Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25786 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25786 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LEONFORTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 febbraio 2024 la Corte di appello di Caltanisetta ha rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME in relazione al periodo (dal 24 novembre 2018 al 2 dicembre 2021) nel quale è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito del procedimento penale nel quale è stato imputato dei reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e 81 cpv cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Con riguardo alla vicenda cautelare, mentre il Gip del Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato la richiesta di misura, il Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del Pubblico ministero, con ordinanza del 22 maggio 2018, confermata da questa Corte con sentenza del 21 novembre 2018, lo aveva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e le successive istanze di revoca RAGIONE_SOCIALEa misura erano state rigettate.
Quanto al merito, nel giudizio di primo grado il Gup con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2020 aveva ritenuto il COGNOME colpevole di entrambi i reati a lui ascritti condannandolo alla pena di anni sette e mesi due di reclusione; la Corte d’appello con sentenza del 9 dicembre 2020 aveva riqualificato i fatti ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.p.r. n. 309 del 1990, riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni tre e mesi dieci di reclusione; successivamente questa Corte di legittimità con sentenza in data 24 novembre 2021 aveva annullato detta sentenza limitatamente al reato associativo.
Quindi il COGNOME veniva scarcerato il 2 dicembre 2021. Infine in sede di giudizio di rinvio la Corte d’appello di Caltanisetta con sentenza del 6 aprile 2022, irrevocabile il 21 giugno 2022, aveva assolto il COGNOME dal reato associativo per insussistenza del fatto, ravvisando la continuazione tra il residuo reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 con altro episodio di spaccio giudicato con sentenza del Gup del Tribunale di Enna in data 27.10.2016, irrevocabile il 16 gennaio 2018, irrogandogli a titolo di aumento la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 1000,00 di multa.
Il COGNOME era stato quindi ristretto agli arresti domiciliari per tre anni e otto gi a fronte di una pena comminata pari a otto mesi.
Avverso detta ordinanza COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte nissena ritenuto che,
essendo stato l’istante condannato per l’altro reato a lui ascritto, ci precluderebbe la possibilità di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza in quanto nel caso di pluralità di contestazioni necessita il proscioglimento con formula piena da tutte le accuse.
Con il secondo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e per mancanza di motivazione in relazione all’art. 314 cod.proc.pen. per avere la Corte nissena ritenuto che la condanna per il reato minore contestato sub b) connotasse quella colpa grave che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod.proc.pen. é ostativa all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza in esame senza addurre alcuna motivazione.
Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, con memoria depositata in data 9 marzo 2019, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, é fondato.
1.1. Occorre premettere che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno 2008, n.219, ha dichiarato la illegittimità – con riferimento all’art.3 Cost. RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. “nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzion cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni”, rilevando che ove la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l’ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALEa collettività, ha imposto al reo un sacrificio RAGIONE_SOCIALEa libertà che travalica il grado RAGIONE_SOCIALEa responsabilità personale” e affermando, altresì, che “la distinzione tra prosciolto e condannato, che si deve configurare in tale ipotesi irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘an debeatur del diritto all’equa riparazi assume invece rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del quantum deleatur”, in quanto il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente subisca la detenzione è, in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, s ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena.
1.2. Sulla scorta di tale pronuncia, questa Corte di legittimità ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nel caso di custodia cautelare subita in eccedenza rispetto alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena definitivamente inflitta (Sez. 4, n.32357 RAGIONE_SOCIALE’11/4/2012, COGNOME, Rv. 253651). La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato il principio secondo cui il diritto alla riparazion
per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare risulti superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta con la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una Sentenza di appello dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa estinzione del reato per prescrizione, ma, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, non si deve tenere conto RAGIONE_SOCIALEa parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla condanna inflitta in primo grado (Sez. Un. n. 4187 del 30/10/2008 dep. 2009, COGNOME, Rv. 241855).
Si è, tuttavia, precisato che tale diritto è configurabile, purché nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella protrazione RAGIONE_SOCIALEa restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà (Sez. 4, 32136 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270420; Sez. 4, n. 17788 del 6/3/2012, COGNOME ed altro, Rv. 253504). E ciò in quanto il principio solidaristico sotteso all’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione trova il suo natural contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati.
Anche nell’ipotesi in cui viene in rilievo, dunque, una detenzione sofferta per un periodo maggiore rispetto alla pena inflitta, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, non già come concausa RAGIONE_SOCIALE‘errore del giudice in ordine al momento genetico RAGIONE_SOCIALEa misura, che in caso di condanna non sussiste, ma in relazione alla eventuale incidenza sulla protrazione RAGIONE_SOCIALEa misura oltre l’entità RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata.
Ne consegue dunque, che la protrazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione cautelare per un tempo superiore alla pena inflitta può fondare il diritto all’equa riparazione, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte dolose o gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella determinazione di tale eccedenza.
Nel caso di specie, la Corte di Appello, oltre a non aver correttamente delineato i presupposti RAGIONE_SOCIALEa richiesta (avendo tout court escluso il diritto alla riparazione solo perché il COGNOME era stato condannato per uno dei due reati a lui ascritti) ha altresì affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa alla riparazione, ma non ha spiegato in che termini tale condizione si sarebbe concretizzata, ovvero quali fossero stati i comportamenti del ricorrente, dolosi o gravemente colposi, tali da incidere sulla protrazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione. Né può ritenersi, in tal senso, sufficiente il mero richiamo ad una serie di intercettazioni senza indicarne il contenuto, oltre al sequestro per il fatto separatamente giudicato.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Caltanisetta, che nel nuovo giudizio dovrà motivare in
maniera adeguata sulla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa alla riparazione, con indicazione eventuale di quali condotte del ricorrente, dolose o gravemente colpose, abbiano assunto rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa eccedenza RAGIONE_SOCIALEa restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà sofferta rispetto alla pena inflitta. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Caltanisetta cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così decise il 9.5.2024
Il Consi ensore
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