Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48547 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto respingersi il ricorso con vittoria di spese.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 14/6/2023, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall’odierno ricorrente, COGNOME NOME, subita dal 16/5/2013 al 23/7/2013 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 28/4/2014 agli arresti domiciliari per il reato di estorsione aggravata in concorso di persone nel reato in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 628 n. 3 bis cod. pen.
Il procedimento a carico del ricorrente è stato definito con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘1/2/2022 emessa dalla Corte di Cassazione con la quale l’imputazione originaria posta a base del titolo cautelare e RAGIONE_SOCIALEe sentenze di condanna nel merito RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Potenza e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Salerno, è stata riqualificata nel delitto di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni, con contestuale d claratoria di prescrizione per tutti i reati per i quali il COGNOME era stato condannat
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per C:assazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art. 314, co. 2, cod. proc. pen.
Premettendo che nel caso in esame si verte in tema di richiesta risarcitoria proposta ai sensi del secondo comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., trattandosi di ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione correlata alla riqualificazione del fatto, con derubri cazione del reato in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, si rileva l’insussistenza di alcun collegamento causale tra l’ipotetico comportamento colposo rispetto all’evento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare.
Per il ricorrente, pur rilevando, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, la condotta di aver contribuito a dare corso alla custo dia, la sua operatività non può esplicarsi qualora l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura avvenga sulla base degli stessi elementi trasmessi al giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
Nel caso di ingiusta detenzione formale, occorre, ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave sull’adozione o sul mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura, operare il raffronto tra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato e le ragioni esposte nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza dispositiva RAGIONE_SOCIALEa misura.
Il ricorrente ritiene che tale raffronto sia stato completamente omesso nell’impugNOME provvedimento.
Nel caso in esame,la misura è stata disposta e mantenuta in assenza di qualsiasi riferimento alle dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio e, pertanto, viene meno il nesso causale tra le dichiarazioni rese al GIP dal ricorrente e l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Ci si duole che la orte di appello non spieghi se siano stati acquisiti elementi, successivamente all’arresto, che abbiano consentito la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa contestazione e se la stessa sia stata determinata da nuovi elementi sopravvenuti.
Si lamenta la mancanza di una reale motivazione sulle ragioni per cui il NOME avrebbe causato o contribuito a causare la detenzione.
Viene evidenziato il riferimento, contenuto nell’impugNOME provvedimento, a risultanze istruttorie e all’acquisizione di tabulati telefonici poi transitati “nel f colo del dibattimento” mentre in realtà il processo è stato celebrato nelle forme del giudizio abbreviato senza alcuna istruttoria dibattimentale,
Il ricorrente sottolinea l’insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabiv lità RAGIONE_SOCIALEa misura e idenziando che la derubricazione del reato è avvenuta sulla base degli stessi elementi utilizzati per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura.
I tabulati telefonici, richiamati nell’ordinanza impugnata, erano presenti nel fascicolo del P.M. e sono stati utilizzati per la decisione avvenuta con il rito abbreviato.
Il ricorrente lamenta l’incomprensibilità, per assenza di motivazione, RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il COGNOME abbia agito su mandato del COGNOME o di propria iniziativa.
Tale circostanza sarebbe ininfluente e, in ogni caso, emergerebbe dagli atti che il COGNOME ha agito nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘amico COGNOME perchè lo stesso aveva subito un’ingiustizia. Tale ingiustizia, continua il ricorrente, appare cristallizza nella stessa imputazione.
Ciò che rileva è la circostanza che il COGNOME abbia agito, sia pure con metodi non consentiti, per riparare ad un’aggressione dei beni patrimoriiali RAGIONE_SOCIALE‘amico COGNOME.
Il ricorrente spiega brevemente la vicenda che determinava la condotta contestata per evidenziare che la rinuncia alla pretesa creditoria, anche se imposta coartatamente, non ha dato origine ad un ingiusto profitto per il COGNOME, né ha provocato un danno al COGNOME, ma ha semplicemente ristabilito la situazione antecedente all’illegittima azione giudiziaria perpetrata dal COGNOME nei confronti del COGNOME.
Di conseguenza, continua il ricorrente il reato di estorsione andava riqualificato fin dal principio in quello di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni.
Il COGNOME chiarisce di non aver mai agito per recuperare un credito, avanzando una pretesa estorsiva, ma in conseguenza di un’azione giudiziaria avanzata dal COGNOME per ottenere un pagamento di C 30.000 non dovute.
Il ricorrente descrive l’intero excursus giudiziario civile e penale tra il Mottol e il COGNOME per dimostrare l’assoluta mancanza del dolo del delitto di estorsione e la correttezza RAGIONE_SOCIALEa derubricazione del reato.
Si conclude, quindi, evidenziando che nel caso in esame non vi sono elementi indicativi di un comportamento gravemente colposo del COGNOME, tale da indurre in errore il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela sulla qualificazione giuridica del fatto.
Trattandosi di procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato sarebbe evidente che la misura cautelare sia stata disposta sulla base degli stessi elementi successivamente utilizzati per la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato. In particolare, si sottolinea che la derubricazione nel reato meno grave operata dalla Suprema Corte sia avvenuta proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio reso dal COGNOME e ritenuto, nell’impugnata ordinanza, ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione.
Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all’idoneità dei comportamenti tenuti dal ricorrente nel corso del procedimento per impedire la protrazione RAGIONE_SOCIALEa misura.
Il ricorrente evidenzia che le circostanze valorizzate dalla Corte distrettuale ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza sono: 1. che il COGNOME aveva preso autonomamente l’iniziativa di rivolgersi al ai COGNOME; 2. che il COGNOME aveva negato che il ai NOME avesse firmato un atto di remissione del debito nei confronti del COGNOME.
Tali due circostanze non sono ritenute, dalla difesa, idonee giustificare il necessario collegamento causale con la misura applicata.
Si aggiunge che il Tribunale di Melfi, chiamato precedentemente a valutare lo stesso quadro indiziario, con l’ordinanza del 3/5/2013 riteneva insussistenti le esigenze cautelari. Il ricorrente definisce paradossale che sulla base degli stessi atti di indagine una misura venga dapprima rigettata per poi essere applicata nella massima estensione.
In ogni caso, poi, in riferimento all’interrogatorio del COGNOME si evidenzia che lo stesso forniva dati pienamente compatibili con tutti gli altri elementi di indagine che avrebbero dovuto far pervenire fin dall’inizio alla corretta qualificazione del fatto per il quale non era possibile l’applicazione di una misura cautelare.
Vengono riportati larghi tratti RAGIONE_SOCIALEa motivazione impugnata evidenziando che la stessa individua una condizione di ostatività nella condotta tenuta nell’interrogatorio senza spiegare perché tale condotta abbia contribuito all’erronea qualificazione del fatto.
Si chiede espressamente che questa Corte sancisca l’intangibilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione non solo sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta gravemente colposa ma anche sul collegamento causale RAGIONE_SOCIALEa stessa con l’adozione o il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura.
Si precisa che, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata non indica le ragioni per cui la condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato, alla luce del quadro indiziario su cui è stato emesso il provvedimento cautelare, sia stata ritenuta ostativa.
Ciò nonostante la riqualificazione giuridica del reato sia stata dichiarata sulla base degli stessi elementi presenti nel fascicolo RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, con rinvio ad al-, tra sezione RAGIONE_SOCIALEa 6orte di appello.
Il RG. presso questa Corte Suprema in data 24/7/2023 ha rassegNOME ex art. 611 cod. proc. pen. i le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il proposto ricorso.
In data 23/9/2023 ha rassegNOME le proprie conclusioni d RAGIONE_SOCIALE per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati sono infondati.
NOME COGNOME ha sofferto la misura meglio specificata in premessa per complessivi gg. 316, in relazione al delitto di cui al capo B) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione formulata di estorsione aggravata in concorso di persone nel reato, in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 628 comma e n. 3 bis c.p. accertato/commesso in Rapolla il 13/2/2013. Il relativo procedimento penale si è concluso, dopo le sentenze di condanna emesse dalla Corte di Appello di Potenza e dalla Corte di Appello di Salerno, con un annullamento senza rinvio per la riqualificazione in sede di legittimità del reato originariamente contestato in esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni, con contestuale declaratoria di prescrizione per tutti i reati per i qua l’istante era stato condanNOME.
Il ricorrente lamenta una pretesa violaziondi legge (RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 co. 2 cod. proc. pen.) ed un difetto motivazionale in quanto a suo avvisai sussistevano ab initio le condizioni per contestare non l’estorsione, ma l’esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni, reato non abilitante il provvedimento cautelare personale applicato.
In realtà, non è così. Solo la compiuta istruttoria dibattimentale, come si ve, NOME, – a consentito di porre rimedio all’iniziale errata qualificazione giuridica dei fatti determinata dalle stesse dichiarazioni rese dall’odierno ricorrente.
2. Va ricordato che ‘ mentre l’ingiustizia sostanziale presuppone l’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘innocenza RAGIONE_SOCIALE‘istante, l’ingiustizia formale prescinde da tale accertamento e richiede solamente l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale.
Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno risolto il dubbio interpretativo insorto circa la possibilità che, anche nel caso di ingiustzia formale rilevassero, come cause ostative, i comportamenti dolosi o gravemente colposi RAGIONE_SOCIALEa persona illegalmente ristretta. È stato precisato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., giusto il disposto di c all’art. 314, co. 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 32383 del 27.5.2010, COGNOME, Rv. 247663; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, COGNOME, Rv. 242727).
Le Sezioni Unite D’COGNOME hanno evidenziato che, anche nel caso RAGIONE_SOCIALEa insussistenza originaria RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’adozione o il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, l’obiettiva ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravemente negligenti RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Pertanto, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è r gionevole che il ristoro assicurato dall’ordinamento sia riconosciuto a chi abbia “patito”, e non concorso a determinare, l’applicazione del provvedimento restrittivo.
Le Sezioni Unite hanno, però, condivisibilmente, posto un ineludibile “paletto”, nel senso che, se l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa cautela, è preclusa la possibilità di valutare l’incidenza RAGIONE_SOCIALEa condotta dolosa o colposa RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (cfr. ex multis, Sez.
4, n. 13559 del 2/12/2011 dep. 2012, Borselli, Rv. 253319; conf. Sez. 4, n. 8021 del 28/1/2014, Gennusa, Rv. 258621).
Per converso, potrà, invece, effettuare la valutazione RAGIONE_SOCIALEa sinergia causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, se l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura custodiate -come nel caso che ci occupasia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegNOME da diversità rispetto a quello originariamente detenuto dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
Di recente questa Corte di legittimità ha anche precisato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi irrilevante il mutamento RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica del fatto a fronte, comunque, di una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (così Sez. 4, n. 28354 del 22/5/2022, Puglisi, Rv. 283447) in relazione ad una fattispecie di applicazione al ricorrente di misura custodiale per concorso nel reato di illecita detenzione di stupefacenti poi riqualificato, in grado di appello, in favoreggiamento personale, dichiarato non punibile ex art. 384 cod. pen., in cui la Corte ha qualificato come dolosa ed atta a ingenerare la convinzione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un grave quadro indiziario la condotta consistita nel lancio dalla finestra di un involucro contenente la sostanza).
