Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7585 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7585 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 95/2026
NOME COGNOME
CC – 21/01/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME BRANDA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 della Corte d’appello di Palermo svolta la relazione dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le
quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte dÕappello di Palermo ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, presentata nellÕinteresse di COGNOME NOME, ritenendo sussistente un comportamento di costui, ostativo allÕinsorgenza del diritto. DallÕordinanza emerge, in particolare, che lÕistante aveva sofferto, dapprima, la detenzione preventiva inframuraria, quindi, quella domiciliare, nellÕambito di un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il concorso nei reati di rapina aggravata e sequestro di persona. Dopo una condanna nel doppio grado di merito, era stato assolto da entrambe le accuse in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte del giudice di legittimitˆ. La misura più afflittiva era stata sostituita con quella domiciliare dal Tribunale di Palermo, adito per il riesame. Il comportamento ostativo è stato ravvisato in alcuni elementi che la Corte territoriale ha ritenuto giudizialmente accertati, quali la vicinanza dellÕistante a coimputati definitivamente condannati per la rapina, ricavata dal contenuto di intercettazioni, indicativo della programmazione di una serie di atti predatori del tipo di quello contestato e la sottoposizione dellÕCOGNOME, al momento dei fatti, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
La difesa dellÕinteressato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto alla condotta gravemente colposa ritenuta in capo allÕistante. La difesa ha ritenuto che, alla luce degli insegnamenti del giudice di legittimitˆ, gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazione non giustificassero le rassegnate conclusioni, atteso che gli indizi ricavati dal contenuto delle intercettazioni (intercorse anche con un soggetto non sottoposto a indagini) non erano stati ritenuti sufficienti a fondare la condanna dellÕCOGNOME. Riportato per ampi stralci il contenuto delle affermazioni pronunciate nella sentenza assolutoria, la difesa ha opposto che il giudice del merito avrebbe ritenuto gli indizi non univoci, siccome non gravi e neppure precisi, inferendone la illogicitˆ dellÕaffermazione della Corte della riparazione, secondo cui lÕCOGNOME sarebbe stato soggetto contiguo ai coimputati. Infatti, il conversante COGNOME, principale interlocutore, non era stato indagato, laddove COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rispettivamente figlio e padre del ricorrente; le conversazioni con il primo non avevano riguardato il reato per il quale si era proceduto, mentre quelle con i parenti non ne avrebbero dimostrato un atteggiamento di connivenza, seppur intercorse in concomitanza con i fatti. Infine, il deducente ha opposto la irrilevanza della condizione di sorvegliato speciale dellÕCOGNOME.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
LÕAvvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare lÕinammissibilitˆ del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, accertare e dichiarare lÕinfondatezza del ricorso e, per lÕeffetto, respingerlo unitamente a ogni altra richiesta di parte ricorrente con ogni conseguente statuizione per ci˜ che concerne spese, diritti e onorari del giudizio.
Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.
é necessario premettere che, nel caso allÕesame, si versa in unÕipotesi di ingiustizia sostanziale ai sensi dellÕart. 314 comma 1, cod. proc. pen., non essendo emerso che il titolo si stato annullato in via definitiva in sede cautelare. Pertanto, del tutto eccentrica, rispetto allÕistanza esaminata nellÕordinanza oggetto di ricorso, è il riferimento alla distinzione di detta ipotesi rispetto a quella disciplinata dal comma 2 della stessa norma. Pertanto, pu˜ affermarsi che le considerazioni svolte dal primo paragrafo dei motivi della decisione di cui alla pag. 6 del documento sino ai primi due righi della pag. 9 costituiscono un mero refuso, a conferma di tale conclusione deponendo sia il senso compiuto della motivazione da pag. 9 in avanti, espressamente riferibile allÕistanza presentata nellÕinteresse dellÕCOGNOME, ma soprattutto la eccentricitˆ del riferimento al ÒgravameÓ e ai reati di resistenza e lesioni, estranei allÕoggetto della disamina, non apprezzandosi neppure una continuitˆ logica tra le parole conclusive della pag. 3 e quelle iniziali della pag. 4 della ordinanza.
Tanto premesso, la Corte territoriale ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento nei seguenti termini: il ricorrente era stato assolto a seguito di annullamento con rinvio per avere il giudice rimettente nella sentenza rescindente, riportata per ampi stralci nellÕordinanza, censurato la motivazione nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto la decisivitˆ, ai fini della condanna penale, dei contatti dellÕCOGNOME con il COGNOME, individuato come basista, tenuto conto dei chiarimenti offerti a difesa a mezzo di indagini difensive, alla stregua dei quali era stata introdotta una spiegazione alternativa di quei dialoghi. Il giudice del rinvio, a sua volta, aveva ritenuto plausibile la spiegazione alternativa degli elementi a carico, pur confermandone la storicitˆ, come precisato dalla Corte della riparazione. Si tratta di elementi che, invero, la stessa difesa non ha smentito nŽ contestato e che, anzi, ha richiamato in ricorso, pur avendone opposto lÕirrilevanza in sede di verifica della condizione negativa di cui allÕart. 314 comma 1, cod. proc. pen. Si tratta, invero, di dialoghi, nei quali, secondo il giudice dellÕassoluzione, si era disquisito di obiettivi da colpire, ma che, per quanto riguarda quello con il COGNOME, pur rappresentando
grave indizio di un coinvolgimento dellÕCOGNOME nella commissione di analoghi fatti di reato, non era decisivo ai fini della condanna, non essendo stato perpetrato alcun reato in quellÕoccasione; quanto alle conversazioni con i congiunti, invece, le stesse non erano sufficienti a sostenere che lÕCOGNOME fosse lÕideatore della condotta ai danni del COGNOME, posta in essere dai coimputati.
Di talchŽ deve ritenersi incontestato che lÕCOGNOME avesse intrattenuto quelle conversazioni, nel corso delle quali si era discusso di possibili obiettivi da colpire e avuto contatti con i propri congiunti in concomitanza dei fatti oggetto del procedimento e per i quali i predetti erano stati condannati in via definitiva.
Ci˜ posto, il motivo è fondato, sebbene nei limiti che si vanno a esporre.
4.1. Il giudice della riparazione per lÕingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione
Ð e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito Ð non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchŽ in presenza di errore dell’autoritˆ procedente, la falsa apparenza della sua configurabilitˆ come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259082 – 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, COGNOME Fornara, Rv. 268952 – 01; n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739 – 01; n. 39726 del 27/9/2023, COGNOME, RV. 285069 – 01). Nello svolgimento di detta verifica, dunque, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimitˆ (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458 – 01). Questo è il significato dellÕautonomia esistente tra il giudizio per la riparazione e quello di cognizione: essi impegnano piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti in base allo stesso materiale probatorio in atti; il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 – 01; n. 46469 del 14/9/2018, COGNOME, Rv. 274350 – 01).
4.2. Quanto alla natura del comportamento ostativo, poi, esso pu˜ essere certamente integrato dalle cc.dd. frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, ma il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneitˆ a essere interpretate come indizi di complicitˆ, in rapporto al tipo e alla qualitˆ dei collegamenti con tali persone, cos’ da essere poste quanto meno in una relazione di concausalitˆ con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 – 01; n. 850
del 28/9/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565 – 01). Trattasi, peraltro, di comportamento astrattamente rilevante anche ove le frequentazioni intervengano con persone legate da rapporto di parentela, sempre che siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 5/6/2019, COGNOME, Rv. 277475 01). Pertanto, affinchè il comportamento del richiedente, percepibile come indicativo Ð nei reati contestati in concorso Ð di una sua contiguitˆ con i coimputati, integri gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, è necessaria in capo allo stesso la consapevolezza dell’attivitˆ criminale altrui (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 Ð 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva negato la riparazione per essersi l’istante accompagNOME agli autori di un omicidio nel giorno di commissione del reato senza motivare in ordine alla consapevolezza dello stesso che tale frequentazione potesse integrare una condotta gravemente imprudente, tale da determinare l’intervento dell’autoritˆ giudiziaria; n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237 Ð 01).
Tanto premesso, nella specie, la Corte della riparazione ha dato atto della circostanza che gli elementi valorizzati erano rimasti accertati in sede di merito e gli stessi, invero, non sono stati contestati dalla difesa che vi ha fatto anzi esplicito riferimento in ricorso per inferirne la natura non decisiva ai fini della verifica della condizione negativa di cui allÕart. 314 comma 1, cod. proc. pen.
Tuttavia, occorre operare un distinguo rispetto ai diversi elementi fattuali valorizzati dalla Corte palermitana.
Va rilevata, in premessa, la genericitˆ del ricorso nella parte in cui la difesa ha contestato il rilievo accordato dai giudici della riparazione anche alla sottoposizione dellÕCOGNOME, al momento dei fatti, alla misura della sorveglianza speciale: la critica, infatti, non sviluppa alcun rilievo critico rispetto alla decisione ed è, pertanto, priva del necessario requisito della specificitˆ (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 Ð 01).
é, poi, infondata la censura che riguarda la rilevanza assegnata dalla Corte della riparazione alle conversazioni intrattenute dallÕCOGNOME con il COGNOME, anche alla luce della ricostruzione operata nel ricorso. LÕinquadramento del comportamento dellÕCOGNOME in termini di negligenza o imprudenza è corretto alla stregua dei principi sopra richiamati: lo stesso giudice dellÕassoluzione, infatti, secondo quanto riportato nellÕordinanza impugnata, ha considerato quei dialoghi gravemente indizianti di un coinvolgimento dellÕCOGNOME in illeciti del tipo di quello per il quale era processo, cioè di possibili obiettivi da colpire (cfr. pag. 11 dellÕordinanza impugnata).
Viceversa, la motivazione incorre nel denunciato vizio di manifesta illogicitˆ quanto al rilievo assegNOME ai dialoghi intrattenuti dallÕCOGNOME con i coimputati condannati in via definitiva per la rapina oggetto del procedimento penale dÕinteresse.
Invero, la Corte della riparazione si è limitata a parlare di vicinanza con i coimputati poi condannati per quella rapina, senza tuttavia definire il contenuto di tale vicinanza e la natura dei rapporti intrattenuti dallÕCOGNOME con costoro. E, subito dopo, ha affermato che tale vicinanza si ricaverebbe dai dialoghi intercettati, nei quali i conversanti avrebbero fatto riferimento alla progettazione di una serie di rapine a danno di altre vittime. CosicchŽ non è dato comprendere a quali dialoghi faccia riferimento la Corte, allorquando si riferisce al reato effettivamente posto in essere e per il quale i coimputati erano stati condannati in via definitiva, non avendo neppure specificato, secondo i principi sopra richiamati, se fosse emersa la consapevolezza dellÕCOGNOME quanto alle intenzioni criminose dei suoi interlocutori.
6. La fondatezza di tale rilievo impone, pertanto, lÕannullamento dellÕordinanza impugnata con rinvio per un rinnovato giudizio, allÕesito del quale la Corte della riparazione dovrˆ rivalutare anche la condotta rimasta accertata (conversazioni con il COGNOME) e verificarne lÕidoneitˆ a integrare la condizione negativa di cui allÕart. 314 comma 1, cod. proc. pen. Al giudice del rinvio va, infine, rimessa anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimitˆ
Annulla lÕordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimitˆ.
Cos’ è deciso, 21 gennaio 2026.
La AVV_NOTAIO est.
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME