Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39187 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39187 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7.3.2024 la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione presentata da NOME condannando il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere allo stesso la somma di Euro 157.56,00 in relazione al periodo di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale dal medesimo subita in carcere dal 16.1.2020 al 24.1.2020, dal 25.1.2020 al 17.7.2020 in regime di arresti donniciliari e poi ancora in carcere dal 29.9.2020 al 23.4.2022, nell’ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma per i reati di rapina aggravata e lesioni volontarie aggravate.
In particolare in data 16.1.2020 il NOME veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza emessa dal Gip di Roma il quale successivamente sostituiva la misura con quella degli arresti donniciliari.
Notificato il decreto di giudizio immediato, a seguito del quale la difesa chiedeva il giudizio abbreviato, il 17.7.2020 il giudice sostituiva nuovamente la misura con quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimora nel Comune di Pontedara con obbligo di rientro nella propria abitazione tra le 21 e 30 e le 7 del mattino.
Successivamente tale misura veniva sostituita con quella RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere a seguito RAGIONE_SOCIALEa segnalazione di una presunta rapina.
Quanto al merito, il prevenuto veniva condannato nei due gradi di giudizio, in relazione al delitto di rapina di cui al capo 3) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione in quanto “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, dopo essersi impossessato RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 50 sottraendola COGNOME NOME, usava violenza consistita nel colpirlo con uno schiaffo e minaccia consistita nel puntare contro di lui un coltello, al fine di mantenere il possesso RAGIONE_SOCIALEa somma e guadagnare l’impunità, con la aggravante RAGIONE_SOCIALEa minaccia con arma ed in luogo di privata dimora”; mentre invece veniva assolto già in primo grado dai fatti di rapina e lesioni personali relative ad altro episodio in danno di tale COGNOME NOME.
Quindi, in data 22.4.2022 questa Suprema Corte pronunciava sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Roma il RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l’insufficienza e l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’assenza dei presupposti di cui all’ar 314, comma 1, cod.proc.pen.
Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le condotte poste in essere dal ricorrente integrano la condotta ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo sostanziandosi in gravi imprudenze quali l’essersi recato presso l’abitazione del COGNOME, sedicente parrucchiere abusivo e forse esercente la prostituzione.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
La difesa di NOME ha depositato memoria difensiva con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità ed in subordine rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é inammissibile.
L’art.314, comma I, cod.proc.pen. prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004)
Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di
un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinonnia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella ”funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALE custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 de 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606).
In linea generale, va ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare – con valutazione necessariamente “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale .
Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, alla luce del quadro indiziario su cui fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stat ·dichiarati del tutto inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266808; n. 41396 del 15,9.2016, COGNOME, Rv.268238).
- Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso analiticamente la vicenda cautelare RAGIONE_SOCIALE‘istante nonché le fasi del giudizio di merito che culminava nella sentenza pronunciata da questa Corte in data 22.4.2022 (che annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste), ha accolto l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sul rilievo che la condotta del medesimo non abbia dato o concorso a dare causa alla ingiusta detenzione subita sia in carcere che in regime di arresti domiciliari.
Ha a tal fine ritenuto che l’ordinanza cautelare emessa dal Gip nei confronti del COGNOME si era fondata “sostanzialmente” sulla ricostruzione dei fatti come esposti dalla persona offesa a fronte RAGIONE_SOCIALEa quale il COGNOME nell’immediatezza del fatto aveva fornito una sua versione circa la sua presenza in casa RAGIONE_SOCIALEa vittima, peraltro non smentita dalla medesima, anche se successivarnente in sede di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto si era avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere.
Ha quindi evidenziato che la sentenza di annullamento di questa Suprema Corte ha posto in luce che le dichiarazioni rese dalla persona offesa si presentavano
illogiche ed anche smentite dagli elementi acquisiti nel corso del processo concludendo quindi che non é emerso alcun comportamento da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante integrante dolo o colpa tale da costituire condotta ostativa all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza.
Ebbene, a fronte di tale impianto motivatorio compiuto e logico, il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, già irrituale laddove invoca il vizio motivatorio in relazione ad una motivazione “insufficiente” ed “illogica”, traduce in una critica generica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata facendo riferimento a “gravi imprudenze” poste in essere dal RAGIONE_SOCIALE consistite nell’essersi recato a casa del COGNOME, sedicente parrucchiere abusivo e forse esercente la prostituzione nonché dal numero di telefonate allo stesso dirette, condotte RAGIONE_SOCIALEe quali peraltro non viene neanche allegata l’efficacia sinergica in relazione all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro temila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte resistente che liquida in complessivi Euro 1000,00
Così deciso il 24.9.2024