Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40474 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40474 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘8 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME NOME in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere, per complessivi 24 giorni, impostagli dal G.I.P. a seguito del suo arresto, avvenuto in data 9 novembre 2021, e poi revocatagli dal Tribunale del riesame di Catania con provvedimento del 30 novembre 2021, eseguito il 2 dicembre 2021, in ordine al reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
COGNOME era stato, poi, assolto dalla indicata imputazione con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catania il 10 maggio 2022, in esito alla celebrazione di giudizio abbreviato.
1.1. Per la Corte di appello di Catania, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa contestata ipotesi delittuosa, ha, comunque, accertato come l’NOME NOME fosse stato rinvenuto, in compagnia di altri due soggetti, seduto attorno ad un tavolo ove erano posizionate bustine di plastica contenenti marijuana, un bilancino di precisione ed altre bustine vuote.
Su tali presupposti il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha, quindi, pronunciato il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta ex art. 314 cod. proc. pen., ritenendo che la condotta imputabile all’NOME NOME, nel descritto contesto e con le modalità indicate, s fosse svolta nella piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘attività illecita perpetrata, e dunque nella ricorrenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio invocato.
Avverso l’ordinanza del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMENOME a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., per insussistenza di una sua condotta dolosa o gravemente colposa, trattandosi, nella specie, di un’ipotesi di ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., connotata dall’assenza ab origine RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria, per essere stata annullata la misura custodiale già da parte del Tribunale del riesame nella ritenuta carenza RAGIONE_SOCIALE‘indicato presupposto, valutando le ragioni RAGIONE_SOCIALEa presenza sui luoghi RAGIONE_SOCIALE‘NOME NOME in modo diverso rispetto a quanto ritenuto da parte del G.I.P.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito contradditorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per avere la Corte di appello fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE
sua richiesta ex art. 314 cod. proc. pen. sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa medesima interpretazione dei fatti – evincibili dalla lettura del verbale di arres effettuata originariamente da parte del G.I.P., senza considerare la difforme lettura di essi operatane da parte del Tribunale del riesame.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze eccepite.
In termini troncanti, infatti, assume rilievo il principio, reiteratament ribadito da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, COGNOME, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 272993-01) – in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663-01 – per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può neppure valutare nemmeno al diverso fine RAGIONE_SOCIALEa eventuale riduzione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo – la condotta colposa lieve.
Ciò, all’evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta da parte del Tribunale del riesame sulla base dei medesimi elementi sottoposti al giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l’efficienza causale RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato
sull’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconos autoreferenzialità RAGIONE_SOCIALE‘errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria.
Ne consegue, pertanto, il necessario annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinan impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, viene demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di relative a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Cort d’appello di Catania, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese t parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente