Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37124 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata, in data 2 marzo 2021, nell’interesse di NOME COGNOME, il quale era stato sottoposto a custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale che lo vedeva indagato per più ipotesi di reato ( art. 423 cod.pen. ed art. 4 I. n. 110 del 1975).
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 6 febbraio 2018, lo aveva assolto per il reato di cui all’art. 423 cod.pen., condannandolo solo per la contravvenzione di cui all’art. 4, I. n. 110 del 1975. La Corte d’appello ha ritenuto la decadenza della domanda, essendo trascorso il biennio previsto dall’art. 315 cod.proc.pen. dalla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione. Nel caso di specie, tale irrevocabilità si era verificata il 21 giugno 2018, in quanto il capo della sentenza che aveva assolto l’imputato, riferito al reato per il quale la cautela era stata disposta, non era stato impugnato, mentre l’appello dell’imputato aveva avuto riguardo al solo reato contravvenzionale, per cui vi era stata condanna.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per non aver il giudice tenuto conto che dalla pendenza dell’impugnazione, sebbene relativamente al solo reato contravvenzionale, si sarebbe dovuto trarre il presupposto per l’applicazione del principio della cd. irrevocabilità differita, espresso da Sez. 4, sentenza del 14/04/2021 n. 31432.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo è manifestamente infondato.
Il giudice della riparazione correttamente ha ritenuto inammissibile la domanda per decorso del termine di decadenza biennale, previsto dall’art. 315 cod.proc.pen. Va infatti ricordato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza sorgono nel momento in cui le condizioni indicate all’art. 315
cod.proc.pen., comma 1 (irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione) si determinano con riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l’interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà (cfr. sez. 43 n. 38597 del 06/10/2010, Rv. 248835; n. 12607 del 24/01/2005, Rv. 231250; n. 31185 del 28/05/2003, Rv. 227717).
E pacifico, nel caso di specie, che il reato posto a base della misura cautelare subita sia stato esclusivamente quello per il quale già in primo grado intervenne l’assoluzione e che tale capo della sentenza è diventato definitivo in data 21 giugno 2018.
Risulta del tutto eccentrico, rispetto alla presente fattispecie, il ragionamento posto a fondamento del motivo, che attiene alla questione della incidenza, nel procedimento di riparazione relativo al coimputato assolto, dello sviluppo del processo relativo ad altri concorrenti nel medesimo reato o in reati plurisoggettivi. Sul punto, va osservato che la sentenza richiamata in ricorso non è pertinente rispetto alla presente situazione processuale e sostanziale.
Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786, impropriamente richiamata, ha sviluppato il proprio ragionamento, tendente a specificare quale debba essere il procedimento interpretativo corretto nella individuazione del dies a quo del termine biennale fissato dall’art. 315 cod.pen., così concludendo: « In conseguenza, appare logico e conforme alla ratio dell’istituto della riparazione per ingiusta detenzione ritenere che il giudice di merito adito debba tenere conto del termine biennale decorrente dalla irrevocabilità delle situazioni relative agli altr coimputati, a due condizioni: 1) che non si sia in presenza di un processo per imputazione monosoggettiva; 2) e che il richiedente alleghi puntualmente nella propria domanda ex art. 314 cod. proc. pen. le ragioni per cui la decisione intervenuta nei confronti dei coimputati possa, in tesi, incidere sulla situazione del soggetto che agisce. Onere di allegazione che appare in linea con la natura essenzialmente civile del procedimento ex art. 314 e SS.».
E’ evidente che la presente fattispecie non risponde a nessuna delle due condizioni, né il ricorrente ha spiegato perché la decisione definitiva sul reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, per cui è stato condannato ed anch’esso
monosoggettivo, potesse avere incidenza sulla conoscenza dei presupposti applicativi del termine biennale di decadenza fissato dalla legge al fine di richiedere l’indennizzo per l’ingiusta detenzione dopo l’assoluzione per il reato di incendio.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, li 11 settembre 2024.