Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10671 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento contro: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Firenze ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla detenzione da costui subita per un periodo di 85 giorni, dal 03.03.2021 al 27.05.2021.
1.1. Con ordine di esecuzione del 17.06.2020 la pena da espiare da parte del NOME COGNOME era stata calcolata in anni 2 mesi 7 giorni 28 ed il fine pena era stato individuato al 04.09.2022. In data 07.12.2020 COGNOME aveva presentato istanza di applicazione RAGIONE_SOCIALEa continuazione in sede esecutiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 671 cod. proc. pen. con riferimento ad alcune RAGIONE_SOCIALEe sentenze di condanna ricomprese nel predetto ordine di esecuzione: l’udienza in camera di consiglio si era svolta il 26.02.2021 e la Corte aveva riservato la decisione. Nelle more RAGIONE_SOCIALEa istanza e RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, in data 10 12.2020, la Corte di Appello di Firenze aveva revocato la condanna ad un anno d reclusione emessa dal Tribunale di Firenze il 15.05.2012 (in seguito alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 25 del 2019 con cui era stata dichiarata la illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘art. 75 comma 2 del d.lgs 159/2011) e la Procura Generale aveva ricalcolato il fine pena al 06.06.2021. Con provvedimento del 27.05.2021 il Tribunale di Sorveglianza aveva concesso 45 giorni di liberazione anticipata e COGNOME COGNOME era stato immeditatamente scarcerato. Infine il 23.08.2021, dopo che il condannato aveva sollecitato, già nel mese di aprile lo scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva assunta all’udienza del 26.02.2021, la Corte di Appello aveva accolto la richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa continuazione e ridotto la pena detentiva complessiva da anni 2 mesi 2 di reclusione e 2 mesi di arresto, ad anni 1, mesi 3, giorni 10 di reclusione.
1.2. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha accolto la richiesta di indennizzo, rilevando che, se il provvedimento con cui era stata riconosciuta la continuazione fosse stato emesso nel termine ordinatorio di cinque giorni di cui all’art. 128 cod. proc. pen., il condannato sarebbe stato liberato in data 03.03.2021 con la conseguenza che la carcerazione subita da tale data fino a quella in cui era stato liberato dal Tribunale di Sorveglianza, 27.05.2021, doveva essere ritenuta ingiusta.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello, il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che al momento RAGIONE_SOCIALEa esecuzione esisteva un ordine di esecuzione legittimo e che le vicende successive, quali il riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata e RAGIONE_SOCIALEa continuazione non sono di per sé
idonee ad incidere sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione e, dunque, sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione: quest’ultima diviene rilevante solo allorché si innesti su un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente che, per definizione, non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere discrezionale e che, quindi, va ricercato nelle eventuali violazione di legge. Nel caso di specie secondo il RAGIONE_SOCIALE non poteva dirsi che l’autorità procedente fosse incorsa in una violazione di legge, posto che la mancata osservanza dei termini ordinatori non può in alcun modo tradursi in elementi di illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione di pene concorrenti. A conferma di tale assunto, osserva che il mancato rispetto di un termine rende privo di efficacia il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale nei soli casi previst dalla legge.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Si deve innanzitutto ricordare che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione EDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore RAGIONE_SOCIALEa vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte Costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all’interprete. E’ stato inizialmente adottato un criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, COGNOME, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l’illegittimit costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che
in quella sede, in definitiva, il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi avesse legittimato le soluzion offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti ovvero casi di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazi potesse essere riconosciuto, ove la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, COGNOME, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, COGNOME, Rv.243210). Con la conseguenza che il diritto all’equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, COGNOME, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione RAGIONE_SOCIALEa pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, RAGIONE_SOCIALEa detenzione subita in concreto dal condannato).
Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti l’esecuzione. La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, COGNOME e altro, Rv. 271689 ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo – o divenuto tale successivamente – per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione:
ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l’assenza di un’espressa declaratoria di estinzione RAGIONE_SOCIALEa pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli,Rv. 264895);
ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 262240);
periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01./2014, COGNOME, Rv. 259210);
tardiva esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata Per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4; n. 47993 del 30/09/2016, COGNOME, Rv. 268617).
Si sono, poi, aggiunti altri casi, quale quello RAGIONE_SOCIALEa esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di
provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, COGNOME, non massimata), di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, COGNOME, Rv. 276258) e di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito RAGIONE_SOCIALEa rescissione del precedente giudicato in ragione RAGIONE_SOCIALEa nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818).
La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha effettuato un’ampia ricognizione RAGIONE_SOCIALEa casistica RAGIONE_SOCIALEe pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso RAGIONE_SOCIALEa più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena.
Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen. anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente .colposo RAGIONE_SOCIALE‘interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell’emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la correl:ta data del termine di espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281151 – 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, COGNOME, Rv. 271689), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all’esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.250’92 del 25/05/2021, COGNOME, Rv. 281735). Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano RAGIONE_SOCIALEa irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa condanna da quello RAGIONE_SOCIALEa definitività RAGIONE_SOCIALEa pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all’esito RAGIONE_SOCIALEa complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatcrio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in mol:ivazione; sez 4 n. 37234 del 28/09/2022, COGNOME, non massirriata). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.Non si può qualificare come ingiusta una detenzione sofferta in eccedenza rispetto alla pena in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘ esercizio del potere discrezionale da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, che ha riconosciuto il vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze, in quanto in tale ipotesi la detenzione patita
in eccesso e solo “fisiologica” conseguenza RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena in sede esecutiva da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa esecuzione.
4.Nel caso in esame, tuttavia, è stata riconosciuta ingiusta non già la detenzione subita per effetto RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena in esito al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa continuazione, bensì quella subita in eccedenza in conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui il provvedimento decisorio a seguito RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale avrebbe dovuto essere depositato e la data in cui detto provvedimento era stato effettivamente depositato.
Occorre muovere dal rilievo che già si è affermato che la tardiva esecuzione di un ordine di scarcerazione per liberazione anticipata determina l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e costituisce titolo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, COGNOME, Rv. 268617; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, COGNOME, Rv. 259210 in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo per “disguidi vari” RAGIONE_SOCIALE‘ufficio requirente competente all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di scarcerazione) e che può assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione il ritardo di quarantanove giorni con cui si era data esecuzione al provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva ammesso il detenuto all’affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 4 n. 24032 de 24/05/2023 non massimata). In tali casi si è sostenuto che viene in rilievo una illegittimità, non originaria, ma sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE‘originario ordine di esecuzione, per cui trova applicazione il dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza, RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 310 del 1996. La rilevanza riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione, all’ingiustificato ritardo nella esecuzione di un ordine di scarcerazione si fonda su presupposti, quale il rilievo del bene RAGIONE_SOCIALEa libertà personale costituzionalmente tutelato (si vedano le sentenze Sez 4 n. 47993 dei 30/09/2016, COGNOME cit. e Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, COGNOME), che possono essere trasposti anche all’ingiustificato ritardo nella adozione del provvedimento che determina la scarcerazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La valutazione operata dalla Corte, per cui il notevole ritardo con cui i giudici avevano sciolto la riserva assunta all’udienza e depositato l’ordinanza con cui era stata riconosciuta la continuazione aveva determinato la ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione sofferta in tale periodo, appare coerente e non censurabile. L’art. 128 cod. proc. pen. impone, infatti, al giudice di depositare i provvedimenti, assunti a seguito di udienza camerale, in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Si tratta’ di termine, in via generale, ordinatorio, al cui rispetto’i giudice è tenuto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 124 cod. proc pen., che impone ai magistrati (oltre che ai cancellieri e altri ausiliari e collaboratori del giudice, agli uffi giudiziari, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) di osservare le norme de
codice di rito, anche quando la inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. Laddove, come nel caso in esame, il provvedimento sia stato depositato a distanza di mesi, senza che fossero ravvisabili esigenze istruttorie o di acquisizione di atti, la carcerazione subita nel lasso di tempo intercorrente fra il momento in cui la decisione avrebbe dovuto essere assunta e il momento in cui è stata effettivamente assunta deve ritenersi ingiusta. In altri termini l’ingiustizi RAGIONE_SOCIALEa detenzione che determina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria nella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria, nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tale casi di determina, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, una illegittimità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esecuzione originario.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali
Deciso il 13 dice GLYPH re 2023.