Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5432 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5432 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/serttite le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esaminate le conclusioni del difensore del ricorrente, nella persona dell’AVV_NOTAIO il quale, anche mediante memoria di replica alle conclusioni del PG, insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza in data 8 maggio 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’odierno ricorrente COGNOME NOME in relazione alla detenzione sofferta dapprima in carcere (dal 22/09/2010 al 24/10/2011), in relazione a plurime ipotesi di peculato, falso, traffico di sostanze di stupefacenti, contestate in concorso con altri agenti della Polizia di Stato presso il commissariato di Napoli, reati asseritamente compiuti nel corso di attività di servizio. Si assumeva che alcuni agenti di P.S. si fossero appropriati di sostanza stupefacente e di somme di denaro sequestrate nello svolgimento di indagini concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, falsificando sistematicamente i verbali di arresto e di perquisizione e attestando nei verbali fatti mai avvenuti al fine di occultare le condotte appropriative di cui sopra. Il ricorrente era stato assolto da tali contestazioni con sentenza del Tribunale di Napoli in data 28/10/2015 con ampia formula, divenuta irrevocabile a seguito del rigetto dell’appello proposto dal PM.
2. La Corte di appello di Napoli, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, ha ritenuto che il ricorrente avesse concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta gravemente colposa, che veniva in rilievo a seguito dell’ascolto di una intercettazione ambientale registrata nell’autovettura di servizio in cui il COGNOME, parlando con un collega di lavoro, affermava “ti puoi prendere il dieci, ti puoi prendere il quindici” e di rimando l’interlocutore “se mi prendo il dieci, statti bene e te ne vai, altrimenti sequestra e buona notte”. La Corte di appello evidenzia che nella interlocuzione si discuteva di una questione di lavoro del valore di centomila euro e il ricorrente, chiosando le parole del collega aggiungeva “vorrei attorcigliare un paio di braciole buone, per comprarmi casa, io quello vorrei; starei proprio bello, perché NOME, una volta che mi sono comprato quella casarella, una volta che la casa di mio padre me la tengo come rendita sul conto, a campare a milletrecento euro, hai voglia di fare, solo io, chi sta meglio di me”.
Il giudice distrettuale stigmatizzava anche la condotta processuale del ricorrente il quale, sollecitato nel corso dell’interrogatorio a confrontarsi con il contenuto di tale interlocuzione, aveva fornito spiegazioni del tutto inconferenti e comunque esso stesso non era a riuscito a spiegare il senso preciso della interlocuzione nella parte in cui si faceva riferimento
all’attività di sequestro. Assume pertanto il giudice distrettuale che l’ascolto di tale interlocuzione, che richiamava espressamente il proposito di ottenere un margine di profitto dall’attività di servizio connessa al sequestro di beni, in misura tale da consentirgli l’acquisto di una casa, aveva certamente indotto l’autorità giudiziaria a ritenere confermati gli elementi di indagine che deponevano, seppure in modo errato, per una sistematica appropriazione da parte degli agenti di polizia di beni e denaro frutto di attività di sequestro.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME NOME, il quale ha articolato due motivi di ricorso.
3.1. Premesso che l’unico elemento di colpa ritenuto ostativo alla riparazione veniva individuato nella interlocuzione sopra riportata, ma che la stessa, pure indicata nell’ordinanza cautelare, non aveva fondato il giudizio di gravità indiziaria, con il primo motivo il ricorrente assume violazione dell’art.314 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello riconosciuto un nesso causale tra il profilo di colpa sopra richiamato rispetto all’adozione della misura cautelare nei confronti del COGNOME.
Rileva il ricorrente che la gravità indiziarla era stata riconosciuta sulla base delle intercettazioni ambientali di detenuti i quali, nel commentare le operazioni di polizia che li avevano coinvolti, attribuivano al personale di PG condotte appropriative sui beni sottoposti a sequestro e sulle sommarie informazioni da loro assunte all’esito delle intercettazioni, poi rilevatesi calunniose. La intercettazione ambientale sopra riportata, invece, era stata indicata nell’editto cautelare ad abundantiam, al solo fine di supportare la ricorrenza di esigenze cautelari; la sopra estesa intercèttazione non era stata neppure richiamata nelle successive fasi del giudizio cautelare o di quello di merito. Ne conseguiva che faceva difetto qualsiasi collegamento sinergico tra tale criptica conversazione con l’adozione, ovvero con il mantenimento della cautela, che erano dipese solo dalla calunniosa macchinazione degli arrestati ai danni del personale di PG.
Con GLYPH una seconda articolazione assume vizio GLYPH motivazionale dell’ordinanza impugnata quanto al riconoscimento della condotta colposa ostativa e alla rilevanza sinergica di questa rispetto all’adozione della misura cautelare, in presenza di un unico elemento utilizzato, in termini atomistici e decontestualizzati, a supporto della colpa grave senza che fossero indicate le ragioni per cui tale elemento assumeva un qualche rilievo sulla adozione della misura, trattandosi di elemento indiziario che
non era mai stato valorizzato nel corso dell’intero giudizio. Assume, inoltre, che è viziato da illogicità l’argomento utilizzato dalla Corte di appello secondo il quale il ricorrente avrebbe fornito una spiegazione incongrua a tale conversazione in sede di interrogatorio di garanzia (valutabile come ulteriore profilo di colpa) mentre il ricorrente, a fronte di un breve stralcio di una più ampia trascrizione, si era limitato ad ammettere del tutto candidamente di non riuscire a spiegarsi il senso dell’interlocuzione, mentre, a distanza dai fatti, e dopo avere avuto la possibilità di ascoltare l’intero contenuto della intercettazione, in sede dibattimentale aveva fornito ampia giustificazione del senso delle sue parole che erano motivate dall’esito di scommesse sportive e degli investimenti del suocero, interpretazione che non era stata più posta in discussione, neppure dall’ufficio della Procura nell’interporre impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’inferenza del giudice della riparazione, che ha riconosciuto la ipotesi ostativa della colpa grave in capo al ricorrente, appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell’esito assolutorio del giudizio di merito, da giustificare l’annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.
2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare – con valutazione necessariamente “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082; n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01).
2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione
(cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266808; n. 41396 del 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).
2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).
Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argonnentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto testé richiamati. Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza un’unica intercettazione ambientale all’interno di veicolo di servizio, dal contenuto invero criptico, ma tale elemento investigativo, non solo non viene valorizzato nell’ordinanza custodiale quale elemento di emersione dell’illecita condotta degli agenti di P.S., la quale emergeva, al contrario, dalle intercettazioni, assunte presso l’istituto carcerario, nel corso delle quali i detenuti accusavano i poliziotti di essersi appropriati dei beni ad essi sequestrati e dalle calunniose sommarie informazioni rese da taluni di essi, ma tale interlocuzione neppure viene indicata a conforto del panorama indiziario, né della stessa si fa alcun riferimento nei successivi atti processuali (ordinanza del Tribunale del riesame, sentenze, motivi di impugnazione).
Invero il giudice della riparazione non poteva limitarsi ad affermare, come invece ha fatto, che la valutazione del comportamento del ricorrente, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, andava svolta ex ante e a prescindere dall’esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare che i fatti sottoposti alla valutazione del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori o anche falsi. Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell’indagato, bensì la condotta di quest’ultimo, prima e al momento dell’adozione della cautela e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o
neutralizzate nel giudizio assolutorio, in quanto se così non fosse, verrebbe meno il presupposto ostativo alla riparazione, e cioè la ricorrenza di una grave imprudenza o di una leggerezza non trascurabile da parte dell’indagato. Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l’incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacchè altrimenti l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che stà alla base dell’istituto (S.U. n.51779 del 28/11/2013, NOME Rv 257606).
4.1 Il giudice della riparazione nella specie ha confuso il piano della cautela e delle contestazioni di cui al capo di imputazione, nell’ambito di una articolata indagine che aveva al centro una supposta commistione di interessi privati e di attività di indagine da parte di pubblici ufficiali, rispetto a quello che è risultato l’esito delle varie fasi del giudizio, ove tali accuse sono risultate progressivamente svuotate di gravità indiziaria, ed infine ritenute infondate.
4.2 Invero la motivazione in ordine al contenuto della condotta ostativa appare del tutto minimale e sganciata dal contesto fattuale, professionale e investigativo in cui sarebbe maturata la grave negligenza ascritta al COGNOME e in assenza di qualsiasi verifica della relazione causale tra il rimprovero di colpa e l’adozione della misura. Invero perché la condotta dell’imputato possa essere considerata ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, è indispensabile non solo che si tratti di una condotta scorretta deontologicamente, ma che ricorra anche il rapporto sinergico di causa ed effetto tra condotta e detenzione, con conseguente obbligo di motivazione del giudice di merito al riguardo (Sez. 4, n.1705 del 10/03/2000, Revello, Rv.216479; sez.4, n.43457 del 29/09/2015, COGNOME, Rv.264680). In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all’art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da
semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31/01/2017, COGNOME, Rv.271790; sez.4, n.10793 del 19/12/2019, NOME, Rv.278655).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi sopra richiamati, cui rimette altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità cui è intervenuto il ministero resistente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Napoli cui demanda attra la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Il P GLYPH ente
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore