Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41216 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41216 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di
ODI COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha concluso, chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore di NOME COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO
1. Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha accolto l’istan riparazione, e liquidato un indennizzo pari ad euro 100.000,00, per l’ingiusta detenzio subita da NOME COGNOME NOME, sottoposto a custodia cautelare dal 21/5/2014 al 1/2/2016, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza COGNOME emessa dal GIP di Perugia in data 22/4/ 2014, rinnovata per competenza dal GIP di Roma in data 30/6/2014, per reati in materia sostanze stupefacenti, dai quali successivamente il medesimo è stato assolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 5 maggio 2022, con la formula “perché il fatto non sussiste” in ordine al reato di cui all’a DPR 309/90 e con la formula “per non aver commesso il fatto” in relazione al reato di cui all’art.74, stesso decreto.
La vicenda è stata così ricostruita: il richiedente era stato sottoposto a custodia caut in quanto ritenuto partecipe di un’organizzazione criminale, operante in Perugia, finalizzat traffico di ingenti quantitativi di eroina e cocaina, sulla base di una serie di interc telefoniche tese a monitorare l’attività RAGIONE_SOCIALE‘intero gruppo criminale dedito al t internazionale di stupefacenti.
Nel corso del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, analizzando le suddet conversazioni, riteneva le stesse prive di alcun oggettivo riscontro in ordine al comportamen rappresentato nelle incriminazioni.
Tanto premesso, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha rilevato che l’allora indagato, dura l’interrogatorio davanti al GIP, negando di essere coinvolto negli addebiti al lui conte aveva riferito di non conoscere alcuno dei coindagati, ad eccezione di NOME con il qua intratteneva contatti telefonici e relazioni che avevano l’oggetto transazioni commerci relative ad una locazione di immobile, osservando che tali spiegazioni hanno trovato effetti riscontro nella sentenza assolutoria del Tribunale di Roma.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, ha affermato che non è ravvisabile alcuna colpa ne condotta del cautelato, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa reticenza o del mendacio, idonea indurre in errore il giudice che aveva applicato la misura cautelare,
Nel ricorso in esame, l’esponente sostiene che la Corte di Appello è incorsa in violazion di legge e vizio di motivazione.
In particolare, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il mero accertamento RAGIONE_SOCIALE‘assenza di reticenza nell’interrogatorio di garanzia potesse essere sufficiente a fondar richiesta di indennizzo; inoltre, lo stesso giudice avrebbe disapplicato i principi regolato materia, ritenendo che gli elementi valutabili quali fattori ostativi debbano essere ricavat sentenza di assoluzione, anziché dalla percezione RAGIONE_SOCIALEa situazione di allarme da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, emergente dalle indagini di polizia.
Ed ancora, la Corte d’appello sarebbe incorsa in contraddittorietà ed erronea applicazion RAGIONE_SOCIALEa legge nell’aver descritto, al punto 15 RAGIONE_SOCIALEa premessa, condotte ostative quali la conti con altri soggetti indagati, senza averle poi considerate nella disamina RAGIONE_SOCIALE‘istanz quest’ultima, tra l’altro, a pagina 6, capoversi 2-6, erano evidenziati stretti legami co NOME NOME quale, a sua volta, era in affari con tale NOME NOME la distribuzione degli stupefa
Infine, le frequentazioni e le conversazioni telefoniche con soggetti inseriti in tra stupefacenti, anche a livello internazionale, rappresentavano elementi di sospetto che, ne valutazione ex ante, ampiamente giustificavano i provvedimenti restrittivi RAGIONE_SOCIALEa lib personale.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria scritta ed ha chiesto che il ricorso veng dichiarato inammissibile, osservando che – come evidenziato dalla Corte d’appello -, gli un elementi indiziari che hanno dato causa all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautela (vale a dire le intercettazioni telefoniche) non sono riferibili come tali al ricorrente, ch di interrogatorio davanti al GIP aveva negato di essere coinvolto nel delitto per il qu procedeva e aveva dichiarato di non conoscere alcuno dei coimputati, ad eccezione di NOME, anch’esso assolto dai reati ascrittigli.
In ordine alle contestate frequentazioni ambigue, ha rilevato che , parte ricorrente- se confrontarsi specificamente con la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata- si è limita genericamente a prospettare “rapporti di colloquialità con soggetti connazionali a forte risc senza individuare detti soggetti e senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEa intervenuta assoluzione di tu coimputati, sottolineata dalla Corte d’appello.
La difesa di NOME COGNOME NOME ha presentato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché non notificato alla controparte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ cod.proc.pen., e nel merito, per manifesta infondatezza dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso per dife di notifica alle controparti, si osserva che l’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di notificare a private l’impugnazione, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissib RAGIONE_SOCIALEa stessa impugnazione, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale RAGIONE_SOCIALEa parte privata, ove consentita (Sez. 6 -, n. 6246 de gennaio 2024 ; ).
Il ricorso presentato dal RAGIONE_SOCIALE è inammissibile perché generico e aspecifico.
E’ opportuno premettere, con estrema sintesi, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe linee portanti de disciplina di riferimento, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.
In linea generale, va ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa gr deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito ne processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stat presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/201 dep. 2014, Rv. 259082).
Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al insorgenza del diritto azionata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., non viene in ril valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verif RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, p nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, quel grave quadro indiziante di un suo coinvolgimento ne illeciti oggetto d’indagine (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 2624 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898).
Ai medesimi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nel RAGIONE_SOCIALEe indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattim (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di c che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).
Va infatti certamente ribadita l’autonomia tra i due giudizi (di cognizione e riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusion differenti; diverso è l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento (nel giudizio penale la condotta di reat giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa sinergicamente collegata all misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale regola RAGIONE_SOCIALE‘al di là di ogni ragionevole dubbio).
Nondimeno, va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudic cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato come dimostrate, il condizionamento di tale valutazione derivando dal divieto di superare l’accertamento storic degli elementi valorizzati; e, su un piano metodologico, il compendio fattuale che il giu RAGIONE_SOCIALEa riparazione dovrà esaminare, mettendo a confronto gli elementi erroneamente ritenuti come gravemente indiziari dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela con quelli entrati a far parte RAGIONE_SOCIALEe p esaminate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa assoluzione, è costituito proprio da tale compendio probatori anche se non è ad esso limitato, la sentenza di assoluzione ponendosi dunque come necessario e invalicabile, nei termini sopra chiariti, punto di riferimento (sui rapporti tra gi
cognizione e quello RAGIONE_SOCIALEa riparazione, tra le altre, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002 NOME; n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME; sez. 4, n. 34438 del 2/7/2019 Messina, Rv. 276859-01).
Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole RAGIONE_SOCIALE‘at criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (sez. 4 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penal coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata mot RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto a e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 RAGIONE_SOCIALE’01/07/2014, Rv. 26039 sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME NOME, Rv. 274498).
A tali fini, peraltro, possono essere valorizzati anche elementi esterni alla incolpazione, purchè essi abbiano contribuito a delineare il quadro indiziario posto a fondamento del tit cautelare erroneamente emesso dall’A.G. (sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, in cui il principio è stato affermato con riferimento alle “frequentazioni ambigue
Tuttavia, si ribadisce, una volta individuata la colpa, è pur sempre necessario che emerg una concausalità rispetto all’adozione del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare.
Infatti, la condotta di cui all’art. 314 cod. proc. pen. costituisce condizione ost riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzab collegamento causale tra la stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizio cautelare (sez. 4 n. 43457 del 29/9/2015, Rv. 264680).
3.1 Alla luce dei predetti criteri possono essere esaminate le censure, le quali non colgo nel segno, dovendosi invece affermare che le argomentazioni, sia pur sintetiche, contenute nell’ordinanza impugnata siano immuni da vizi.
Si è ampiamente sottolineato che, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di riparazione, non è possibile ignorare quanto accertato nel giudizio sull’imputazione e si affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo.
Il ricorso si limita’ a ripercorrere la vicenda cautelare, senza considerare i succ sviluppi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale.
Ciò si pone in palese contrasto con il protocollo che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione seguire allorquando verifichi l’esistenza di una condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante idonea ad atteggiarsi c comportamento ostativo all’insorgenza del diritto azioNOME. Infatti, solo da un effe raffronto tra il provvedimento cautelare e l’esito processuale di merito è possibile ric elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei fini dei rispettivi L’autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso ogget senza che ciò implichi che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione possa operare, in chiave di critico
dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazione RAGIONE_SOCIALEa valenza dimostra degli elementi probatori in ordine a un determiNOME fatto storico, la cui ricostruzione quella operata dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
Specularmente, è da ritenersi non corretta l’osservazione del ricorrente secondo cui giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione abbia erroneamente accreditato rilevanza a circostanze emerse dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Roma.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha richiamato quest’ultima decisione nella quale sono st espressamente esclusi elementi già ritenuti quali fattori oZtivi alla riparazione. Ed in e alle pagine 60 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa stessa decisione, risulta accertato che le conversazi intercorse con il coimputato NOME, oggetto di intercettazione, effettivamente avevano oggetto rapporti commerciali inerenti ad un contratto di locazione e non a traffici illeciti altresì escluso in sentenza ogni contatto, diretto o mediato, tra l’COGNOME ed il soggetto indiv quale corriere RAGIONE_SOCIALEa droga, tale NOME COGNOME. (pag. 60, ultimo capoverso, RAGIONE_SOCIALEa senten assolutoria).
Tra l’altro, come ha opportunamente rilevato il Procuratore Generale, anche il coimputato NOME, è stato mandato assolto dai reati a lui contestati.
La Corte d’appello, pertanto, ha affermato che le corrispondenti giustificazioni for dall’COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia erano fondate, e perciò inidonee a sviare l’inda
In sintesi, la Corte, nel riconoscere il diritto alla riparazione, ha evidenzia motivazione immune da censure, che non risulta provata alcuna consapevole frequentazione con soggetti inseriti in contesti criminali; che le conversazioni intercettate sono adeguatamente esplicitate nel loro significato inerente ad attività lecite; che il comportam del cautelato in sede di interrogatorio di garanzia non ha evidenziato alcun profilo di menda o reticenza.
Per contro, le prospettate censure avanzate dal ricorrente non hanno fornito alcuna indicazione specifica, ancorata a dati concreti, idonea a giustificare una differente valuta RAGIONE_SOCIALEa condotta asseritannente colposa, risultando perciò inammissibili in quanto del tu generiche ed aspecifiche.
Infatti, non risultano indicati quali comportamenti colposi del Odi, emersi in fa indagine, ed al netto di quelli oggettivamente esclusi dalla sentenza assolutoria, abbi ingenerato la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua compartecipazione ad un reato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente no versasse in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, deve essere disposto carico del medesimo, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di eur 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spes processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 19 settembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME il Pr si ente