Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Civitanova Marche il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 05-05-2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria trasmessa nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, con cui è stato chiesto di rigettare il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 febbraio 2022, la Corte di appello di Ancona rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alla detenzione da questi patita, dal 13 maggio al 21 dicembre 2018, nell’ambito di un procedimento penale in cui gli era stato contestato di aver concorso in una rapina aggravata ai danni di un negoziante, delitto dal quale il richiedente era stato poi assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Ancona.
In accoglimento del ricorso proposto di COGNOME, la Quarta Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, con sentenza n. 44030 del 10 novembre 2022, annullava con rinvio l’ordinanza impugnata, osservando che la Corte territoriale non aveva adeguatamente verificato, con valutazione ex ante, l’esistenza di un eventuale comportamento del ricorrente idoneo a configurare, pur nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità procedente, un quadro indiziario grave a suo carico, essendosi il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione limitato a ripercorrere la vicenda cautelare, senza tuttavia dedicare la medesima attenzione alla vicenda processuale.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Ancona, con ordinanza del 5 maggio 2023, rigettava di nuovo l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
Avverso la seconda ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello marchigiana, COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una condotta gravemente colposa ex art. 314 cod. proc. pen. e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 627, comma 3, cod. proc. peri., avendo il giudice del rinvio riproposto lo stesso schema motivazionale censurato con la decisione annullata; in particolare, è stata ravvisata la colpa del richiedente nell’avere leso il titolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE commerciale, senza spiegare in che modo tale comportamento poteva giustificare una contestazione di rapina impropria e, di conseguenza, l’applicazione e il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, tanto più ove si consideri che sin da subito COGNOME ha fornito le spiegazioni idonee a smentire la versione RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, adoperandosi attivamente per l’accertamento dei fatti e proponendo elementi probatori ignorati dall’Autorità giudiziaria, per cui alcuna colpa grave poteva essergli ascritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Nel circoscrivere l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa verifica sollecitata dal ricorso, occorre partire dalla sentenza rescindente, con la quale la Quarta Sezione di questa Corte, nell’annullare il primo provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, ha
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evidenziato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si era soffermato soprattutto sulla vicenda cautelare, senza approfondire quella processuale, essendo dunque mancato il raffronto tra il provvedimento cautelare e l’esito processuale di merito, necessario al fine di ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, ferma restando la diversità dei fini dei rispettivi scrutini. Inoltre, si legge n sentenza rescindente (pag. 4-5), “i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non hanno neppure spiegato quale fosse stata la rilevanza assegnata dai giudici RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione alla condotta osservata dagli operanti e quale valenza avesse avuto la testimonianza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in ordine all’assunto che anche il COGNOME, nell’occorso, avrebbe riportato RAGIONE_SOCIALEe lesioni. In altri termini, non è dato comprendere se il comportamento ostativo sia stato ravvisato nell’essersi il COGNOME allontanato dal retro del negozio, o nell’aver partecipato ad una colluttazione con la persona offesa del reato, comportamenti che, pur valutabili astrattamente in termini di macroscopica negligenza o imprudenza, devono tuttavia avere avuto una efficacia sinergica sia nella fase di emissione del titolo, che successivamente, ai fini del suo mantenimento”. Di qui l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa prima ordinanza.
2. Tanto premesso, deve ritenersi che la nuova ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello non si sia posta in piena sintonia con i predetti criteri direttivi.
Ed invero i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno innanzitutto ripercorso la vicenda storica, ricordando che l’arresto di COGNOME è avvenuto il 13 maggio 2018 in relazione al reato di rapina impropria, essendo il ricorrente accusato di essersi impossessato di tre bottiglie di alcolici, sottratte dall’RAGIONE_SOCIALE commerciale RAGIONE_SOCIALE di Ancona, e di aver usato violenza e minaccia nei confronti del titolare per assicurarsi il possesso di quanto sottratto e per procurarsi l’impunità.
L’arresto, in particolare, era avvenuto dopo che gli agenti RAGIONE_SOCIALEa Questura di Ancona erano giunti presso il predetto RAGIONE_SOCIALE commerciale, dal quale avevano visto uscire frettolosamente COGNOME, che, in evidente stato di agitazione, negava ogni coinvolgimento nella vicenda; nel frattempo usciva dal locale il titolare NOME COGNOME, il quale affermava di COGNOME stato derubato e aggredito da COGNOME, che, dopo COGNOME entrato nel suo negozio, si era impossessato di tre bottiglie di liquore per l’importo di 45 euro. Una volta accortosi RAGIONE_SOCIALEa sottrazione, NOME richiamava COGNOME, il quale prima usciva dal locale consegnando le bottiglie a un complice e poi, raggiunto da NOME, lo spintonava e iniziava a percuoterlo con una bottiglia di vetro vuota, ferendolo e strattonandolo, fino a quando non usciva dal locale dove veniva infine fermato dagli agenti.
In sede di interrogatorio di garanzia, COGNOME sosteneva di non essersi impossessato di alcunchè, affermando al contrario di COGNOME stato aggredito improvvisamente da NOME che, con una bottiglia rotta, lo aveva colpito.
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La versione fornita da COGNOME, soggetto pluripregiudicato, non veniva tuttavia ritenuta credibile, risultando più attendibile la ricostruzione fornita dal titolare d negozio, anche perché confortata dagli accertamenti degli operanti.
All’esito del giudizio di merito, tuttavia, COGNOME veniva assolto dal Tribunale di Ancona, secondo cui la sua versione non poteva COGNOME ritenuta implausibile, rilevandosi in proposito che la ricostruzione dei fatti accusatoria era stata depotenziata dall’impossibilità di sentire in dibattimento NOME, divenuto imprevedibilmente irreperibile, mentre la versione di COGNOME aveva trovato conforto nella testimonianza di NOME COGNOME, secondo cui l’imputato era entrato nel locale per consumare una birra con lei, al che il titolare del negozio lo aveva accusato di aver rubato una bottiglia, colpendolo improvvisamente alla testa con una bottiglia; la teste non ha riferito di reazioni a tale iniziativa parte di COGNOME, il quale ha invece dichiarato che, dopo il colpo ricevuto, ha afferrato NOME per la giacca, procurandogli lo strappo RAGIONE_SOCIALEa camicia.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha ravvisato nell’azione violenta compiuta in danno del titolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE commerciale un comportamento doloso o gravemente colposo da parte di COGNOME, tale da indurre l’Autorità giudiziaria ad applicare una misura cautelare nei suoi confronti: NOME, infatti, si presentava alla vista degli operanti ferito e con la camicia strappata, avendo lo stesso imputato ammesso di avergli messo le mani addosso e di averlo fatto subito dopo che la presunta violenza di costui era cessata, tanto che l’uomo era rientrato all’interno del locale e COGNOME lo aveva raggiunto dentro a sua volta.
Secondo la Corte territoriale (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), “a parte l’assoluta assenza di prova circa il fatto che la ferita RAGIONE_SOCIALE‘NOME alla mano sia stata provocata dalla stessa bottiglia che l’uomo avrebbe precedentemente usato per colpire il COGNOME (circostanza, si noti, che la sentenza non afferma in alcun modo), è evidente che, se l’odierno istante non avesse usato violenza nei confronti del gestore del locale, non vi sarebbe stata la contestazione del reato di rapina impropria e sicuramente non sarebbe stata applicata la misura cautelare custodiale, data la minima gravità del fatto di cui l’NOME accusava l’odierno istante (sottrazione di bottiglie per un valore dichiarato di euro 45)”.
Dunque, la condotta volontaria e penalmente illecita di COGNOME aveva contribuito a fuorviare l’Autorità giudiziaria, creando, unitamente agli altri elementi di fatto pure esistenti e ritenuti dallo stesso Tribunale di Ancona compatibili con la versione accusatoria, la falsa apparenza del reato di rapina e determinando, con rapporto di causa-effetto, la detenzione subita.
Orbene, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata non può ritenersi esauriente rispetto al perimetro valutativo tracciato dalla sentenza rescindente. I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, infatti, hanno posto prevalentemente l’accento sul momento genetico RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura, trascurando quello funzionale.
Nella sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione, era stata infatti rimarca la necessità di spiegare se l’eventuale comportamento colposo di COGNOME consistito nell’essersi allontanato dal retro del negozio o nell’aver parteci una colluttazione con la persona offesa, abbia avuto una efficacia sinergica n solo nella fase di emissione del titolo, ma anche successivamente, ai fini del mantenimento, ciò in coerenza con la consolida affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Un. n. 32383 del 27/05/2010, 247664, ricorrente COGNOME), secondo cui il giudice, nell’accertare sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del dirit all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza caus del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazio provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta d predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura. Ora, nell’ordinanza impugnata il tema RAGIONE_SOCIALEa colpa grave è stato approfondit peraltro con argomentazioni non illogiche, unicamente con riferimento al momento genetico di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, mentre alcuna valutazione risulta riservata rispetto all’ulteriore fase del mantenimento detenzione, non essendo stato cioè chiarito se la condotta di COGNOME COGNOME COGNOME ritenuta gravemente colposa anche nell’ottica RAGIONE_SOCIALEiastagatzfone de misura, verifica questa ancor più necessaria ove si consideri che l’arrestat sede di interrogatorio di garanzia, non è rimasto silente, ma ha reso una versione dei fatti che peraltro nella sentenza assolutoria è stata considerat del tutto inverosimile, come riconosciuto nella stessa ordinanza impugnata. Di qui l’esigenza di un ulteriore approfondimento RAGIONE_SOCIALEa vicenda, da compier sempre operando il necessario raffronto tra vicenda cautelare e processual rispetto all’ulteriore fase del permanere RAGIONE_SOCIALEa misura detentiva applicata.
Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l’annullame RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, per nuov giudizio, da compiere alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni esposte.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d appello di Ancona.
Così deciso il 07/11/2023