Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento contro: COGNOME NOME nato a TEANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME, in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicat dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – per il delitto previsto dall’art. 353 cod.pen. – nel periodo compreso tra il 15/03/2017 e 05/04/2017, data nella quale l’ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame per difetto di gravità indiziaria con successiva emissione di decreto di archiviazione.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.31 cod.proc.pen., ha osservato che si verteva in un’ipotesi di ingiustizia c. formale RAGIONE_SOCIALEa detenzione in relazione all’art.314, comma 2, cod.proc.pen., atteso il riconoscimento postumo del difetto di gravità indiziaria.
In tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, la Corte ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a C 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione g per un importo finale di C 2.594,02; ha ritenuto altresì d riconoscere un ulteriore somma in considerazione del documentato strepitus fori, attestato dagli articoli di stampa allegati all’istanza e RAGIONE_SOCIALEa soffere d’animo conseguente all’originaria sospensione dalle mansioni lavorative e al successivo trasferimento ad altro ufficio, cui era seguita la ricollocazio in quello di provenienza dopo un anno, giungendo quindi al riconoscimento di una somma finale pari a C 5.000,00.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.314, comma 1, cod.proc.pen. in ordine al mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Ha dedotto che la rilevanza -jtettajJal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione allo strepitus fori dovesse essere ridimensionata, atteso che – nel caso di specie – la vicenda che aveva interessato il ricorrente era stata evidenziata solo alcune testate di diffusione solo locale e non nazionale, mancando quindi quella abbondanza di particolari e quella ampia divulgazione RAGIONE_SOCIALEa notizia richieste dalla giurisprudenza di legittimità; deducendo altresì che richiedente aveva comunque omesso di allegare fatti idonei a dimostrare che fosse derivato un danno materiale o morale dalla diffusione RAGIONE_SOCIALEe notizie di stampa.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In riferimento al tema controverso in questa sede sulla base del motivo di ricorso, va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico – che risponde all’esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime il giudice dall’obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 10/11/2020, n.32891, COGNOME, RV. 280072) e che, anzi, l’individualizzazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo sulla base RAGIONE_SOCIALEe concrete circostanze del caso di specie assume carattere doveroso per il giudice del merito, all’esito RAGIONE_SOCIALEa dovuta valutazione RAGIONE_SOCIALEe eventuali specificità positive o negative RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta (Sez.4, 11/1/2019, n.18361, COGNOME, RV. 276259).
Dovendosi altresì evidenziare che il controllo sulla congruità RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza RAGIONE_SOCIALE‘indennità riconosciuta, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez.4, 4/3/2015, n.24225, Pappalardi, RV. 263721; Sez.4, 2/7/2021, n.27474, COGNOME, RV. 281513 – 02).
In riferimento specifico alla sussistenza del parametro individualizzante rappresentato dallo strepitus fori, dovuta al clamore RAGIONE_SOCIALEe accuse, consistente nell’impossibilità di contenere la risonanza RAGIONE_SOCIALEa notizia, va sottolineato che per potersi ritenere sussistente il medesimo occorre che, la sua diffusione esorbiti del tutto dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, che per l’assertività RAGIONE_SOCIALEa GLYPH notizia GLYPH nel GLYPH senso RAGIONE_SOCIALEa GLYPH responsabilità GLYPH penale RAGIONE_SOCIALE‘interessato. In questo caso si realizza, infatti, quel clamore mediatico
che impone la considerazione di aggiustamenti all’indennità di equa riparazione aritmeticamente calcolata; essendo chiaro, altresì, che pe realizzarsi un danno del quale tenere conto in sede di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equ riparazione, ancorché sia possibile, nell’ipotesi di realtà di piccole dimensio come quella in cui la vicenda si è verificata, fare ricorso a presunzion massime di esperienza, è necessario che l’ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico -o qui nella cittadinanza- il convinciment RAGIONE_SOCIALE‘effettivo coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘interessato (Sez. 4, n. 2624 d 13/11/2018, Calascione, Rv. 275193).
Il tutto fermo restando che è necessario che le doglianze fatte valere i ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, COGNOME Martino, Rv. 284496).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale si s adeguatamente confrontata con i predetti principi e che – nello specifico punto attinente al riconoscimento di una somma ulteriore rispetto a quella determinata a titolo matematico in relazione al parametro RAGIONE_SOCIALEo strepitus fori – non sia formulabile alcuna censura di illogicità.
Difatti, la Corte ha pregiudizialmente dato atto che il ricorrente aveva non solo allegato – ma anche adeguatamente circostanziato la sussistenza del pregiudizio suddetto mediante la produzione di articoli di stampa locali nonché di altri pubblicati sul web e quindi potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone.
D’altra parte, la sussistenza di un pregiudizio riconoscibile a tale tit non poteva neanche ritenersi smentita – alla luce dei principi predetti – d dato RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa detenzione, comunque protrattasi per un periodo superiore ai venti giorni e corrispondenti a quello intercorso tra l’esecuzio RAGIONE_SOCIALEa misura e la pronuncia del Tribunale del riesame.
Pertanto, anche considerando la minima misura in termini assoluti e percentuali RAGIONE_SOCIALE‘aumento RAGIONE_SOCIALEa misura aritmetica RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo (maggiorato anche in riferimento c> <q sussistenza di un ulteriore voce di danno relativo al profilo lavorativo), deve ritenersi che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoria palesi come non manifestamente illogica e coerente con i predetti principi.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, anche trattandosi di parte pubblica, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (Sez. 4 n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 9 febbraio 2024
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