Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8543 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8543 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GUASTALLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ordinanza depositata in data 10.10.2025 la Corte di Appello di Bologna rigettava la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione sofferta da COGNOME NOME in ragione della custodia cautelare da questi sofferta in relazione alla accusa di tentato omicidio.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con atto depositato in data 5 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Trattandosi di provvedimento assunto dalla Corte di Appello in camera di consiglio il termine per la proposizione dell’impugnazione è di quindici giorni ai sensi dell’art.585, comma 1 lett. a), cod.proc.pen.
Tale termine decorre dalla notifica della predetta ordinanza conclusiva del procedimento, al quale, ancorché concernente l’esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (tra le altre Sez. 3, n. 37530 del 05/11/2025).
Orbene dall’esame della copia del provvedimento emerge che lo stesso sia stato depositato in cancelleria in data 10 ottobre 2025 e notificato alla parte e al suo difensore in data 21 ottobre 2025.
L’impugnazione risulta pervenuta presso la Cancelleria della Corte di Appello soltanto il giorno 5 dicembre 2025 e dunque ben oltre il quindicesimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione previsto dalla legge.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103), nei casi previsti dall’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. (ossia inosservanza dei termini per proporre impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, il 18 febbraio 2026.