Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35661 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35661 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
nei confronti di
NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/02/2025, la Corte di appello di Napoli accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME e condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del predetto RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 237.706,56.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pt, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che la Corte di appello aveva omesso di considerare tutti quegli elementi che incidono sul diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, attribuendo valore dirimente alla dichiarazione del COGNOME sulla data di abbandono del clan RAGIONE_SOCIALE valutata attendibile per l’anno 2009; al contrario, dalla lettura completa del verbale RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia emergeva non solo che il COGNOME aveva ricordato in maniera confusa una sua dissociazione solo nel 2013, ma che era anche a conoscenza di tutti i fatti relativi al compendio indiziario a suo carico e riferibili ad anni successi al 2009; le dichiarazioni rese dal COGNOME, quindi, denotavano che egli, pur avendo formalmente dismesso il ruolo di autista di NOME COGNOME, aveva continuato ad essere in contiguità con gli affari del clan almeno fino al 2011; pertanto, la condotta del COGNOME, caratterizzata da molteplici episodi quantomeno di gregariato rispetto al clan RAGIONE_SOCIALE (contatti telefonici con componenti del clan o con imprenditori attinti all’organizzazione), aveva superato la soglia RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria prudenza nei rapporti sociali; la predetta condotta imprudente e le confuse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia avevano, quindi, ingenerato il ragionevole dubbio RAGIONE_SOCIALEa idoneità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare. Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha integrato la motivazione colmando le lacune motivazionali evidenziate nella sentenza di annullamento di questa Corte n. 39627/2024, che aveva rimarcato il mancato approfondimento RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’imputato nel verbale di interrogatorio del 12/12/2015 con riferimento all’epoca di dissociazione del predetto dal clan denominato “RAGIONE_SOCIALE” ed il correlato vizio motivazionale per travisamento probatorio.
I Giudici di merito, in particolare, hanno precisato che sia il giudice che aveva imposto la misura cautelare, sia il tribunale del riesame e lo stesso giudice del rito
abbreviato, avevano fondato il titolo custodiale ed il suo mantenimento non sull’affermazione del COGNOME di una sua dissociazione risalente al 2013 bensì su altri dati probatori, che la Corte d’appello aveva, poi, valutato erroneamente osservando che si trattava di apporti dichiarativi di collaboratori di giustizia o intercettazioni riferite tutte a periodi non successivi al 2009; hanno, poi, chiari che, comunque, lo stesso imputato, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia dinanzi al AVV_NOTAIO aveva dichiarato che la sua adesione al clan era iniziata nel 2004 ed era proseguita fino al 2009, quando si era conclusa definitivamente.
Hanno, quindi, ritenuto che le dichiarazioni rese dal NOME, come correttamente valutate, non avevano avuta alcuna incidenza causale sul mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e riconosciuto il diritto del predetto all’ottenimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per l’ingiusta detenzione patita con conseguente liquidazione del quantum.
Va ricordato che nel caso, di annullamento per vizio di motivazione – come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma vantazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
La motivazione è congrua e logica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorrente, peraltro, propone sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie.
Consegue, pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali (Cfr Sez. U, n 34559 del 26/06/2002, Rv. 222265 – 01, che ha affermato che nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, il RAGIONE_SOCIALE deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, qualora il ricorso per cassazione da esso proposto avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello sia rigettato o dichiarato inammissibile).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 08/07/2025