3. Nel caso in esame, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione richiama opportunamente le f dichiarazioni rese dal COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia del 18/5/2013, allorquando, a domanda del Giudice per le indagini preliminari, che gli chiedeva se avesse ricevuto mandato dal COGNOME per recarsi dal COGNOME, ebbe a riferire testualmente «no, è stata una mia iniziativa», ribadendo il concetto in più passaggi (l’ordinanza impugnata richiama pagg. 8 e 9 del verbale di interrogatorio del 18/5/2013″); nei successivi passaggi, l’odierno ricorrente negava ripetutamente che il COGNOME avesse, nell’occasione, firmato un atto di remissione del debito nei confronti del COGNOME («non firmò niente.., non fu costretto… non volle firmare e non firmò» -pagg. 8 e 9 del verbale di interrogatorio del 18.05.2013).
Osserva la Corte territoriale che tali circostanze risultano incontestabilmente false, o, comunque, contrarie a quanto sarebbe stato poi successivamente accertato nel corso del giudizio, sia in relazione al concorso nel delitto di COGNOME NOME, sia in riferimento alla sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di remissione del debito cui fu co stretto nell’occasione il COGNOME. E che la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 11235 del 1/2/2022 ha ritenuto acclarato che le dichiarazioni del COGNOME furono solo “parzialmente ammissive” RAGIONE_SOCIALE‘addebito, come pure sostenuto dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza del 5/3/2021), sicché alcune afferma-
zioni dallo stesso riferite nel corso del medesimo interrogatorio non possono ritenersi in linea con i successivi accertamenti effettuati e quanto poi appurato in sede giurisdizionale. Ed infatti sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, ed in particol attraverso l’acquisizione dei tabulati telefonici acquisiti nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini poi transitati nel fascicolo del dibattimento, fu acclarato che il COGNOME «agì su mandato del COGNOME».
Tale circostanza, peraltro, come osserva il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, appare contraria anche alla conoscenza che il COGNOME aveva dei pregressi rapporti di debitacredito tra COGNOME e COGNOME, avendo l’indagato fatto esplicito riferimento, al momento del fatto, «al decreto ingiuntivo richiesto dal COGNOME ed alla pretesa del credito per qualche anno di contabilità» – pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 11235/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione. E anche la dichiarazione, resa ripetutamente dal COGNOME in sede di interrogatorio secondo cui il COGNOME non avrebbe sottoscritto alcun atto sotto la sua minaccia e/o violenza, non corrisponde a quanto effettivamente accaduto, dato che è stato pacificamente e definitivamente ac:certato che la persona offesa in data 13/5/2013 ebbe a sottoscrivere, nel corso RAGIONE_SOCIALEa condotta di aggressione posta in essere dal COGNOME, un atto di rimessione del debito in suo favore.
Dunque, in un contesto del genere, logico appare il rilievo che sia da escludere che il COGNOME abbia fornito un utile e valido contributo in sede di interrogatorio per il chiarimento RAGIONE_SOCIALEa vicenda e dei fatti dei quali era accusato, dal momento che la falsità RAGIONE_SOCIALEe sue dichiarazioni (in particolare che avesse agito di sua iniziativa e non su sollecitazione del COGNOME) I finendo così per contribuire a rafforzare nei giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela i gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine alla sussi stenza RAGIONE_SOCIALEa più grave una condotta di natura estorsiva – in riferimento all’ipotesi di cui al combiNOME disposto degli art. 629 comma Il e 628 comma e n° 3 bis c.p. – , anziché di quella più blanda prevista e punita dall’art. 393 c.p..
Pertanto, coerente appare la conclusione che nella fattispecie in esame, le dichiarazioni mendaci rese dal ricorrente in fase di interrogatorio costituirono un fattore condizionante RAGIONE_SOCIALEa protrazione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”, in quanto precluse rLA’Autorità giudiziaria di operare una diversa valutazione del pur grave quadro indiziario posto alla base RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, che, anzi, t hk rafforzato dall’atteggiamento RAGIONE_SOCIALE‘indagato, protrattasi almeno fino al 28/4/2014, allorquando si era oramai cristallizzato il cd. giudicato cautelare.
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento
Il ricorrente va altresì condanNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese al resistente RAGIONE_SOCIALE che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi
versati in atti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso in Roma il 25 ottobre 2023 Il Co igliere est sore GLYPH
Il Présidente