Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 601 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 601 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05QOPEZ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE Nadejda, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere a lui applicata dal 10 giugno 2018 al 1° febbraio 2019 in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna emessa dall’autorità giudiziaria nnoldava, ai sensi degli artt. 716 e 717 cod. proc. pen..
L’11 giugno 2018, dinanzi alla Corte di appello di Torino si svolgeva l’udienza di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto ed era applicata la custodia in carcere con riferimento all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dalla Corte di Riscani del 16 luglio 2012, Municipalità di Chisinau (Moldavia), per il reato di organizzazione di immigrazione illegale tra dicembre 2010 e gennaio 2011; il 13 giugno 2018 il RAGIONE_SOCIALE dichiarava dinanzi al Collegio di non acconsentire all’estradizione e contestava la propria responsabilità in ordine ai reati oggetto di condanna; all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza, il Collegio confermava l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere; il 31 luglio 2018 la Procura generale avanzava la richiesta di estradizione in relazione alla sentenza del Tribunale di Riscani del 16 ottobre 2014 di condanna alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione per il reato di immigrazione illegale del marzo 2010; la Corte di appello disponeva alcuni rinvii in attesa di ricevere la sentenza di condanna; con sentenza del 12 aprile 2019, la Corte di appello rigettava la richiesta di estradizione, non avendo ricevuto la documentazione necessaria all’estradizione.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale non era possibile stabilire a quale titolo l’autori giudiziaria moldava intendesse procedere nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, stante la mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Non doveva essere riconosciuto nessun indennizzo a fronte di due titoli esecutivi certamente emessi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la quale non era mai stata raggiunta da restrizioni RAGIONE_SOCIALEa libertà per tale motivo nel suo paese d’origine.
RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Si deduce che la RAGIONE_SOCIALE si era sempre dichiarata innocente per i fatti contestategli, precisando di non essersi mai recata in Moldavia, bensì di essere giunta in Italia dalla Russia, suo paese di origine.
La Moldavia non aveva mai chiesto l’estradizione per il titolo del 2012. La Corte di appello decideva in tutta autonomia sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, misura mantenuta nonostante i ripetuti rinvii dovuti all’omesso invio RAGIONE_SOCIALEa documentazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Moldavia, quantomeno fino al 10 febbraio 2019. Non era possibile
sanare gli errori commessi dalle autorità giudiziarie utilizzando una presunta fungibilità tra un titolo esecutivo, ma privo di supporto documentale, ed un titolo non esecutivo, seppur documentato.
Con memoria difensiva, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, rileva che il comportamento del ricorrente era idoneo a trarre in inganno l’autorità giudiziaria e a porsi come situazione sinergica alla causazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione.
La RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere per macroscopica imprudenza e superficialità una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudi ziaria. Il convincimento dei giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione è stato espresso nel provvedimento impugnato con esauriente e persuasiva motivazione, di talché non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la prospettazione che il ricorrente s stanzialmente propone di una diversa e, per i suoi interessi, più favorevole valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittim quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
Il RAGIONE_SOCIALEro, quindi, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in via subo dinata, il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in base al consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ingiusta detenzione, in caso di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi senza l’adozione di una sentenza irrevocabile favorevole all’estradizione, è configurabile il diritto alla riparazione, non ass mendo rilievo la mancanza di una RAGIONE_SOCIALEe pronunce liberatorie di cui all’art. 314, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52813 del 19/09/2018, COGNOME, Rv. 275197).
In particolare, la Corte ha precisato che il riconoscimento del diritto alla ripara zione presuppone comunque che non sia ravvisabile un comportamento doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘istante che abbia concorso a dare causa all’ingiusta detenzione.
Ciò posto sui principi operanti in materia, la motivazione del provvedimento impugnato non appare adeguata in quanto non approfondisce il preliminare aspetto relativo all’esatta identificazione del titolo posto a base RAGIONE_SOCIALEa richiesta di estradizio né di conseguenza motiva sulla presenza o meno, nel caso di specie, dei requisiti richiesti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, argomento centrale per la valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno di una “giusta” detenzione.
Alla luce di tale carenza, il provvedimento deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Torino per un’adeguata motivazione sul punto nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Torino cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2022.