Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37625 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/09/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.9.2024 la Corte di Appello di Bari ha rigettato la richiesta avanzata ex art. 314 cod.proc.pen. dall’odierno ricorrente COGNOME NOME, diretta alla riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione subita in quanto, arrestato in data 26.3.2018 per furto aggravato (dall’esposizione dei beni alla pubblica fede), era stato sottoposto alla misura pre – cautelare degli arresti domiciliari per la durata di giorni due; mentre all’esito RAGIONE_SOCIALEa convalida era stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura non custodiale RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.
Quanto al merito, con sentenza del 24.4.2018 il Tribunale di Foggia aveva condannato il COGNOME per i reati di furto aggravato e minaccia aggravata; successivamente la Corte d’appello di Bari con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8.7.2022, divenuta irrevocabile il 6.2.2023, escluse le aggravanti contestate, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati a lui contestati, perché l’azione , -ton poteva essere promossa per difetto di querela.
1.1. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rigettato la domanda, ritenendo sussistere la condotta ostativa RAGIONE_SOCIALE‘indagato, atteso che la commissione del furto, perfino ammessa dal COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio reso in fase di convalida, costituiva definitivo impedimento al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto con riferimento al periodo in cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimentoe- l’indagato potrebbe avere un interesse astratto all’accertamento.
Secondo un più risalente indirizzo di questa Corte, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’ingiustizia formale RAGIONE_SOCIALEa detenzione, anche se conseguente a diversa qualificazione del fatto contestato nell’imputazione come reato procedibile a querela, tuttavia mancante, e/o punito con pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclusione, doveva risultare da una decisione irrevocabile in fase o comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare. Ed invero, una “derubricazione” avvenuta al di fuori del giudicato (con valenza) cautelare e nel giudizio di merito – per effetto RAGIONE_SOCIALEa valutazione di circostanze emerse solo nella istruzione dibattimentale o rilevate dal giudice di ufficio, senza che abbiano costituito oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia era considerata estranea alla categoria RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, giacché in tal caso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura era originariamente legittima, mancando il titolo del diritto alla riparazione, che sorge esclusivamente se, in seguito alla detta “derubricazione”, la custodia cautelare fosse stata illegittimamente mantenuta, come si ricava dalla seconda previsione contenuta nell’art. 314 cpv., cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 36 del 12/01/1999, Rv. 213231 1 )(in fattispecie in cui la decisione
di merito che riconosceva il diritto all’indennità – annullata senza rinvio in applicazione del principio massimato – era relativa ad una detenzione disposta per il reato originariamente contestato di sequestro di persona, derubricato in ratto a fine di libidine e dichiarato improcedibile per la non equipollenza RAGIONE_SOCIALE‘atto di denuncia a querela, rilevata d’ufficio solo dalla Corte d’appello; Sez. 4, n. 40126 del 13/11/2002, Rv. 223285). In altre pronunce, pervenute alle medesime conclusioni, si era posta in risalto la circostanza che, in tali ipotesi, non er intervenuta una sentenza di proscioglimento nel merito, nè una decisione irrevocabile che avesse accertato la violazione originaria degli artt. 273 e 280 c.p.p. (Sez. 4, n. 26368 del 03/04/2007 – dep. 09/07/2007, Rv. 236989).
Successivamente, però, numerose decisioni hanno affermato che sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all’esito del giudizio di merito in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudiz cautelare [Sez. 4 n. 8869 del 22/01/2007, COGNOME, Rv. 240332; Sez. 4, n. 23896 del 09/04/2008, Rv. 240333; Sez. 4, n. 44596 del 16/04/2009, Rv. 245437; Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Rv. 257194; Sez. 4, n. 39535 del 29/05/2014, Rv. 261408). In particolare, si è affermato che la nozione di “decisione irrevocabile” di cui all’art. 314 corna 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all’esito del giudizio di merito, sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall’origine, RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura.
L’orientamento attualmente dominante, al quale anche questa Corte ritiene di aderire, è quindi nel senso che la dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela rientra tra le ipotesi in cui l’imputato può ottenere l’indennizzo, in forza RAGIONE_SOCIALEa previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 c.p.p., comma 2.
Le Sezioni Unite hanno statuito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., a meno che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663).
Fatte queste premesse, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione di detti principi.
Ed invero, dopo aver ripercorso le fasi del procedimento cautelare e di quello di merito, si é limitata a rilevare tout court che il fatto storico del furto, pers
ammesso dal ricorrente, costituiva condotta ostativa all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 314 cod.proc.pen., senza quindi focalizzare il proprio giudizio sugli elementi dianzi indicati, in particolare non effettuando alcuno scrutinio in ordine agli elementi sui quali si é fondata l’avvenuta riqualificazione giuridica del fatto. 3. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio, che tenga conto dei suindicati principi. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
A nnulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Bari, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30.9.2025