli»).
Ciò posto, si deve rilevare come, con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente censuri in effetti l’erroneità della menzionata sentenza della Corte di cassazione n. 49795 del 19/10/2017, sull’assunto che, poiché il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, aveva rilevato l’inosservanza dell’art. 33-bis, comma 2, cod. proc. pen. oltre il termine previsto dall’art. 491, comma 1, dello stesso codice (e, quindi, ai sensi dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., quando sarebbe stato ormai decaduto dal relativo potere di rilievo officioso), la Corte di cassazione avrebbe dovuto ordinare la trasmissione degli atti del processo di merito non al Tribunale di Napoli in composizione collegiale ma al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia (così il ricorso: «a Corte di Cassazione, quando è intervenuta sul caso che ci occupa stabilendo che non vi era conflitto di competenza, doveva rimettere gli atti al Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, che non aveva sollevato tempestivamente la questione»; «nel caso che ci occupa, l’attribuzione della cognizione della causa, andava rimessa al Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica, che aveva tardivamente rilevato il difetto di attribuzione»).
Con riguardo a tale censura, si deve osservare: da un lato, che quello dell’inoppugnabilità delle decisioni della Corte di cassazione costituisce uno dei principi fondamentali dell’ordinamento processuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, in motivazione: «ur non figurando nel codice vigente una disposizione che sancisca esplicitamente la regola dell’inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione [quale era l’art. 552 del Codice di procedura penale del 19301, non è stata mai posta in dubbio la persistente operatività del principio, considerato quale un postulato del sistema processuale funzionalmente connaturato all’esercizio della giurisdizione»); dall’altro lato, che il rimedio p porre riparo agli eventuali errori del giudice di legittimità è costit esclusivamente dallo strumento processuale del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. it quale rimedio, nel rappresentare un’eccezione al suddetto principio – che, perciò, pur restando valido, non è più assoluto -, oltre a essere subordinato a un termine perentorio di esperibilità, è previsto per i soli errori materiali o di fatto che si siano verificati nel giudizio di legittimità.
Da ciò discende che non è evidentemente consentito, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che si sia uniformata a una decisione della Corte di cassazione, denunciare errori che sarebbero stati compiuti nella stessa decisione del giudice di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2024.