Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45155 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45155 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad AFRICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 marzo 2022, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subìta dal 7 giugno 2013 all’8 luglio 2016, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 9 ottob 1990 n. 309, quale partecipe di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti relativi al traffico di ingen quantità di stupefacenti e per quello di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 per aver ceduto, in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità imprecisata, a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME .
Come emerge dall’ordinanza in esame, il 4 giugno 2013 COGNOME fu sottoposto a fermo ai sensi dell’art. 384, comma 1, cod. proc. pen. Il fermo non fu convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria e, tuttavia, ritenuta la sussistenza di gravi indizi dei reati sopra indicati, con ordinanza del 7 giugno 2013, quel Giudice applicò la misura cautelare della custodia in carcere dichiarando la propria incompetenza per territorio. La misura fu rinnovata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro entro i termini previsti dall’art. 2:7 cod. proc. pen. Il 28 febbraio 2014 la custodia in carcere fu sostituita con gli arresti domiciliari. Tale misura f revocata in data 8 luglio 2016 quando la Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza di condanna pronunciata dal G.u.p. il 17 luglio 2014, mandò assolto COGNOME da entrambe le imputazioni a lui ascritte: quanto al capo Q) «per non aver commesso il fatto»; quanto al capo QAH) «perché il fatto non sussiste». La sentenza di assoluzione dell’8 luglio 2016 è divenuta irrevocabi e il 3 maggio 2017.
Con l’ordinanza del 28 marzo 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda di liquidazione dell’equa riparazione per la privazione della libertà subita da COGNOME perché ha ritenuto che egli avesse dato causa o avesse concorso a dar causa alla privazione della libertà personale con un comportamento gravemente colposo consistito nell’aver mantenuto rapporti con COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti soggetti condannati per l’appartenenza all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e «certamente dediti in via professionale e stabile al traffico di sostanze stupefacenti» come evidenziato dalla Corte di appello nella sentenza dell’8 luglio 2016.
Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
Il difensore osserva che i giudici della cautela avevano ritenuto sussistente un grave quadro indiziario sulla base del contenuto di conversazioni intercettate. Si era ritenuto, infatti, che tali conversazioni fossero riferibili a sostanze stupefacen e tale riferimento fosse “mascherato” dall’uso di un linguaggio criptico. Come la sentenza definitiva di assoluzione ha riconosciuto, invece, (pag. 98) le indagini difensive hanno dimostrato che «COGNOME ha attività lecite, alle quali sono facilmente riconducibili le frasi ritenute (erroneamente) criptiche dal primo giudice». Un dato che, secondo i giudici della Corte di appello, la sentenza di condanna di primo grado aveva sottovalutato perché il Giudice si era limitato a sostenere la non persuasività delle dichiarazioni a discarico senza fondare tale affermazione su «elementi oggettivi di segno contrario».
Muovendo da queste premesse la difesa sottolinea: che il giudizio di cognizione ha escluso il carattere criptico delle conversazioni intervenute tra COGNOME e i coindagati; che pertanto, fin dall’inizio, sarebbe stato possibile escludere il coinvolgimento di COGNOME nelle attività di spaccio oggetto di imputazione; che, secondo la Corte di Appello, non essendo stato coinvolto in attività di spaccio, COGNOME non poteva neppure essere ritenuto partecipe del reato associativo di cui al capo Q).
Secondo il ricorrente, poiché in sede di cognizione si è escluso che nelle conversazioni intercettate COGNOME abbia utilizzato un linguaggio criptico e si è conseguentemente escluso che i rapporti da lui intrattenuti con persone ritenute responsabili del reato associativo avessero ad oggetto sostanze stupefacenti, nel respingere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione la Corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi a prendere atto che COGNOME frequentava persone la cui partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 era stata accertata, ma avrebbe dovuto anche spiegare sulla base di quali elementi una tale frequentazione poteva essere considerata gravemente colposa.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini dell’esistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, può anch prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Nell’esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibil , al fine di stabili
con valutazione “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
– che ,«nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4 n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione della penale responsabilità.
La Corte territoriale ha ritenuto ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo la frequentazione con persone che erano imputate nel medesimo procedimento e sono state ritenute responsabili del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90. Ha fatto dunque applicazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che
siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Nell’applicare questo principio, tuttavia, si è omesso di considerare che, nel caso di specie, le frequentazioni di COGNOME potevano essere valutate «ambigue» e idonee ad essere «oggettivamente interpretate come complicità», in quanto le conversazioni intercorse tra lui e i coindagati potevano avere ad oggetto sostanze stupefacenti e il reale contenuto delle stesse (apparentemente riferito a «documenti», «lavoro», «legno», «carne») era occultato attraverso un linguaggio criptico. Nel processo di cognizione, invece, il carattere criptico di tale linguaggio è stato escluso e si è affermato che COGNOME intratteneva con i propri interlocutori rapporti di natura lecita.
Nel caso in esame, dunque, la natura ambigua dei rapporti intrattenuti con i coimputati (o con alcuni di loro) non può essere dedotta – come è stato fatto nell’ordinanza impugnata (pag. 6) – dal mero dato obiettivo che, come è stato accertato nel giudizio di cognizione, quelle persone erano dedite «in via professionale e stabile al traffico di stupefacenti». Per poter sostenere il carattere gravemente colposo di tale frequentazione, infatti, sarebbe stato necessario chiarire sulla base di quali elementi, «accertati o non negati» nel giudizio di cognizione, sia possibile affermare che COGNOME sapeva (o avrebbe potuto sapere usando l’ordinaria diligenza) che le persone con le quali intrattenne rapporti erano stabilmente dedite a traffici illeciti e quei rapporti non erano necessitati dall attività commerciali lecite che, come il giudizio di cognizione ha accertato, COGNOME svolgeva.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il