Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46201 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46201 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MELICUCCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza n. 40090 del 28 settembre 2022 la Corte di cassazione, Sez. 4, ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Bologna del 25 gennaio 2022, che dichiarò l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione in carcere, subita da NOME COGNOME dal 2 agosto 2011 al 8 settembre 2011, inammissibile per il reato ex art. 416 cod. pen. e che rigettò l’istanza per la detenzione subita per il reato di riciclaggio.
1.1. Nei confronti di NOME COGNOME, per i reati ex art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen. – associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli di credi e alla falsificazione di carte di pubblico credito e di atti pubblici (capo A) – ed ex artt. 81, comma 2, 110, 112, comma 1, 648-bis cod. pen. (capo B), fu eseguita l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria.
NOME COGNOME fu, però, assolto, per insussistenza del fatto, dall’accusa relativa al reato associativo con la sentenza del Tribunale di Bologna del 16 gennaio 2018, irrevocabile il 17 febbraio 2018; da quella relativa al reato di riciclaggio, con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 16 settembre 2019, irrevocabile il 1 novembre 2019.
1.2. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando, quanto al primo motivo, che era stata dichiarata erroneamente l’inammissibilità per tardività della domanda riparatoria per il reato associativo, in ragione dell’identità del titolo custodiale avente ad oggetto anche l’imputazione provvisoria per il capo B); quanto al secondo motivo, che l’istanza, in relazione al reato di riciclaggio, era stata rigettata in violazione dei principi di Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663-01.
1.3. La Corte di cassazione ha rilevato che dall’ordinanza impugnata risultava che nella sentenza di assoluzione dal reato di riciclaggio con la formula dell’insussistenza del fatto si affermò che, in realtà, l’imputato era stato coinvolto al più, in un tentativo di truffa; che era stata effettuata una diversa qualificazion della condotta attribuita all’imputato nell’ordinanza cautelare.
La Corte di cassazione ha, quindi, ricordato il principio per cui «… in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l’ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena avrebbero consentito l’applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, integrata dall’avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha
adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell’imputato è priva di efficienza causale in ordine all’emissione della misura (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663; Sez. 4, Sentenza n. 16175 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281038)».
1.4. Per la Corte di cassazione dall’ordinanza impugnata non risultava «… con chiarezza se l’ipotesi di riciclaggio in origine contestata al COGNOME NOME stat successivamente rivalutata in relazione ad elementi ulteriori e diversi, idonei a escludere la predetta ipotesi di reato, o se gli elementi posti a base dell’assoluzione dell’odierno ricorrente NOMEro i medesimi in base ai quali era stata applicata al COGNOME la custodia in carcere. Non viene chiarito, in sostanza, se tali elementi si esaurissero nella sola attività di tentata truffa finalizzata all’incasso del fal certificato di credito, ipotesi per la quale la misura cautelare della custodia i carcere non è, in effetti, prevista».
1.5. Con l’ordinanza del 1 marzo 2023 la Corte di appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, ha rigettato integralmente la domanda ex rt. 314 cod. proc. pen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’istante.
2.1. Con l’unico motivo si deducono l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione sulla sussistenza della colpa grave dell’istante.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi di diritto oggetto della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione in quanto avrebbe ammesso che la riqualificazione del fatto, con la sentenza di assoluzione, da riciclaggio a tentata truffa, sarebbe stata operata sulla base dei medesimi elementi a disposizione del Giudice del procedimento cautelare, il che avrebbe impedito l’emissione dell’ordinanza cautelare e reso irrilevante l’eventuale dolo o colpa grave dell’istante.
Nonostante tale affermazione, la Corte di appello ha nuovamente rigettato la domanda riparatoria, reinterpretando le intercettazioni già oggetto del giudizio di merito, in cui erano state degradate a indizi di tentata truffa, incompatibile con la custodia cautelare in carcere.
Nel procedimento ex art. 314 cod. proc. pen. non sarebbe consentito, per la giurisprudenza di legittimità, rimettere in discussione l’esito del giudizio di merito come invece avvenuto.
L’ordinanza impugnata opererebbe la valutazione degli elementi per giustificare la scelta l’applicazione della misura cautelare, in contrasto con la funzione e i caratteri del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione.
La colpa grave non potrebbe individuarsi in condotte che, al più, potrebbero essere utilizzate per elevare nei confronti di un soggetto un’accusa relativa ad un reato non idoneo a fondare una misura cautelare detentiva.
La «riqualificazione» delle intercettazioni telefoniche, da indizi dei reati ex artt. 416 e 648-bis cod. pen. a condotte di tentata truffa, sarebbe stata già operata nel giudizio di merito e non potrebbe esser rimessa in discussione.
In ogni caso, sarebbe corretta la valutazione di tali prove effettuata in sede di assoluzione, non potendosi affermare che il ricorrente abbia posto in essere delle condotte idonee a far sorgere nel Giudice cautelare la necessità di sottoporlo alla misura cautelare inframuraria.
Non vi sarebbe una colpa grave dell’istante – da valutarsi ex ante e la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 273 cod. proc. pen., in relazione ai «gravi indi di colpevolezza», con riguardo al delitto specificamente individuato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La Corte territoriale ha applicato solo parzialmente il principio’di diritto ribadito anche nella sentenza di annullamento con rinvio – enunciato da Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663-01, secondo cui la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, costituita dall’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non può operare, in forza del meccanismo causale che governa tale condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.
1.2. La Corte di appello ha applicato tale principio soltanto con riguardo al reato ex art. 648-bis cod. pen. (capo B), per il quale ha ritenuto non valutabile la colpa grave dell’istante, in quanto, nella sentenza di assoluzione, «la riqualificazione giuridica dei fatti si era basata sul medesimo materiale probatorio presente in sede di emissione dell’ordinanza cautelare» (pag. 3).
In tale ipotesi, è ben vero che, stante anche l’unitarietà del titolo cautelare, ai fini della concessione del risarcimento richiesto, dovesse valutarsi se il periodo di detenzione NOME stato giustificato in base al reato ex art. 416 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 3551 del 18/01/2022, M.E.F., Rv. 282576-01).
Tuttavia, nel caso in esame, non è stata effettuata la valutazione imposta dai principi espressi dalla sentenza COGNOME, sopra riportati, con riguardo al reato associativo.
1.3. La Corte territoriale ha dato atto che «Quanto al reato associativo, la sentenza di assoluzione del Tribunale di Bologna concludeva per l’assenza di prova di un programma criminoso indetermiNOME e, altresì, per l’assenza di un vincolo associativo tendenzialmente permanente o stabile» (pag. 2).
L’imputato, con riferimento al reato associativo, nel giudizio di merito è stato assolto con la formula «perché il fatto non sussiste», non per non aver commesso il fatto.
Nell’istanza ex art. 314 cod. proc. pen., inoltre, si riportò testualmente la sentenza assolutoria, nella parte in cui, motivando circa l’assenza di prova del vincolo associativo, si è affermato che « risulta dalle conversazioni intercettate che vi sono gravi dissidi tra i correi, tanto che alcuni di essi temono per la propria vita e altri manifestano, in modo più o meno esplicito, l’intenzione di cessare ogni attività tesa ad ottenere l’incasso del certificato di deposito» (pag. 4 dell’istanza)
La Corte territoriale, tuttavia, ha rigettato la domanda riparatoria, affermando la sussistenza di una colpa grave dell’istante nell’emissione della misura cautelare, sulla scorta di alcune intercettazioni telefoniche «che inducevano oggettivamente a ritenere, in una valutazione per l’appunto ex ante, che NOME NOME legato a un sodalizio criminale volto alla negoziazione di titoli di credito di illec provenienza» (pag. 5). Ancora, si è ritenuto che il comportamento del ricorrente abbia comportato l’apparenza del reato, «legittimando l’applicazione di una misura cautelare che il riesame non ha smentito» (pag. 6). Secondo la Corte di appello, pur essendo stato escluso il delitto associativo in sede di merito, si sarebbe delineato nella fase cautelare quantomeno «un concorso nella perpetrazione di una serie di truffe di rilevante entità ai danni di istituti bancari» (pag. 6).
1.4. L’ordinanza impugnata è stata emessa in violazione dell’art. 314 cod. proc. pen.
1.4.1. Non è stato chiarito – come, invece, indirettamente richiesto nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione mediante il richiamo alla sentenza D’Annbrosio – se, nel disporre la custodia cautelare per il reato associativo, il giudice della cautela abbia utilizzato gli stessi elementi di prova, fr cui le intercettazioni richiamate nell’ordinanza impugnata, del giudice del merito da quest’ultimo, però, valorizzate proprio per escludere il vincolo associativo.
Soltanto ove l’assoluzione si sia fondata sulla scorta anche di altri elementi, non a disposizione del giudice cautelare, residuerebbe spazio per una valutazione della colpa grave dell’istante, diversamente non potendosi, nella valutazione del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione (Sez. n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME,
Rv. 274350-01), quali, nel caso in esame, le conversazioni telefoniche, ritenute sintomatiche dell’assenza di un vincolo associativo.
1.4.2. La Corte di appello ha proceduto ad una valutazione errata dei presupposti della domanda riparatoria nella parte in cui ha fatto riferimento alla correttezza dell’ordinanza cautelare sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, tanto da evidenziare la conferma del titolo cautelare da parte del Tribunale del riesame, come se l’ingiustizia della detenzione, rilevante ex art. 314 cod. proc. pen., dipendesse dalla legittimità del titolo cautelare e non, di per sé, dalla successiva assoluzione nel giudizio (cfr. sul punto Sez. 3, n. 34155 del 22/06/2023, D., non massimata, in motivazione).
1.4.3. Da ultimo, la Corte di appello, ritenendo che NOME emersa l’apparenza quantomeno di «un concorso nella perpetrazione di una serie di truffe di rilevante entità ai danni di istituti bancari» (pag. 6), non ha considerato che l’art. 280 comma 2, cod. proc. pen., ratione temporis vigente, prevedeva che la custodia cautelare in carcere potesse essere disposta unicamente per delitti la cui pena edittale massima non NOME inferiore a 4 anni di reclusione.
Il reato di truffa ex art. 640, gomma 1, cod. pen., tuttavia – come già rilevato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio della precedente ordinanza – prevede una pena edittale massima pari a 3 anni di reclusione. Di tal che, in ipotesi di semplice concorso di persone in tale reato, non si sarebbe potuta applicare la misura custodiale inframuraria.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, per nuovo giudizio, nel quale saranno applicati i principi di diritto di cui al par. 1.4.
Alla stessa Corte si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 25/10/2023.