Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41870 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41870 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO
nel procedimento a carico di:COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione alla sofferta misura della custodia in carce applicata dal 21/02/2017 al 29/03/2018 in forza dell’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo, in relazione a un capo di imputazion ipotizzante i reati previsti dagli artt. 416-bis e 629 cod.pen.; imputaz rispetto alla quale era stato assolto per non aver commesso il fatto c sentenza emessa dal GUP procedente il 29/03/2018, confermata dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza del 20/06/2019, divenuta definitiva i 20/05/2020.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.3 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta osservando che non sussisteva il presupposto ostativo rappresentato dal dol o dalla colpa grave del richiedente; ha osservato che il NOME era sta tratto in arresto sulla scorta dello stesso materiale poi ritenuto insuffi dal GUP al fine di fondare un giudizio di colpevolezza; ha specificamente elencato gli elementi indiziari che erano stati originariamente valuta carico dell’imputato, quali gli esiti delle intercettazioni telefon ambientali e delle sommarie informazioni testimoniali, tutti peraltro riten non idonei in sede di giudizi di cognizione.
Da tali elementi ne conseguiva l’impossibilità di configurare una condotta sinergica ascrivibile al COGNOME, anche in relazione alla frequentazione c il NOME, individuato nell’atto di esercizio dell’azione penale com reggente del locale mandamento mafioso; ha quindi ritenuto liquidabile il richiesto indennizzo nella misura di C 235,82 per ciascun giorno d detenzione, sino alla somma finale di C 100.908,00.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto l’erronea applicazione dell’art.314 cod.proc.pen. – ai sensi dell’art.606, comma lett.b), cod.proc.pen. – nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifes illogicità della motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, let cod.proc.pen..
Ha dedotto che il giudice della riparazione avrebbe escluso il presupposto ostativo del dolo o della colpa grave dell’istante, sulla base degli stess accertati nel giudizio di merito; ha dedotto che il giudice non si sare
soffermato sul dato rappresentato dalla precedente condanna riportata dal COGNOME per associazione mafiosa e per estorsione aggravata; in riferimento agli elementi valutati dalla Corte territoriale, ha dedotto ch conversazioni intercettate tra NOME COGNOME e il figlio NOME dimostravano persistente intraneità del NOME nel sodalizio mafioso; che dovev ritenersi errata la valutazione delle sommarie informazioni rese d NOME COGNOME, sindaco di Alcamo e in ordine alla sua identificabilit quale elemento doloso o gravemente colposo in senso sinergico con la detenzione successivamente subita; ha dedotto che analoghe considerazioni potevano essere formulate a proposito delle captazioni ambientali riguardanti il capo mafia NOME COGNOME, dalle quali sarebbe emerso come quest’ultimo non teneva più in considerazione il COGNOME in relazione agl scopi del sodalizio, mancando – da parte del giudice della riparazione qualsiasi valutazione in punto di idoneità dei comportamenti del ricorrent con specifico riferimento al tentativo di avvicinare lo stesso NOME; quindi dedotto l’omessa motivazione da parte della Corte in riferimento all’estorsione consumata a carico dell’imprenditore COGNOME.
Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La difesa del NOME ha fatto pervenire una memoria scritta, nella quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il motivo di ricorso presentato dalla Procura Generale territoriale attiene alla congruità della motivazione dell’ordinanza impugnata in punto d valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave in cap alla parte ricorrente.
Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diri all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingi carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice
della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processua (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ord alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione d detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010 n.34656, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenz abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabili valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se ta condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presuppost abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, COGNOME, RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell’arresto espresso Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distingu nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volt all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione d parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il qu pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma s queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazio tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminar materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fin controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natu civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventu sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazi derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in b al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzio può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non escl ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazi
(Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739).
Dal punto di vista processuale, deve altresì evidenziarsi che l’assen della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, costituendo condizion dell’azione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve es accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della part (Sez. 4, n. 6880 del 26/01/2021, Mogaadi, Rv. 280543).
3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o men della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della co grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custod cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormen che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, s condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerar nell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della st come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, COGNOME, RV. 247664).
4. Ancora più specificamente – e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie – costituisce giurisprudenza del tutto consoli quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorren di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colp grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quan meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, d provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; COGNOME, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, COGNOME, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, COGNOME, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, COGNOME, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, COGNOME, RV. 276458).
Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non si sia complessivamente ben confrontata con i predetti principi in punto di valenza sinergica del comportamento gravemente colposo tenuto dall’imputato.
In particolare, non appare coerente con la premessa – affermativa dell’assenza di dolo o colpa grave in capo al ricorrente – la considerazione di fatto in base alla quale, sulla scorta del materiale istruttorio analizzato, i COGNOME avesse ripetutamente tentato di entrare in contatto con il COGNOME, riconosciuto come il reggente del locale mandamento mafioso; avendo la stessa Corte territoriale dato atto del fatto che tale elemento era univocamente emerso sulla base delle intercettazioni ambientali operate presso il negozio ortofrutticolo gestito dal coimputato NOME COGNOMECOGNOME
Analogamente appare contraddittoria con la premessa medesima anche la valutazione delle sommarie informazioni testimoniali rese dal COGNOME, dalle quali – al di là del giudizio di genericità e incoerenza formulate dal giudice procedente in ordine all’idoneità del comportamento tenuto dal ricorrente a condizionare il suo operato – emerge comunque in modo oggettivo che il COGNOME, già condannato in passato per associazione mafiosa, si era rivolto al suo interlocutore (sindaco di Alcamo) rappresentando la prossima scarcerazione del COGNOME; e come lo stesso COGNOME avesse dato atto di affermazioni, proferite dall’odierno ricorrente, in base alle quali ” la mia posizione di Sindaco mi metteva certamente a rischio di eventuali ritorsioni da parte dei imprecisati personaggi e che in tal caso ‘loro’ era eventualmente pronti a intervenire a mia difesa”.
Sulla base di tali presupposti, la motivazione della Corte territoriale deve ritenersi intrinsecamente contraddittoria e illogica, nella parte in cui ha escluso la valenza sinergica del comportamento extraprocessuale tenuto dall’imputato non attribuendo rilevanza ad atteggiamenti che – pur essendo stati ritenuti dal giudice della cognizione come inidonei a fondare una pronuncia di condanna – devono ritenersi connotati, sulla base della stessa rappresentazione fornita nel provvedimento impugnato, da un evidente attributo di ambiguità, esprimendo gli stessi la vicinanza perdurante rispetto a dinamiche di tipo malavitoso, sia con il tentativo di condizionamento del comportamento di un soggetto rivestente una carica politica e sia mediante quello di entrare in contatto con reggente del locale mandamento mafioso.
L’ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione contraddittoria e illogica e non in linea con i principi di diritto elaborati dal Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che vorrà dare
adeguatamente conto dell’eventuale incidenza causale del comportamento extraprocessuale del ricorrente sulla detenzione subita, alla luce de argomentazioni suddette.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Palermo.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Presidente