Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39721 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39721 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 marzo 2017 (notificata soltanto il 10 gennaio 2022), la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità della istanza avanzata da NOME il 13 novembre 2014 al fine di ottenere la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 9 novembre 2011 al 2 novembre 2012 in relazione al procedimento penale n. 4852/12 r.g.n.r. della Procura della Repubblica di Verona, concluso con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 20 gennaio 2024 (divenuta irrevocabile il 1° aprile 2014).
L’inammissibilità è stata dichiarata sottolineando che l’istanza – alla quale era allegata soltanto la sentenza definitiva di assoluzione – non conteneva «alcuna individuazione concreta del provvedimento restrittivo e del suo contenuto» ed era per questo a tal punto generica e incompleta da precludere alla parte pubblica un efficace contraddittorio e all’autorità giudiziaria investita della richiesta un uti esercizio dei poteri integrativi di ufficio.
Il difensore di NOME, munito di procura speciale, ha proposto tempestivo ricorso contro l’ordinanza che, come detto, gli è stata ritualmente notificata soltanto il 10 gennaio 2022.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Sottolinea che, come in ogni procedimento ad istanza di parte, anche nel procedimento per la liquidazione dell’equo indennizzo conseguente ad ingiusta privazione della libertà personale, l’istante è tenuto a indicare i fatti costitutivi della propria pretesa e, n caso di specie, tale onere è stato adempiuto indicando il periodo di custodia cautelare sofferto, gli estremi della sentenza definitiva di assoluzione e la formula assolutoria. Osserva, inoltre, che all’istanza è stata allegata la sentenza irrevocabile di assoluzione nella quale si dà conto della data in cui NOME fu privato della libertà personale, delle dichiarazioni da lui rese in sede di interrogatorio, degli elementi sulla base dei quali la misura cautelare fu applicata, delle ragioni della condanna inflitta in primo grado e di quelle della assoluzione.
Secondo la difesa, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza perché alla stessa non era allegata l’ordinanza cautelare, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 315 cod. proc. pen. La motivazione dell’ordinanza, inoltre, sarebbe carente perché presuppone che il giudice della riparazione non abbia il potere di acquisire d’ufficio documenti che ritenga necessari ai fini della decisione.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sia ispirato a criteri civilistici basati s principio della domanda e dell’onere della prova. Di conseguenza, la parte che richiede la riparazione è tenuta a dimostrare gli elementi su cui si poggia la propria pretesa riparatoria documentando di avere patito privazione della libertà personale in relazione ad un reato per cui, in seguito, è intervenuta sentenza assolutoria definitiva (tra le tante: Sez. 4, n. 46468 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274353; Sez. 4, n. 18172 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 269779). Al ricorrente, tuttavia, non può essere imposto di produrre in giudizio verbali o documenti che egli non ritenga utili o a lui favorevoli, dovendo essere rispettata la distribuzione dell’onere probatorio tra la parte privata, che reclama l’indennizzo, e la parte pubblica resistente (Sez. 4, n. 23630 del 02/04/2004, COGNOME, Rv. 229074; Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276261).
Nondimeno, in ragione del fondamento solidaristico dell’istituto, è ammesso che il giudice si avvalga della possibilità, prevista dagli artt. 213 e 738, comma 3, cod. proc. civ., di chiedere anche d’ufficio informazioni scritte su atti e documenti. Si è precisato in proposito che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo, in base al quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all’onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito il quale, se la documentazione prodotta si rivela insufficiente, può procedere a integrarla anche d’ufficio, pur non essendogli consentito «surrogarsi all’inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente» (Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276460; Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258424; Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, COGNOME, Rv. 253555).
Applicando questi principi al caso in esame si deve osservare:
che l’istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione depositata presso la Corte di appello di Venezia in data 13 novembre 2014 indica il periodo nel quale
NOME è stato privato della libertà personale (dal 9 novembre 2011 al 2 novembre 2012), precisa che dai fatti oggetto della misura cautelare NOME è stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del 20 gennaio 2014 (passata in giudicato il 10 aprile 2014) e indica gli estremi del procedimento nel quale la misura cautelare è stata sofferta;
che a tale istanza è stata allegata la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia dalla quale emerge che NOME fu effettivamente privato della libertà personale per i reati oggetto del procedimento.
La parte istante aveva dunque adempiuto ai propri obblighi di allegazione indicando nell’atto introduttivo gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa riparatoria e permettendo: alla controparte pubblica di formulare le proprie controdeduzioni; alla Corte territoriale di acquisire d’ufficio eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della decisione. Ne consegue che l’istanza non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile e avrebbe dovuto essere esaminata nel merito.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Venezia.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consig,kfere estensore
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Il Presidente