Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 7228  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di SALERNO
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8 novembre 2023, la Corte di appello di Salerno ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME volta ad ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione per l’ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subìta dal 15 marzo al 3 aprile 2012 in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 644 cod. pen. dal quale COGNOME è stato assolto «perché il fatto non sussiste» con sentenza del Tribunale di Vallo RAGIONE_SOCIALEa Lucania del 10 febbraio 2022, irrevocabile il 20 giugno 2022. La sentenza di assoluzione è stata pronunciata perché COGNOME ha documentato che l’importo RAGIONE_SOCIALEe somme prestate era superiore rispetto a quello indicato dalla persona offesa le cui dichiarazioni, di conseguenza, sono state valutate poco attendibili.
riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Sotto diverso profilo la Corte territoriale ha osservato che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Se è vero, infatti, che l’ordinanza del 9 marzo 2012, con la quale erano stati applicati gli arresti dorniciliari, è stata revocata dal Tribunale del riesame di Salerno, è pur vero che la revoca non è stata disposta perché mancavano le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta insussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.
Contro l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Salerno, COGNOME ha proposto tempestivo ricorso, articolato in quattro motivi, che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo e secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata ritenuta una condotta intenzionale (o comunque gravemente colposa) volta ad aggirare il divieto di patto commissorio sancito dall’art. 2744 cod. civ.
Osserva in proposito: che gli immobili ipotecati a garanzia del credito non furono acquistati da COGNOME bensì da NOME COGNOME; che la Corte di appello non ha spiegato perché, cedendo a COGNOME un credito garantito da ipoteca su immobili, COGNOME potesse essere consapevole che quegli immobili sarebbero stato venduti al creditore cessionario; che la Corte territoriale ha implicitamente ipotizzato un accordo tra COGNOME e COGNOME senza indicare da quali elementi lo si potrebbe desumere; che, peraltro, anche COGNOME è stato assolto dalle imputazioni a lui ascritte.
La difesa sottolinea che, nell’ordinanza impugnata, la misura cautelare è stata erroneamente riferita a violazione degli artt. 416 cod. pen. e 644 cod. pen. e documenta (allegando al ricorso l’ordinanza cautelare e la sentenza di assoluzione) che COGNOME non è mai stato accusato di aver partecipato ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di usura sicché la Corte territoriale ha ipotizzato una collaborazione tra COGNOME e gli altri creditori RAGIONE_SOCIALEo COGNOME RAGIONE_SOCIALEa quale non v’è traccia in atti. Si duole, inolt che la Corte territoriale non abbia spiegato da quali elementi sarebbe possibile desumere che l’attuale ricorrente abbia agito allo scopo di eludere il divieto di patto commissorio.
3.2. Col terzo motivo, la difesa lamenta errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. sottolineando che l’istanza di riparazione per ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa
libertà personale è stata proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, sicché il richiamo operato dalla Corte territoriale all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. non è pertinente.
3.3. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 75 disp. att. cod. proc. civ. Osserva che la Corte di appello di Salerno ha condannato COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e ha liquidato in favore RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione resistente «a titolo equitativo» la somma di C 3.000,00 «oltre accessori di legge» – ancorché il RAGIONE_SOCIALE, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Salerno avesse chiesto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite. Sostiene che, così statuendo, la Corte di appello avrebbe liquidato alla parte vittoriosa una somma non richiesta.
 il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso.
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2024 l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono fondati nei termini di seguito specificati. Gli altri sono assorbiti.
Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto all’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi
“ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
Nell’esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso si deve preliminarmente ribadire che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte: Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663). Si è affermato in proposito:
 che «il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4 n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine stabilire, con valutazione “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per la
ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità.
4. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha individuato / quale condotta ostativa al riconoscimento del diritto j la cessione del credito eseguita in favore di NOME COGNOME. Ha sostenuto, infatti, che, con quella cessione, COGNOME riuscì a recuperare il capitale prestato, ottenendo 75.000 euro, ma determinò «la vendita degli immobili RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, su cui aveva l’ipoteca, da parte di COGNOME»; vendita avvenuta in violazione del divieto legale di patto commissorio.
L’argomentazione è carente e presenta profili di contraddittorietà. La stessa Corte territoriale, infatti, riferisce (pag. 4) che COGNOME poté vendere gli immobi ipotecati alla «RAGIONE_SOCIALE» (RAGIONE_SOCIALEa quale era legalle rappresentante) perché aveva ottenuto da COGNOME una procura irrevocabile a vendere e (come l’ordinanza cautelare chiarisce a pag. 13) tale procura lo autorizzava ad operare anche in situazione di conflitto di interessi. Fu l’esistenza di questa procura a consentire, nei fatti, che il divieto del patto commissorio potesse essere aggirato e l’ordinanza impugnata non spiega sulla base di quali elementi, accertati o non negati nel giudizio di merito, sia possibile affermare che COGNOME sapeva RAGIONE_SOCIALEa procura e, cedendo a COGNOME un credito garantito da ipotecai, gli consentì (con dolo o per colpa grave) di acquistare gli immobili ipotecati per un prezzo inferiore al loro valore, corrispondente al complessivo importo dei crediti che COGNOME vantava nei confronti di COGNOME (comprensivo RAGIONE_SOCIALE‘importo del credito che COGNOME gli aveva ceduto).
A questo proposito è doveroso riferire che la tesi, inizialmente sostenuta da
COGNOME, secondo la quale COGNOME soddisfece il proprio credito acquisendo la proprietà degli immobili ipotecati è espressamente smentita dalla sentenza di assoluzione (par. IV) nella quale si legge «il riferito patto commissorio smentito dalle altre risultanze processuali, laddove è invece emerso che COGNOME NOME ha ceduto il credito vantato nei confronti di COGNOME NOME a COGNOME NOME». Come la Corte territoriale ha puntualmente riferito, infatti, fu COGNOME che, avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa procura speciale rilasciatagli COGNOME, trasferì gli immobili oggetto di ipoteca alla RAGIONE_SOCIALE (e quindi, nella sostanza, a se stesso).
5. Per quanto esposto i primi due motivi di ricorso meritano accoglimento. L’ordinanza impugnata fa riferimento all’esistenza di un patto commissorio e sostiene che, cedendo il proprio credito a COGNOME, COGNOME avrebbe consentito a quel patto di produrre effetti tenendo un comportamento doloso o gravemente colposo che fu concausa RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare. Non chiarisce, tuttavia, per quali ragioni la condotta di COGNOME potrebbe essere considerata espressione RAGIONE_SOCIALEa consapevole partecipazione ad un accordo volto ad eludere il divieto di patto commissorio e neppure chiarisce perché egli avrebbe dovuto sapere che COGNOME aveva ricevuto da COGNOME una procura a vendere, era autorizzato ad operare anche in conflitto di interessi, ed era perciò imprudente cedere proprio a lui un credito garantito da ipoteca nei confronti di COGNOME potendo ciò determinare la violazione del divieto sancito dall’art. 2744 cod. civ.
Ne consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 30 gennaio 2024