Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10786 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10786 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME in Francia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del l’ 11/09/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte, depositate dal Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria, depositata dall’ Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME COGNOME in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, dapprima in regime di arresti domiciliari, dal 12 dicembre 2019 al 31 agosto 2020, quando veniva raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso il 23 luglio 2014 dal Tribunale di Reggio Calabria, e poi in regime di custodia in carcere, dal 1 settembre 2020 (quando veniva consegNOME alle autorità italiane) al 5 ottobre 2021, conseguente ad ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 06 giugno 2014, nel procedimento penale N. 580/2019 R.G.N.R., che lo vedeva indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Capi A, I).
1.1. Secondo l’accusa, lo COGNOME, organico alla ‘ndrina RAGIONE_SOCIALE, operante nel territorio RAGIONE_SOCIALEa piana di Gioia Tauro, avrebbe partecipato ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indetermiNOME di delitti di acquisto, soprattutto dal Marocco e dall’Albania, detenzione, trasporto e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, promossa e organizzata da NOME COGNOME, dallo zio NOME COGNOME e da NOME COGNOME (tutti ritenuti intranei alla cosca), coadiuvando in particolare lo zio e il COGNOME, occupandosi, altresì, del trasferimento del vettore utilizzato per la movimentazione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente e fornendo il proprio sostegno nei rapporti con la componente albanese.
All’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il G iudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 5 ottobre 2021, divenuta irrevocabile in data 18 febbraio 2022, assolveva lo COGNOME da entrambe le imputazioni per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione.
1.2. Nel provvedimento impugNOME, la Corte territoriale, dopo aver illustrato gli elementi posti alla base del provvedimento coercitivo e le ragioni che avevano condotto il giudice di merito ad una pronuncia assolutoria, ha giustificato il proprio diniego, affermando che la natura ambigua degli accertati rapporti di frequentazione e cointeressenza RAGIONE_SOCIALE‘istante con i capi RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione integravano un’ipotesi di comportamento, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziologico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondat e le accuse formulate a suo carico.
Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi, strettamente connessi,
con cui si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione .
2.1. Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale ha attribuito rilievo ostativo a dati, quali la visita al latitante NOME COGNOME ed al trasporto di un camion, che il giudice di merito aveva ritenuto incerti nella loro materialità ovvero non idonei a dimostrare la consapevolezza del contributo illecito all’associazione , neutralizzandone la valenza indiziaria. Si evidenzia, inoltre, che la Corte barese ha valorizzato anche i rapporti con lo zio NOME COGNOME, giustificati dallo stretto legame di parentela, senza fornire una motivazione rafforzata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di superare la presunzione di neutralità del vincolo familiare.
2.2. Si lamenta, altresì, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha fornito una motivazione illogica in ordine alla rilevanza eziologica di tali condotte sulla carcerazione sofferta, non spiegando adeguatamente come circostanze che il giudice di merito aveva ritenuto incerte o insufficienti potessero essere interpretate come indizi di complicità.
Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugNOME.
Il Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, hanno rassegNOME le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto.
Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass., in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 RAGIONE_SOCIALE’08/04/2025, non mass., e, in questa sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale ( ex plurimis : Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01).
La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’indagato/imputato in fattispecie successive alla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 – 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397 – 01; si vedano altresì, ex plurímis , circa la possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498 – 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565 – 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È, altresì, suscettibile di integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità ( ex plurimis , tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 – 01).
Ai fini di cui innanzi, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve muovere dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (quanto al corretto approccio metodologico si vedano, ex plurimis , Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024), con motivazione che, se coerente e non manifestamente
illogica, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, cit.; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458 -01).
3 . Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE‘iter logico -giuridico seguito dalla decisione impugnata, occorre rilevare che la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, con motivazione articolata e rispettosa dei principi sopra esposti, ha correttamente ritenuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ricorrente sia risultata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa commissione dei reati in origine a lui contestati. Sono stati ritenuti di preminente rilievo, al riguardo, i servizi di osservazione, in cui lo COGNOME era stato controllato con lo zio ed il COGNOME, nonché le risultanze di alcuni dialoghi intercettati inter alios , non escluse dal giudice di merito, che evidenziavano la sussistenza, tra l’istante e i capi promotori RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione , di rapporti di frequentazione e di cointeressenze di natura quantomeno ambigua. Sono state richiamate, in particolare, le conversazioni intercettate tra COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME la moglie di quest’ultimo da cu risultava la disponibilità di NOME COGNOME a trasportare un camion fino in Calabria nei frangenti in cui gli stessi si adoperavano nella programmazione ed attuazione dei traffici di droga riferibili al gruppo, sì da giustificare il suo apparente coinvolgimento nelle condotte criminali in corso.
Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita dalla Corte territoriale in ordine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sofferta, avendo congruamente richiamato, a riprova RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘istante de l contesto criminale in cui essa si collocava e RAGIONE_SOCIALEa declinazione non meramente familiare del suo rapporto con lo zio NOME, il dialogo intercettato tra quest’ultimo ed un soggetto albanese da cui emergeva che il ricorrente aveva fatto visita, insieme allo zio, a NOME COGNOME, mentre questi era latitante in Spagna, concludendo, con un ragionamento corretto e privo di illogicità, che il comportamento del ricorrente, connotato da colpa grave, pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, era certamente idoneo a giustificare il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.
In applicazione dei principi di diritto più volte enunciati, con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.
2023, COGNOME, Rv. 283886 -01), ampiamente condivisi dal collegio, non è, invece, dovuta la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, perché esso non ha fornito alcun contributo, essendosi limitato a formulare osservazioni generiche, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso, il 28 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME