Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1433 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1433 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MUNSHIGONJ( BANGLADESH) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/se GLYPH e le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 22/11/2021, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l’istanza di equa riparazione avanzata da NOME, per la dedotta ingiusta detenzione sofferta nell’ambito di un procedimento penale per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’utilizzazione di carte di credito clonate, con cui erano effettuati acquisti “on lme” di titoli di viaggio presso diverse compagnie di navigazione.
Il ricorrente, al quale era stato contestato anche il reato di ricettazione, era assolto dalle imputazioni con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo.
La Corte di merito ha ritenuto di individuare comportamenti ostativi al riconoscimento dell’indennizzo, ponendo in evidenza come il richiedente, titolare di un “call center” fosse dedito, senza autorizzazione alcuna, all’attività di intermediario tra compagnie di viaggio ed acquirenti dei biglietti, attività assimilabile a quella di un’agenzia di viaggio clandestina.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, a mezzo di difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi di ricorso.
Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen.; insussistenza della colpa grave del richiedente.
Afferma il ricorrente che la Corte territoriale, nel valutare la richiesta di riparazione, non avrebbe tenuto conto delle contestazioni elevate a carico del richiedente e del necessario legame tra il comportamento asseritannente colposo ed i fatti per i quali è stata adottata la misura.
Il richiedente era stato chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 4 I. 146/2006, e 648 cod. pen.
Dalle intercettazioni telefoniche facenti parte del compendio investigativo, come rimarcato nella pronuncia assolutoria, non era emerso che il ricorrente avesse acquistato biglietti presso compagnie di navigazione con la frode, sfruttando carte di credito clonate o di provenienza illecita.
La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il richiedente abbia dato causa alla detenzione patita: procacciare clienti e fare da intermediario nell’acquisto di titoli di viaggio non equivale a commettere i delitti di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito clonate.
II) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati.
Il provvedimento di rigetto sarebbe evidentemente illegittimo.
La motivazione, inoltre, sarebbe connotata da palese illogicità e contraddittorietà.
Non risulta da alcuna delle intercettazioni che il richiedente avesse mai accennato a carte di credito; peraltro, emerge chiaramente dal testo del provvedimento impugnato l’erroneità del sillogismo su cui si fonda la decisione del diniego.
La Corte di merito argomenta il rigetto evidenziando che dalle intercettazioni risulta che il sig. NOME, senza autorizzazione alcuna, svolgeva l’attività di intermediario e procacciatore di biglietti di viaggio mediante un cali center.
La conclusione a cui perviene sarebbe errata, in quanto la premessa nulla ha a che fare con le ipotesi delittuose per le quali venne adottata la misura cautelare a carico del richiedente.
III) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame; travisamento del fatto.
Nell’impugnata ordinanza si sostiene che, in sede di interrogatorio di garanzia, il richiedente si è limitato a precisare di gestire da tempo l’attività di cali center.
In realtà, in sede di interrogatorio di garanzia, il ricorrente, di nazionalità bengalese, si era avvalso della facoltà di non rispondere, rappresentando di non comprendere appieno la lingua italiana ed i fatti che gli venivano contestati, pur manifestando la più ampia volontà collaborativa.
Ancora più evidente è il travisamento risultante dall’affermazione secondo la quale la pronuncia assolutoria sarebbe derivata dall’incompletezza della prova.
Ciò rivela l’equivoco in cui è incorso il giudice della riparazione, poiché il Tribunale ha assolto il ricorrente ai sensi dell’art. 530, comma primo, cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo nelle conclusioni rassegnate la validità delle argomentazioni illustrate dalla Corte territoriale nella ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di doglianza risultano infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
E’ d’uopo premettere che, secondo orientamento consolidato espresso da
questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’Autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, COGNOME e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034).
A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale. Ne deriva che, ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina, non può prescindersi da una concreta analisi dei comportamenti tenuti dal richiedente.
Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione richiede che la deliberazione sia fondata sull’analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi “ex ente”, non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così (Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, COGNOME).
Non è superfluo aggiungere l’ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiere nell’ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell’ambito del giudizio riparatorio.
Tutto ciò premesso, in merito alle doglianze difensive si osserva quanto segue.
Il primo motivo è manifestamente infondato poiché la difesa individua profili d’incongruenza della motivazione assunta, derivanti dal fatto che non è stato dimostrato nel giudizio svoltosi a carico del ricorrente che egli avesse acquistato
titoli di viaggio servendosi di carte di credito donate o di provenienza illecita. Il rilievo, alla luce degli insegnamenti di questa Corte, è privo di pregio, ben potendo il giudizio di riparazione pervenire a conclusioni diverse da quelle assunte in sede di giudizio di cognizione per la nota autonomia che connota i due procedimenti (cfr. ex multis Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764: “Il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti”). Per altro verso, ai fini del diniego del riconoscimento dell’indennizzo, possono essere valorizzati elementi di qualunque natura, anche non considerati dai giudici della sentenza assolutoria.
Ciò premesso, nel contesto dell’indagine che aveva condotto alla restrizione del ricorrente, era emerso che il predetto, presso un call center cittadino, era dedito ad un’abusiva attività di intermediazione dell’acquisto di titoli di viaggio presso compagnie di navigazione e di procacciamento di biglietti di viaggio.
Il carattere abusivo di tale attività, valorizzato in motivazione, correttamente è stato ritenuto dal giudice della riparazione quale fattore determinante per ritenere la colpa ostativa, avendo considerato che questo comportamento fosse idoneo ad ingenerare negli inquirenti il ragionevole convincimento che il ricorrente fosse coinvolto nel giro degli acquisti fraudolenti dei titoli di viaggio su cui si stavano svolgendo indagini.
Tale impostazione non trova smentita nella pronuncia assolutoria dove, al contrario, si dà atto che il ricorrente gestiva un’attività assimilabile ad un’agenzia di viaggi clandestina.
Sebbene, come rimarcato dalla difesa nel secondo motivo di ricorso, il procacciare biglietti di viaggio in modo abusivo non equivalga a porre in essere le condotte originariamente contestate, il comportamento evidenziato è idoneo ad ingenerare il convincimento di una partecipazione nel reato ipotizzato, mascherato dall’attività ufficiale del cali center.
La prospettiva in cui si pone il ricorrente è dunque erronea, insistendo la difesa nel rimarcare che il proprio assistito è stato assolto dai reati e che tale assoluzione è stata resa con formula piena.
Del pari infondate sono le doglianze che pongono l’accento sulle dichiarazioni rese dal ricorrente: la Corte di merito ha sostenuto come il prevenuto abbia ammesso di avere gestito la sua attività da lungo tempo. La difesa invoca il travisamento della prova, affermando che il ricorrente si è
avvalso della facoltà di non rispondere; tuttavia, a sostegno dell’assunto no allega il verbale di interrogatorio, rendendo non apprezzabile il vizio dedotto.
Ad ogni modo la circostanza risulta non dirimente, essendosi pacificamente accertato nel giudizio di cognizione come il prevenuto svolgesse l’attività abusiva d’intermediazione nell’acquisto di titoli di viaggio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 18 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente