Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 386 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 386 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Grosseto il DATA_NASCITA anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 05/04/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 aprile 2022 – resa a seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza da parte RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dalla ricorrente.
Avverso l’ordinanza l’interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte territoriale ha omesso di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e non ha spiegato se e come l’esito RAGIONE_SOCIALE‘esame tossicologico avrebbe potuto determinare una ricaduta sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, né quale diversa condotta ella avrebbe potuto tenere per evitare l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, a fronte RAGIONE_SOCIALEa sua risposta all’interrogatorio formale e RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALEa sostanza sequestrata, oggettivamente non stupefacente. Secondo la difesa, posto che la riparazione per ingiusta detenzione era stata riconosciuta al coindagato COGNOMECOGNOME a maggior ragione la stessa doveva essere riconosciuta all’odierna ricorrente, perché quest’ultima – a differenza del primo – aveva sempre negato ogni addebito, come peraltro emerge dall’interrogatorio di garanzia agli atti: non è infatti dat comprendere con quale comportamento l’indagata sia incorsa in colpa grave, né quale comportamento avrebbe dovuto tenere per non incorrervi.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamentano la mancanza, l’insufficienza e la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione oltre alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘ar 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte d’appello non fornisce alcuna risposta circa il contributo che l’indagata avrebbe dovuto dare al compendio probatorio, rispetto a quanto dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia; non vi è, poi, nessuna spiegazione in merito al nesso di causalità tra la condotta tenuta dall’indagata e l’applicazione e/o il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare né alcun riferimento in merito alla protrazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, anche a seguito del deposito RAGIONE_SOCIALEa consulenza tossicologica.
Con memoria pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte il 7 aprile 2022, la difesa insiste nelle proprie conclusioni, chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Con memoria del 28 settembre 2022, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza e difesa del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto che ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attengono alla motivazione circa la colpa grave ostativa – è parzialmente fondato.
1.1. Prima di passare all’esame RAGIONE_SOCIALEe questioni sottoposte all’attenzione di questa Corte, occorre operare una breve ricostruzione dei fatti per una migliore comprensione RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
In data 24 agosto 2015 l’odierna ricorrente veniva arrestata poiché trovata in possesso, insieme a COGNOME NOME, di un involucro contenente 54 grammi di polvere bianca poi risultata (all’esito del narcotest) essere eroina. La sostanza in questione era stata ceduta al COGNOME da soggetti stranieri per il corrispettivo di circa 300,00 euro. Successivamente, tuttavia, emergeva da una consulenza tossicologica del 25 ottobre 2015 che la sostanza rinvenuta nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘indagata non aveva natura stupefacente. Conseguentemente, con provvedimento del 16 gennaio 2017, il Gip disponeva l’archiviazione del procedimento. Con ricorso ritualmente depositato, l’odierna ricorrente chiedeva davanti alla Corte d’appello di Firenze la riparazione per l’ingiusta detenzione subita. La Corte territoriale, però, rigettava l’istanza ritenendo che l’indagata avendo partecipato insieme al COGNOME ad un acquisito di una sostanza che, nelle intenzioni dei due, aveva natura stupefacente, e avendo cercato, alla vista degli agenti RAGIONE_SOCIALEa Polizia di Stato di disfarsi RAGIONE_SOCIALEa sostanza per evitare di essere rinvenuta nel possesso RAGIONE_SOCIALEa stessa – avesse dato causa con colpa grave alla custodia cautelare, ingenerando la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità di un reato. La Corte di Cassazione, Quarta Sezione, con sentenza n. 9850 del 2021, in accoglimento del ricorso proposto dall’indagata, annullava l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, affermando il principio di diritto per cui, sebbene la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave operi, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., tale operativit non può esplicarsi nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione di una loro diversa valutazione. La Corte d’appello, chiamata nuovamente a pronunciarsi in sede di rinvio, precisa che nel caso di specie non vi era stato annullamento da parte del Tribunale del riesame, ma revoca RAGIONE_SOCIALEa misura, e che questa revoca è intervenuta sulla base di un fatto sopravvenuto, rappresentato dalla consulenza tossicologica del 25 ottobre 2015, che è stata depositata il 27 ed era quindi nota a partire da quella data. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. In tale quadro, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha comunque negato la riparazione per ingiusta detenzione senza distinguere fra i vari periodi per i quali la stessa è stata patita. Per il periodo precedente al 27 ottobre 2015, infatti, la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo cui la richiedente avrebbe dato
causa alla custodia cautelare con la propria condotta al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto e con le dichiarazioni rese, deve essere considerata sufficiente, in presenza di un narcotest alla luce del quale la sostanza detenuta pareva essere stupefacente. L’ordinanza impugnata, però, non si confronta con le questioni sorte con riferimento al periodo successivo al 27 ottobre 2015, quando ormai era noto che la sostanza in questione non era stupefacente. La custodia cautelare infatti, anche se successivamente revocata da Gip, si è comunque protratta sino al 4 dicembre 2015, nonostante si sapesse già che la sostanza rinvenuta non era stupefacente. Ma la colpa grave che genera la misura non può giustificare la protrazione RAGIONE_SOCIALEa misura stessa se nel corso RAGIONE_SOCIALEa sua esecuzione sopravviene un elemento ulteriore e diverso da cui si desume che il fatto non sussiste.
Con riferimento a questo periodo, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei principi sopra enunciati. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla valutazione circa l’indennizzo per riparazione di ingiusta detenzione dal 28 ottobre 2015 al 4 dicembre 2015, con rinvio alla Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto in ricorso.
Così deciso il 19/10/2022