Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11557 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11557 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 25/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per l’annullamento, con o senza rinvio, RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Milano, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1874 del 11.01.2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, che aveva erroneamente valorizzato sostegno del mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura e solo fatto che l’indagato si fosse avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE con atto depositato in data 27.09.2022, in relazione al procedimento penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui all’art. 73
del Dpr 309 del 1990 (tre diversi episodi di cessione di cocaina commessi tra il marzo e l’aprile del 2019), condannato in primo grado e prosciolto dalla Corte d’appello di Milano per non aver commesso il fatto.
La Corte di merito, rilevato che il diritto alla riparazione era escluso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 comma 4 c.p.p., perché il periodo di custodia cautelare in questione era stato computato ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura di una pena definitiva inflitta al ricorrente in forza di altri titoli, sia quello in esecuzione, con la modalità RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova (sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano in data 07/06/2016, irrevocabile l’11/05/2017), al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura (11 Febbraio 2020), sia l’ulteriore titolo definitivo sopravvenuto di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano in data 28/05/2019, irrevocabile il 12/09/2019.
2. NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, con cui deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 4, cod.proc.pen., in quanto l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare nei suoi confronti aveva comportato la revoca del regime di affidamento in prova di cui all’epoca il ricorrente godeva, che comportava una macroscopica differenza di afflittività rispetto all’espiazione pena in forma detentiva, sia carceraria che domiciliare.
Si deduce che la tesi RAGIONE_SOCIALEa equiparazione RAGIONE_SOCIALEo status detentivo con quello in regime di affidamento si pone in contrasto con il dato normativo che fa testuale riferimento alle limitazioni conseguenti all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia, che evidentemente non sono equiparabili, non sottaciuto che, nel caso in discorso, l’insorgenza del nuovo titolo rilevante ex articolo 656 cod. proc. pen. è diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, in assenza RAGIONE_SOCIALEa quale l’affidamento in prova sarebbe proseguito.
In subordine si chiede che sia ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 4, cod.proc.pen, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e all’art. 5 C.E.D.U., laddove prevede che il diritto alla riparazione sia escluso per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare siano state sofferte anche in forza di altro titolo, nella parte in cui non ammette il medesimo diritto alla riparazione nei casi di titolo detentivo sopravvenuto per effetto RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta custodia cautelare subita.
Argomenta in proposito che l’affermazione, in linea con i precedenti di questa Corte, secondo cui l’affidamento in prova quale misura alternativa alla detenzione è equiparabile alle altre modalità di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena per le quali è escluso il diritto alla riparazione, in quanto la norma fa riferimento solo al titolo, senza distinguere tra l’una e l’altra forma di espiazione (si citano sezione 4,
sentenza n. 24.355 del 13/12/2002., sezione 4, sentenza n. 3551 del 18/01/2022; Sezione 4, sentenza n. 10.682 del 26/01/2010), non tiene conto del dato oggettivo che l’espiazione ex art. 47 ordinamento penitenziario non implica una privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, come parimenti affermato dalla Suprema Corte che, su questo presupposto, ha ritenuto non indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale (si citano, sezione 4, n. 35.705 del 2018 e n. 39.766 del 2019).
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, in subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
Il AVV_NOTAIO generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. recita: «Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare che sia computata ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo».
2.1. In base alla prima parte RAGIONE_SOCIALEa richiamata previsione («Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare che sia computata 3 ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura di una pena »), il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione rimane, appunto, escluso per quella parte RAGIONE_SOCIALEa ingiusta custodia cautelare che sia computata ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena legittimamente irrogata nel medesimo o in un altro procedimento. Di conseguenza, è inapplicabile la riparazione nei casi in cui si sia fatto ricorso al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa fungibilità RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, che è disciplinato, come noto, dall’art. 657, comma 3, cod. proc. pen., che consente di detrarre il relativo periodo dalla pena detentiva da espiare per lo stesso o altro reato.
Lo scopo avuto di mira dal legislatore è impedire la duplicazione dei rimedi tesi a compensare l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa restrizione subita, mirando ad evitare che il condannato possa disporre di una riparazione più ampia di quella spettante al prosciolto, ottenendo lo scomputo e l’indennizzo pecuniario. Va inoltre esclusa l’esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare ingiustamente sofferta (cfr. Sez. 4, n. 33671 del 14/06/2016, Rv. 267443).
2.2. La seconda parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 4, cod. proc. pen. (secondo cui, come si è visto, «Il diritto alla riparazione è escluso per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo») esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni RAGIONE_SOCIALEa libertà conseguenti alla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo. In tale ipotesi, per precisa scelta del legislatore, volta a contemperare l’istanza solidaristica alla base del meccanismo indennitario di cui all’art. 314 cod. proc. pen. con generali esigenze di ragionevolezza, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertà personale, non avendo l’interessato patito – in concreto – alcun danno meritevole di riparazione (la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina in questione con l’art. 24 Cost., con l’art. 5, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e con l’art. 9, comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici è stata riconosciuta da Sez. 4, n. 4700 del 24/10/2000, COGNOME NOME., Rv. 217910, alla cui motivazione, condividendola appieno, si fa rinvio).
2.3. A tal fine è stato affermato che, ove risulti che l’istante, nel periodo concernente la richiesta di riparazione per l’ingiusta custodia cautelare subita, era sottoposto a regime detentivo presso l’abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per l’esclusione del diritto all’indennizzo, in quanto, in caso di limitazioni RAGIONE_SOCIALEa libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione al quale è chiesto l’indennizzo (Sez. 4 – , Sentenza n. 3551 del 18/01/2022 Cc., Rv. 282576 – 01).
3. Nel caso di specie viene in discorso una domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sostanziale, in quanto il COGNOME, cui era stata applicata la misura cautelare ricorrendone tutte le condizioni – come acclarato dal Tribunale del riesame davanti al quale aveva impugnato l’ordinanza genetica – era stato prosciolto con sentenza irrevocabile; non si avvede però il ricorrente che, in concreto, il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza è intervenuto non già in relazione all’ipotesi di cui alla seconda parte RAGIONE_SOCIALE‘articolo 314, comma 4, cod. proc. pen., ma soltanto in quanto la custodia cautelare doveva ed è stata computata, in virtù del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 657, comma 3, cod. proc. pen., ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva già definitivamente inflitta, di talché tutto lo sviluppo argomentativo incentrato sul perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALEa seconda parte RAGIONE_SOCIALEa
norma, in cui si fa riferimento alle limitazioni sofferte anche in forza di altro titolo, appare indubbiamente eccentrico e comunque privo di rilevanza nel caso concreto.
Peraltro, anche l’assunto che la applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare avrebbe determinato l’insorgenza del nuovo titolo custodiale, in quanto sino al momento il ricorrente stava scontando la pena definitiva in regime di affidamento in prova, è evidentemente errato sotto due profili, da una parte il titolo, sia che la pena venga eseguita con detenzione intramuraria, sia che, dal tribunale di sorveglianza, venga ammessa una misura alternativa, resta sempre il medesimo ed è costituito dalla o dalle sentenze irrevocabili di condanna, su cui si fonda il correlato ordine di esecuzione, dall’altra il ricorrente era stato ammesso alla misura alternativa RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova solo in via provvisoria e, nel frattempo, era intervenuta una ennesima condanna definitiva, tant’è vero che la Procura di Milano, in data 24/06/2020, aveva emesso nei suoi confronti un nuovo ordine di esecuzione di pene concorrenti, espiate nel medesimo periodo.
Per gli stessi motivi è irrilevante, ancora prima che manifestamente infondata, la proposta questione di legittimità costituzionale.
4.1. La questione dunque è priva di rilievo, in quanto il ricorrente, in definitiva, anche accantonata la questione del nuovo e autonomo titolo esecutivo, pretende l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa indennità non per la custodia cautelare ingiustamente patita per un reato da cui è stato assolto, ma per la diversa pena, definitiva, eseguita in carcere a seguito RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova causato dalla applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, dunque sostanzialmente ipotizza una voce di danno ulteriore – non previsto dal sistema trattandosi di un’indennità e non già di un risarcimento – quale conseguenza aggiuntiva, atteso che la custodia cautelare ingiustamente patita di per sé non è indennizzabile per il principio di fungibilità, quale correttamente applicato.
4.2. Ed è comunque manifestamente infondata.
Non appare infatti priva di ragionevolezza, come già in precedenza affermato da questa Corte, l’equiparazione tra le varie forme di privazione o limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale che costituiscono tutte, indipendentemente dalla loro afflittività, modalità di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena (si vedano Sez. 4 – , Sentenza n. 11750 del 15/02/2019 Cc., Rv. 275282 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 24355 del 13/12/2002 Cc., dep. 2003, Rv. 225533 – 01).
Si aggiunga che, ove venisse negata l’equiparazione in questione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione dovrebbe sindacare anche il provvedimento di revoca al fine di verificare se la revoca sia stata comunque fondata su condotte del condannato che, anche se non costituenti reato, erano idonee a provocare la revoca del beneficio». Il principio testé riferito (peraltro ribadito da Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 267928, con ampia motivazione sub n. 4 del 5
“considerato in diritto”) è stato applicato anche, in un caso non già di affidamento in prova ai servizi sociali ma di detenzione domiciliare, da Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010, COGNOME e altro, Rv. 246392.
Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 1000.
Così deciso il 28 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME