Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori degli imputati, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso del P.G.
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RITENUTO IN FATTO
1.11 AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Roma ricorre per l’annullamento della sentenza del 26 settembre 2023 della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza del 5 novembre 2020 del Tribunale di Tivoli, impugnata, per quanto qui rileva, da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha assolto gli imputati dai reati loro ascritti ai capi B e C perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per i reati di cui ai capi A, D, E, F e G per intervenuta prescrizione, ha revocato i sequestri e i provvedimenti di confisca delle quote sociali e dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché del veicolo Iveco Daily TARGA_VEICOLO dei quali ha ordinato la restituzione in favore degli aventi diritto.
1.1. Con unico motivo, che riguarda i soli reati di cui ai capi B e C, deduce il vizio di motivazione con specifico riferimento al dolo specifico di profitto erroneamente confuso dalla Corte territoriale con il risparmio di spesa, in realtà mai contestato, laddove la rubrica fa esplicito riferimento all’illecito incremento del volume di affari al punto che il commercio dei rifiuti ferrosi ricevuti illegalmente costituiva parte integrante del fatturato.
2.1 difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria con cui chiedono il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.0sserva il Collegio:
2.1.gli imputati rispondono del reato di cui agli artt. 81, 110, 452quaterdecies cod. pen., loro ascritto ai capi B e C, perché, NOME COGNOME quale legale rappresentante e socio della società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME quale socio e direttore tecnico dello stabilimento di Guidonia Montecelio, agendo in concorso fra loro e con trasportatori non identificati, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistito per i trasportatori nel corrispettivo della vendita di rifiuti ferrosi abusivamente raccolti e trasportati, per gli imputati nella successiva rivendita del materiale illecitamente acquistato, mediante più operazioni ed attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, utilizzando l’intera struttura RAGIONE_SOCIALEle della RAGIONE_SOCIALE, gestivano abusivamente un quantitativo non inferiore a 3821,953
tonnellate di rifiuti metallici per un valore non inferiore a 586.829,70 euro; rifiuti metallici che soggetti non autorizzati raccoglievano e trasportavano in violazione dell’art. 193, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 (eccedendo le quantità per i conferimenti occasionali di privati) e in difetto di autorizzazione di cui all’art. 212, commi 5 e 8, d.lgs. n. 152 del 2006, conferendoli al centro di trattamento rifiuti della RAGIONE_SOCIALE gestito dagli imputati che li ricevevano in assenza di documentazione idonea a tracciarne la provenienza e li commercializzavano sotto forma di materiale derivante da attività di recupero di rifiuti autorizzata (capo B, contestato come commesso dal 1 gennaio 2016 al 5 ottobre 2016, data del sequestro);
2.2.il capo C imputa a NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella loro già indicata qualità, di aver altresì utilizzato la medesima struttura RAGIONE_SOCIALEle per l’acquisto e la successiva commercializzazione di rifiuti metallici abusivamente gestiti nella misura di circa 139.849 kg nel periodo che va dal 18 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 per un valore non inferiore a 23.598,57 euro, rifiuti che soggetti non autorizzati raccoglievano e trasportavano in violazione dell’art. 193, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 (eccedendo le quantità per i conferimenti occasionali di privati) e in difetto di autorizzazione di cui all’art. 212, commi 5 e 8, d.lgs. n. 152 del 2006, conferendoli al centro di trattamento rifiuti della RAGIONE_SOCIALE gestito dagli imputati che li ricevevano in assenza di documentazione idonea a tracciarne la provenienza e li commercializzavano sotto forma di materiale derivante da attività di recupero di rifiuti autorizzata (capo C contestato come commesso dal 23 marzo 2017, data di dissequestro dell’impianto, al 9 marzo 2020);
2.3.il Tribunale aveva ritenuto la piena integrazione dei reati, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo osservando, quanto a quest’ultimo, che, per effetto delle condotte contestate, la gestione RAGIONE_SOCIALEle era divenuta meno costosa ed aveva consentito di incrementare notevolmente il volume degli affari;
2.4.in particolare, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che:
2.4.1.1a RAGIONE_SOCIALE è una società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale «la realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti e gestione di discariche pubbliche private»; essa gestiva l’impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sito in Guidonia Montecelio giusta autorizzazione del 28 gennaio 2009 rilasciata dalla regione Lazio ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006;
2.4.2.a seguito di mirati servizi di osservazione e controllo, finalizzati a verificare le modalità di conferimento di rottami ferrosi nell’impianto, erano stati accertati numerosi accessi da parte di veicoli colmi di rottami metallici che ne uscivano poco dopo privi di carico;
2.4.3.all’esito di un accesso ispettivo, effettuato nel mese di ottobre 2016 direttamente nell’impianto, era emerso che a fronte dei conferimenti (quasi tutti effettuati da soggetti non iscritti all’RAGIONE_SOCIALE) venivano emesse autofatture dal cui esame era stato possibile quantificare i rifiuti metallici ricevuti in assenza di ulteriore documentazione (formulari) e senza annotazione nel registro RAGIONE_SOCIALEle di carico e scarico dei rifiuti;
2.4.4.in particolare, era emerso che, nel periodo gennaio-maggio 2016, erano state emesse 2595 autofatture relative a 153 soggetti conferitori, quattro solo dei quali iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, per un quantitativo complessivo di rifiuti metallici conferiti pari 3.821,952 tonnellate a fronte di pagamenti pari ad euro 586.829,00 euro;
2.4.5.nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale e nel registro caricoscarico del 2016 erano stati annotati conferimenti di rifiuti metallici da parte di “privati” per svariate tonnellate identificati da un unico FIR e da codice CER 1704 riferibile a rifiuti di metallo provenienti da operazioni di costruzione e demolizione;
2.4.6.presso la struttura risultavano inoltre stoccati 1836 tonnellate di rifiuti a fronte di un limite massimo di 1500 indicato nell’autorizzazione;
2.4.7.per questi motivi il 5 ottobre 2016 l’impianto era stato sottoposto a sequestro preventivo;
2.4.8.nel mese di marzo dell’anno successivo l’impianto veniva dissequestrato e l’attività ripresa;
2.4.9.a seguito di ulteriori servizi di osservazione e controllo posti in essere dalla polizia giudiziaria dal 29 novembre al 5 dicembre 2017 e, successivamente, dal 18 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 era emerso che la RAGIONE_SOCIALE aveva continuato a ricevere numerosi conferimenti di rifiuti metallici da parte di soggetti non iscritti all’RAGIONE_SOCIALE (solo 192 da dicembre 2017 a gennaio 2018) ed in totale assenza di documentazione, anche contabile;
2.4.10.il 23 maggio 2018 era stato disposto un nuovo sequestro preventivo dell’impianto;
2.4.11.il Tribunale aveva escluso che i conferimenti fossero di natura occasionale effettuati da “privati” (ossia da “ambulanti”) osservando che «da un esame comparativo degli esiti dei servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria (per come riferiti dagli operanti escussi e risultanti dalle annotazioni di p. g. acquisite al fascicolo del dibattimento e delle stesse registrazioni delle video riprese effettuate), dei dati riportati nella documentazione RAGIONE_SOCIALEle (si ricordi quanto risultante dal registro di carico e scarico e dalla contabilità societaria in relazione ai complessivi quantitativi di rifiuti conferiti da “privati” e si veda, in particolare, il contenuto della nota 8 sopra riportata, in cui sono indicati in dettaglio i dati delle autofatture e emesse dalla società in relazione agli scarichi
di materiale visionati dalla p.g.), nonché delle stesse dichiarazioni rese dall’imputato COGNOME, è chiaramente emersa l’abituale ricezione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di consistenti carichi di rifiuti metallici di ignota provenienza, conferiti da soggetti privi di qualsiasi autorizzazione ed in assenza della necessaria documentazione accompagnatoria. Tale attività era senz’altro illecita. I quantitativi e le diverse tipologie di rifiuti conferiti, il trasporto median autoveicoli tipicamente adibiti all’esercizio dell’attività d’impresa, nonché il fatto che diversi con feritori effettuavano ripetuti accessi presso la società, sono circostanze che evidenziano l’esistenza di quel “minimum” di organizzazione tale da imporre l’iscrizione dei predetti con feritori nella categoria di riferimento dell’ANGA e la documentazione del trasporto per mezzo di TARGA_VEICOLO. A ciò si aggiunga che i conferimenti in questione erano riportati nello stesso registro di carico e scarico RAGIONE_SOCIALEle – unitariamente e dunque senza nessuna possibilità di risalire alla loro provenienza – sotto il codice CER 1704, riferibile a rifiuti di metallo provenienti da operazioni di costruzione e demolizione e dunque da attività d’impresa» (pag. 15 e seg.; nella nota 8, inserita alle pag. 8 e seg. e indicata dal tribunale, sono riportati i nominativi dei soggetti risultanti dalle autofatture emesse dalla società a fronte dei conferimento, le date dei conferimenti stessi e le quantità di rifiuti);
2.4.12.peraltro, aveva aggiunto il Tribunale, già dal 2015 il legislatore aveva escluso l’applicazione dell’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, alle attività degli “ambulanti” di raccolta e trasporto di rifiuti di rame e metalli ferrosi sicché, aveva concluso, la tesi difensiva della natura occasionale dei singoli conferimenti non trova riscontro né in fatto, né in diritto;
2.4.13.10 stesso COGNOME aveva ammesso in sede di interrogatorio che la RAGIONE_SOCIALE riceveva i rifiuti, nei termini accertati dalla polizia giudiziaria, confidando nella tolleranza delle istituzioni;
2.4.14.acclarata la quantità ingente dei rifiuti conferiti, il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del dolo di ingiusto profitto perché, affermava, «aggirando le menzionate prescrizioni ambientali, la gestione RAGIONE_SOCIALEle è divenuta meno costosa ed ha consentito di incrementare notevolmente il volume di affari per il conseguente profitto operativo» (pag. 17).
2.5.La Corte di appello ha assolto gli imputati ritenendo insussistente l’elemento psicologico del reato. Incontestata la platea probatoria e l’oggettiva gestione abusiva di una quantità ingente di rifiuti metallici conferiti da ditte non iscritte all’RAGIONE_SOCIALE, i Giudici distrettuali hanno però evidenziato, da un lato, che la RAGIONE_SOCIALE era autorizzata anche al trattamento di rifiuti diversi da quelli metallici (in particolare, i rifiuti urbani contraddistinti dal codice TARGA_VEICOLO), dall’altro che la società aveva provveduto a contabilizzare i rifiuti metallici nel MUD e nel registro di carico e scarico relativo all’anno 2016 da parte dei “privati”,
emettendo anche autofatture recanti il prezzo di acquisto ed il quantitativo di metallo conferito (documenti sulla cui scorta è stato possibile quantificate l’entità dei rifiuti conferiti). La Corte di appello ha inoltre stigmatizzato la mancanza di prova della non congruità degli importi corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE ai conferitori non autorizzati così da non potersi affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che attraverso l’attività contestata la gestione RAGIONE_SOCIALEle sia diventata meno costosa o abbia determinato un qualsiasi vantaggio.
3.Tanto premesso, costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ciò sul rilievo che la possibile spiegazione alternativa di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un “iter” logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche (Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994, Felice, Rv. 201487; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, COGNOME, Rv. 225564). Sicché il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, COGNOME, Rv. 242330).
3.1.E’ una questione di metodo che riguarda anche le sentenze assolutorie di secondo grado pronunciate in totale riforma della condanna, essendo necessario che il giudice dell’appello si confronti sempre, sulla base di uno sviluppo argomentativo, con le ragioni addotte a sostegno del “decisum” impugnato, e ne metta in luce le carenze o le aporie che ne giustificano l’integrale riforma, in un senso o nell’altro (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 – 01; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, COGNOME, Rv. 268948; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 258005).
3.2.Si è obiettato che il giudice di appello che pronunci sentenza di assoluzione, riformando la sentenza di condanna di primo grado, non ha l’obbligo di motivazione rafforzata che, invece, sussiste nel caso in cui alla pronuncia liberatoria faccia seguito in appello la decisione di condanna, considerato che mentre per l’affermazione della responsabilità penale, nonché di quella civile, è necessario l’accertamento di tutti gli elementi dell’illecito, per la sua esclusione è sufficiente anche il venir meno di uno solo di essi (Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, S., Rv. 270868 – 01; Sez. 3, 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110 01)
3.3.Sennonché, il dubbio che osta alla pronuncia di condanna è soltanto quello «ragionevole», ossia che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275290 – 01; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 274358 – 01; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204 – 01; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, COGNOME, Rv. 250903 – 01).
