Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8928 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8928 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME COGNOME nato a Rochford (GB) il 26/11/1968
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova del 21/11/2024;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenut carenza di interesse;
letta la memoria depositata dal difensore di COGNOME, Avvocato NOME COGNOME nella quale insiste per l’accoglimento del ricorso, rappresentando l’interesse del predetto alla prosecuzi del giudizio di legittimità in ragione dell’intenzione di presentare istanza per la riparazio l’ingiusta detenzione e allegando all’uopo procura speciale.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova con ordinanza del 21 novembre 2024 ha respinto l’istanza di Findlater NOME avente a oggetto la revoca della custodia cautelare in carcere al predet applicata dalla stessa Corte in relazione a procedimento di estradizione richiesta dall’auto peruviana.
Avverso tale ordinanza in data 26 novembre 2024 l’estradando ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge e vizio della motivazio rappresentando l’insussistenza delle condizioni per concedere l’estradizione in ragione del critiche condizioni carcerarie esistenti in Perù per il grave sovraffollamento presente negli i penitenziari.
Successivamente alla presentazione del ricorso, la misura cautelare detentiva è stata revocata dalla Corte territoriale con ordinanza del 9 dicembre 2024 1 ne1la quale si dà atto che dal Ministero della Giustizia non era pervenuta – entro il termine stabilito nel Trattato bilate estradizione tra Italia e Perù (novanta giorni dalla data dell’arresto) – comunicazione riguard la domanda di estradizione presentata dalle autorità peruviane, né comunicazione del Ministero degli Affari esteri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come indicato, la misura cautelare a carico del ricorrente è stata revocata; nondimeno RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio di cassazio dichiarando che intende avvalersi di una decisione che accerti l’illegittimità dell’ordi cautelare in sede di procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
2.1. E’ quindi necessario verificare se sussista o meno l’evocato interesse a una valutazion nel merito del ricorso. Al riguardo, si è precisato che «in tema di estradizione per l’es l’intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l’inammissibilità, per sopraggiun carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dalla persona reclamata avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare disp a suo carico nel corso del procedimento estradizionale. In tale ipotesi, l’inter all’impugnazione non può essere ravvisato neppure nella prospettiva di ottenere la riparazion per ingiusta detenzione» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251691 – 01). Nel caso di specie, non essendo stata disposta la consegna del ricorrente, deve però trovare applicazione il diverso principio di carattere generale in base al quale in t di impugn zione “de libertate” è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interes
l’impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l’ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l’impugnazio presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, no abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 4986 02/10/2018. Procopio, Rv. 274311 – 01), il che è avvenuto nel presente procedimento. Sussiste, dunque, un interesse giuridicamente rilevante all’esame del ricorso di legittimità nonostan l’intervenuta revoca della misura cautelare.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. In relazione alle misure cautelari applicate in via provvisoria nel procediment estradizione si è infatti precisato che al giudice nazionale è riconosciuta una base di giud ridotta e, ove la domanda di estradizione non sia stata presentata dallo Stato estero, la veri delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà attiene al solo presupposto del per fuga (da ultimo, Sez. 4, n. 36945 del 18/09/2024, Pg c/ COGNOME COGNOME Leo, Rv. 287002 01). Nella specie, l’ordinanza impugnata motiva, non illogicamente, in ordine alla permanenza del concreto pericolo che il Findlater si sottragga alla procedura estradizionale in ragione d “assenza di qualsiasi legame affettivo o lavorativo dell’estradando sul territorio italiano, sul era presente al momento dell’arresto in via del tutto occasionale per meri motivi di turism Peraltro, detto profilo non è in alcun modo oggetto delle censure del ricorrente di tal che, sotto tale aspetto, il ricorso risulta inammissibile.
A ciò si aggiunga che anche la censura relativa alla dedotta insussistenza delle condizion per disporre l’estradizione è manifestamente infondata, atteso che nella stessa non si allegan ragioni ostative di carattere assoluto, ma si evocano questioni – relative alle condizio sovraffollamento carcerario – che ove il giudizio fosse proseguito avrebbero dovuto essere approfondite attraverso la richiesta di informazioni integrative tese a conoscere il trattam penitenziario cui sarebbe stato in concreto sottoposto l’estradando (Sez. 6, n. 22818 d 23/07/2020, COGNOME Rv. 279567 – 01), informazioni che, ove satisfattive, avrebbero ben potuto legittimare una decisione favorevole all’estradizione.
Alla inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa dell’inammissibilità, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La canceller provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Mand cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 28 gennaio 2025
onsiglier so re
Il Presidente