Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40479 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40479 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
contro
COGNOME NOME nato a TARQUINIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione all’ingiusta detenzione subita dal 5/03/2013 al 17/06/2013, condannando il RAGIONE_SOCIALE e al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 21.360,00 oltre alle spese processuali.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione censurando l’ordinanza impugnata per contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla ritenuta assenza del contributo causale alla restrizione. L’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nell’escludere il contributo colposo RAGIONE_SOCIALE‘indagato in presenza di pregressi elementi, seppure indiziari, nei quali il giudice per le indagin preliminari aveva identificato un precedente specifico (molestie) risalente nel tempo, seppure non sfociato in un procedimento penale. Si tratterebbe, in particolare, del dato risultante da un’informativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Tarquinia del 26/11/2002 da cui risultavano vari interventi presso l’abitazione del COGNOME a causa RAGIONE_SOCIALEe frequenti liti con la convivente COGNOME NOME, la quale lo accusava di avere un rapporto morboso con le due figlie, che le avrebbero visto nudo più volte.
Secondo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la motivazione sarebbe contraddittoria laddove la Corte territoriale ha accolto l’istanza riparatoria pur avendo l’autorit procedente rinvenuto una precedente denuncia per un reato RAGIONE_SOCIALEa stessa indole di quello per cui stava indagando.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il difensore di COGNOME NOME ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
6.1. Secondo quanto si legge nell’ordinanza impugnata, la privazione RAGIONE_SOCIALEa . ( 2 libertà personale aveva avuto origine da un’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALEe j
dichiarazioni rese dalla persona offesa, che il giudice penale ha definitivamente ritenuto non attendibile.
6.2. I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno, quindi, considerato che il giudice per le indagini preliminari avesse fondato l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare esclusivamente sulle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, mediate da soggetti che ne avevano raccolto le confidenze, mentre non risultava accertato alcun seguito in merito alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa COGNOME risalenti nel tempo.
Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, dunque, non è rilevabile alcuna contraddittorietà del ragionamento del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, che ha logicamente escluso che l’istante avesse concorso con la sua condotta, in alcun caso accertata sia pure a livello indiziario, all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare. Occorre, in proposito, ricordare che il vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione deve essere interno al percorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione e ricorre quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine a uno stesso fatto o a un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento, ovvero si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale RAGIONE_SOCIALEe due o più ipotesi formulate dal giudice, conducenti ad esiti diversi, siano state poste a base del suo convincimento (Sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105); deve, dunque, escludersi che il vizio di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione possa avere come termini di raffronto il provvedimento e i dati istruttori sulla base RAGIONE_SOCIALEa l asserita erronea interpretazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.616 cod.proc.pen., la condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Segue, altresì, la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte resistente COGNOME NOME in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille oltre accessori come per legge.
Così deciso il 27 settembre 2023
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