3.4.Sicché anche ove si ritenesse che sarebbe sufficiente per il giudice dell’impugnazione indicare gli elementi di prova idonei a instillare il dubbio che l’imputato condannato in primo grado sia colpevole, occorre tuttavia che tale dubbio sia “ragionevole” (nei termini spiegati al punto 3.2 che precede) e che pertanto egli si confronti in modo esaustivo e convincente con le ragioni della condanna, ragioni dalle quali il giudice dell’appello non può prescindere nella loro interezza, anche quando (e sopratutto quando) si limiti ad una lettura alternativa del medesimo compendio probatorio. Non è perciò consentito pervenire ad una conclusione opposta a quella del giudice di primo grado in base ad una lettura parziale o errata del medesimo compendio probatorio o basata sul malgoverno delle regole di valutazione della medesima prova. Ove invece il giudice dell’appello indichi anche una sola prova (considerata o meno che sia dal primo giudice) in grado di instillare il dubbio sulla colpevolezza dell’imputato, occorre in primo luogo che la prova sia correttamente valutata e che il giudice dia conto, con motivazione completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica, della sua attitudine a rendere “ragionevole” il dubbio della colpevolezza dell’imputato e, in ultima analisi, dell’errore del primo giudizio. In questo senso, sufficienza, coerenza intrinseca ed estrinseca e non manifesta illogicità della motivazione del giudice dell’impugnazione che assolve l’imputato condannato in primo grado costituiscono i criteri in base ai quali valutare la “ragionevolezza” del dubbio sulla colpevolezza dell’imputato stesso. Ciò sul decisivo rilievo che le conclusioni sulla “ragionevolezza” del dubbio, in quanto criterio di giudizio
necessario ai fini della decisione sulla responsabilità dell’imputato, devono essere immuni da possibili vizi della motivazione (art 606, lett. e, cod. proc. pen.) ovvero da errores in procedendo o in iudicando (art. 606, lett. b e c, cod. proc. pen.).
3.5.Come è stato efficacemente affermato, il principio per il quale, nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l’obbligo di dimostrare specificamente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, trova applicazione anche in caso di radicale rovesciamento di una valutazione essenziale nell’economia della motivazione, in un processo nel quale siano determinanti i contributi dichiarativi di alcuni soggetti chiamanti in reità o in correità, non essendo sufficiente la manifestazione generica di una differente valutazione ed essendo, per contro, necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non si condivida (Sez. 5, n. 37562 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 – 01).
4.Quanto al profitto (e al dolo di profitto), non v’è dubbio che ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. è necessario il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto. Il profitto costituisce la causa del delitto, il movente tipizzato della condotta che qualifica il fatto come reato o lo diversifica da altre fattispecie criminose.
In termini generali, il profitto è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato (Sez. U. n. 9149 del 03/07/1996, COGNOME Samir, Rv. 205707 – 01). Può consistere anche in qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212080 – 01; nel senso che il profitto va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore, Sez. U. n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01; in quest’ultimo senso, già Sez. U, n. 506 del 12/04/1961, COGNOME, Rv. 098642 – 01). Il profitto del reato deve derivare in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, COGNOME, Rv. 228166 – 01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436 – 01); può essere di tipo “accrescitivo”(Sez. U, COGNOME, cit.; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01) ma può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261117 –
01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036 – 01). Profitto del reato è anche il bene acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 – 01).
Applicando questi principi, la giurisprudenza ha affermato che il profitto del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non de necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale potendo consistere anche solo nella riduzione dei costi RAGIONE_SOCIALEli (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 – 02, secondo cui il profitto del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso di quei costi “doverosi”, non sopportati in ragione dell’illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica; nello stesso senso, Sez. 4, n. 28158 del 02/07/2007, Costa, Rv. 236907 01; nel senso, invece, che la nozione di profitto del reato di cui all’articolo 452quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo “utile netto”, ma dev’essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione “riequilibratrice” dello “status quo” economico antecedente alla perpetrazione dell’illecito, sottrarrebbe l’agente al rischio economico da esso derivante, Se 3, n. 11617 del 06/03/2024, Ventrone, Rv. 286073 – 01) ma anche in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniale (Sez. 3, Carretta, cit.; Sez. 3, n. 5316 del 28/06/2017, COGNOME, Rv. 272097 – 01, ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; per Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275399 – 01, il profitto può consistere anche nel rafforzamento di una posizione all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE; nello stesso senso Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, COGNOME, Rv. 267845 – 01; Sez. 3, Fradella, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il carattere ingiusto del profitto non deriva dal “quomodo” dell’esercizio (abusivo) dell’attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica; in questo senso, vigente l’art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, già Sez. 3, n. 45598 del 06/10/2005, Saretto, Rv. 232639), bensì dal fatto che l’intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi altrimenti non dovuti (cfr. sul punto Sez. 3, n. 45598 del 2005, cit., secondo cui il requisito dell’ingiusto profitto va meglio
riconsiderato sotto il profilo che costituisce un ingiusto profitto, non solo quello esplicitamente contra legem, ma anche quello collegato a mediazioni o traffici illeciti, o ad operazioni volte a fraudolente manipolazioni dei codici tipologici). L’ingiustizia del profitto evoca, in questo caso, un concetto di relazione che gli deriva dal confronto con quello normalmente conseguito a seguito dell’esercizio lecito dell’attività, sì da rendere l’attività illecitamente svolta ingiustamente concorrenziale e/o maggiormente redditizia non solo per chi la propone, ma anche per chi ne usufruisce (il mercato). L’impresa che opera in costanza di autorizzazione scaduta, di cui però rispetti le singole prescrizioni, continuando a sopportarne i relativi costi, gestendo ingenti quantità di rifiuti e mantenendo inalterate le precedenti tariffe, non produce profitti ingiusti (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 271138 – 01; secondo Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275399 – 01, il profitto è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di pericolo o di danno, per la integrità dell’ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull’intera filiera dei rifiuti).
E’ stato altresì precisato che, ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza (Sez. 3, n. 2842 del 18/11/2021, dep. 2022, Natale, Rv. 282697 – 01).
5.0rbene, considerato che nel caso di specie il profitto è di natura mista (accrescitiva, da un lato, ma anche di risparmio di spesa dall’altro: cfr. pag. 17 della sentenza di primo grado che indica i due aspetti sostanzialmente come facce della medesima medaglia), la pronuncia assolutoria è comunque frutto di una ricostruzione parziale dei fatti; la Corte di appello, infatti, esclude l’esistenza del profitto (e del risparmio di spesa) sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE emetteva comunque le autofatture, da un lato dando per scontato che tutti i rifiuti conferiti fossero in tal modo documentati (e verificabili nella loro provenienza, posto che essi venivano indistintamente classificati con il medesimo codice), dall’altro dimenticando che dopo il primo dissequestro la società non aveva più emesso autofatture a fronte dei pur numerosi conferimenti effettuati con quanto ne consegue anche in termini di mancata prova della incongruenza dei prezzi praticati dalla RAGIONE_SOCIALE ai conferitori non autorizzati. Ciò senza considerare, da un lato, che la accettazione di rifiuti per quantità così ingenti da parte di chi non è autorizzato a conferirli vizia la corretta dinamica del rapporto contrattuale ponendo la società acquirente in una posizione di evidente
forza che altera il sinallagma contrattuale e che, dall’altro, l’unilaterale predisposizione di fatture di acquisto non equivale a genuinità del dato documentalmente ricavabile.
3.6.Appare dunque evidente che la riforma, in senso assolutorio, della sentenza di primo grado di basa su una lettura parziale (ed errata) del medesimo compendio probatorio tale da rendere non ragionevole il dubbio sulla effettiva esistenza del dolo di profitto.
3.7.La memoria difensiva degli imputati, volta a sostenere che “nessun vantaggio economico è stato dimostrato in capo alla RAGIONE_SOCIALE ovvero agli imputati, che hanno acquistato a prezzi di mercato i metalli conferiti da privati, emettendo autofattura oltre ad annotare il tutto nei registri di carico e scarico”, si basa su deduzioni (e allegazioni) fattuali che non possono essere scrutinate in questa sede riguardando il merito dell’accusa che il giudice del rinvio dovrà necessariamente riesaminare alla luce delle considerazioni che precedono.
3.8.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 15/05/2024.