Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48559 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2022 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sej’e le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 15 dicembre 2022, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riparazione presentata da COGNOME per la dedotta ingiusta detenzione in carcere, sofferta dal 26/2/2021 al 16/9/2021, nell’ambito di un procedimento penale per il reato di rapina, dal quale era assolto con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, irrevocabile il 29/1/2022.
La Corte territoriale ha accertato la mancanza della necessaria procura speciale per promuovere la procedura di cui all’art. 314 cod. proc. pen., osservando che la procura speciale allegata non contiene riferimenti inequivoci alla domanda di riparazione proposta, essendo sprovvista di data di rilascio e indicazioni riguardanti il numero di procedimento cui si riferisce.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa evidenzia come la procura speciale sia stata trasmessa, a mezzo EMAIL, unitamente alla richiesta di riparazione; pertanto, non possono sorgere dubbi in ordine al procedimento a cui essa si riferisce.
La Corte di Cassazione, anche in recenti pronunce, ha manifestato un orientamento meno formalistico, al quale il giudice della riparazione avrebbe dovuto aderire.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il motivo di doglianza è manifestamente infondato.
Il giudice della riparazione ha offerto congrua giustificazione delle ragioni poste a fondamento del decisum, mettendo in rilievo la mancanza di data nella procura speciale prodotta e la mancanza di riferimenti al procedimento cui essa inerisce, desumendo da tali circostanze l’assenza di elementi univoci dai quali inferire la stretta derivazione dell’istanza dalla volontà del richiedente.
Deve rilevarsi come l’art. 315, cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, richiami le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario e, pertanto, l’art. 645, cod. proc. pen., dove è previsto che l’istanza sia presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto
espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione i giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dall volontà dell’interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati» (Sez. U. n. 8 del 12/03/1999, dep. 10/06/1999, COGNOME, Rv. 213508).
In ossequio a tale principio, si è ribadito in tempi più recenti che: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio» (così Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Rv. 259319 – 01, che, nella fattispecie concreta, ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l’azione riparatoria).
In ordine ai requisiti della procura speciale, in plurime pronunce la Corte di legittimità ha affermato che devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudichino ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali (si vedano Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, a fronte della specifica indicazione nella procura delle finali del suo rilascio, la circostanza che fosse stata redatta su un foglio separato, non munito di numero di pagina e recante una data di gran lunga anteriore a quella della presentazione del ricorso; Sez. 4, n. 40293 del 10/06/2008, COGNOME, Rv. 241471, in cui la Corte ha ritenuto legittimamente presentata dal difensore, costituito procuratore speciale dell’interessato, il mandato “ad litem” apposto a margine dell’istanza).
In ogni caso, però, è necessario che risulti il chiaro collegamento della procura speciale alla specifica domanda di riparazione che si sia proposta (in argomento si veda Sez. 4, n. 7033/23 non massimata).
Nella fattispecie in esame, detto collegamento non è desumibile, mancando nella procura speciale rilasciata con atto separato qualunque riferimento ad
elementi identificativi del procedimento nell’ambito del quale è stata sofferta la lamentata ingiusta detenzione per la quale NOME ha promosso domanda di riparazione.
Deve quindi condividersi la decisione assunta dalla Corte territoriale nel dichiarare inammissibile la richiesta per difetto di attribuzione di una rituale procura speciale alla presentazione della domanda riparatoria.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/20001.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente