Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10634 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10634 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro protempore rappresentato dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE RAGIONE_SOCIALEo STATO
E
NOME (non ricorrente)
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., in persona RAGIONE_SOCIALEa Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite che deve ess eliminata.
Letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con cui il difensore di NOME chie di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in carcere proposta d NOME in relazione al reato di favoreggiamento RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione clandestina dal quale è stato assolto giusta sentenza del Tribunale di Palermo che ha ritenu la causa di giustificazione RAGIONE_SOCIALEo stato di necessità, confermata dalla Corte di app di Palermo e condannato il RAGIONE_SOCIALE anche al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Avverso il provvedimento di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE affidandolo a un unico motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Si contesta, in particolare, la errata applicazione dei principi regolatori RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese di lite nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione in caso di mancata costituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
E’ costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che «per le connotazioni civilistiche che afferiscono all’istituto, le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debbano essere regolate secondo i criteri di agli articoli 91 e 92 cod. proc. civ.” (Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, COGNOME, Rv. 256832; Sez. 4, Sentenza n. 46265 del 14/10/2005, COGNOME, Rv. 232911).
In proposito, va rammentato che il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario – poiché si instaura con la notifica RAGIONE_SOCIALEa domanda, a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria, al RAGIONE_SOCIALE – ma non ha, per ciò stesso, carattere contenzioso necessario, stante la possibilità per l’amministrazione intimata di non costituirsi, di costituirsi aderendo alla richiesta del privato o di rimettersi al giudice. In tali casi, mancando un contrasto di interessi da dirimere, non si configura soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e dunque, non può esservi condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali né al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, dei diritti e onorari di rappresentanza e difesa.
Al contrario, quando l’Amministrazione si costituisce svolgendo eccezioni volte à paralizzare o ridurre la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘istante è vede rigettate le proprie richieste, il contraddittorio assume carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese del procedimento, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME Benedictis, Rv. 222264).
Nel caso in esame la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nell’applicare il principio RAGIONE_SOCIALEa
soccombenza, non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte secondo cui la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione può avvenire solo all’esito di una procedura giudiziale avviata dall’interessato sicché lo Stato non può procedere spontaneamente, in via extragiudiziale, al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo né può accordarsi con il privato per determinarne l’entità.
Ne consegue che se l’Amministrazione non si oppone alla richiesta di indennizzo non può essere considerata soccombente e, conseguentemente 7 non può essere condannata al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dalla parte privata (Sez. 4 n. 23679, 8/5/2024 non massimata, Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02).
Il superiore orientamento giurisprudenziale – formatosi prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. ad opera del decreto n. 132 del 12 settembre 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014 – è stato ribadito nel vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina che sancisce la possibilità per il giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284649; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649 – 01).
Detta norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 7 marzo – 19 aprile 2018, n. 77 «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Nel caso in esame l’Amministrazione non si è costituita e, dunque, non ha neppure contestato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa richiesta avanzata:.dal che discende che non può essere considerata soccombente.
Per completezza va rilevato che i principi sopra richiamati (Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024, Rv. 286176 – 01; Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, Rv. 287952 – 02), sono oggetto di consolidata e generale enunciazione da parte RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte di guisa che non si ravvisa il Contrasto dedotto con la memoria difensiva.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso proposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite che deve essere eliminata.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di euro 1.200,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA come per legge a titolo di rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dall’istante COGNOME NOME nel presente giudizio, statuizione che elimina.
Deciso il 13 gennaio 2026