Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39723 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39723 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 febbraio 2023 la Corte di appello di Bari ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura privativa della libertà personale (in carcere dal 5 al 21 ottobre 2016; agli arresti donniciliari dal 22 ottobre 2016 al 23 aprile 2017).
La misura cautelare era stata disposta nella ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. dal quale COGNOME è stato assolto «per non aver commesso il fatto» con sentenza del Tribunale di Trani del 17 gennaio 2018, irrevocabile il 5 giugno 2018. COGNOME era accusato di avere acquistato o ricevuto, in concorso con NOME COGNOME, la scocca di un’autovettura provento di furto. Più in particolare, era accusato di aver accompagnato COGNOME in un parcheggio ove, all’interno di un furgone di proprietà dello stesso COGNOME, fu occultato il bene di illecita provenienza.
Come emerge dall’ordinanza impugnata, il giudice della cognizione non ha escluso che COGNOME abbia accompagnato NOME nel parcheggio, ma ha ritenuto che tale indizio non costituisse prova sufficiente del suo coinvolgimento nella ricettazione.
Muovendo da queste premesse la Corte territoriale chiamata a decidere sulla istanza di riparazione ha osservato: che COGNOME risulta essere giunto nel parcheggio alle 23:30 del 27 aprile 2016, contestualmente a NOME, a bordo di un’auto nel cui bagagliaio fu rinvenuto un paranco; che COGNOME era alla guida del furgone nel quale è stata poi rinvenuta la scocca di provenienza furtiva e anche in quel furgone c’era un paranco; che, dopo aver parcheggiato i rispettivi veicoli, i due uomini si allontanarono a bordo di un altro furgone di proprietà di NOME; che tale condotta, consistita nello scortare nottetempo NOME presso un’area di parcheggio privata nella quale questi ricoverò un furgone contenente la scocca di un’auto rubata fu gravemente colposo e creò l’apparenza del coinvolgimento di COGNOME nella ricettazione del bene di illecita provenienza. Ciò a maggior ragione perché, non solo nel furgone che conteneva la scocca rubata, ma anche nell’auto condotta da COGNOME c’era un paranco idoneo alla movimentazione di parti di auto.
Contro l’ordinanza è stato proposto ricorso da parte del difensore di COGNOME, iI quale deduce, con unico articolato motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge in riferimento ai presupposti del diritto all’equa riparazione per ingiust detenzione.
Il difensore osserva che il valore indiziante del comportamento tenuto dal ricorrente è stato ridimensionato dalla sentenza di assoluzione, secondo la quale quel comportamento non consentiva di affermare oltre il ragionevole dubbio il coinvolgimento di COGNOME nella ricettazione consumata da COGNOME. Sostiene che la colpa grave idonea ad escludere il diritto alla riparazione «dovrebbe consistere in comportamenti idonei ad ingenerare allarme sociale e il doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, circostanza non certo riscontrabile nel caso di specie». Si duole che la Corte territoriale abbia escluso il diritto alla riparazione attribuend valore a semplici sospetti e ad un comportamento che, nel giudizio di cognizione, è stato valutato penalmente irrilevante. Ricorda, infine, che la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere non preclude il diritto all’indennizzo.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale
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tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Nell’esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 3950 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabili con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rile se quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME,
Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, C:COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione della penale responsabilità.
Nel caso oggetto del presente ricorso’ la Corte territoriale ha negato il diritto all’indennizzo individuando quali condotte ostative al riconoscimento di un tale diritto:
l’aver accompagnato NOME in orario notturno in un’area di parcheggio privata nella quale questi ricoverò un furgone contenente la scocca di un’auto rubata;
l’essersi recato in quell’area alla guida di una macchina nella quale era trasportato un paranco;
l’aver lasciato la macchina e il suo contenuto nel parcheggio ove anche NOME aveva lasciato il furgone nel quale era occultata la scocca rubata per poi allontanarsi insieme a lui a bordo di un altro veicolo.
Secondo la Corte territoriale, un tale c:omportamento rende ambiguo il rapporto intercorrente tra COGNOME e COGNOME. L’odierno ricorrente, infatti, ha dichiarato di essere un bracciante agricolo e non si comprende per quale ragione un bracciante avrebbe dovuto «trafficare di notte presso un autoparco per ricoverarvi la scocca di un’auto». A sostegno di tale argomentazione l’ordinanza impugnata sottolinea che la scocca è una parte delle auto che, «tipicamente», proviene dalla «cannibalizzaizone» di mezzi rubati e che COGNOME lasciò nel parcheggio ove si era recato insieme a NOME anche la propria auto, al cui interno c’era una «carrucola/paranco per meccanico/carrozziere».
In nessun punto dell’ordinanza impugnata si fa riferimento al fatto che COGNOME si sia avvalso della facoltà di non rispondere. È evidente, pertanto, che di questa scelta non si è tenuto conto ai fini della decisione.
Il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale appare logicamente esaustivo, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati perché coerente con i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se
l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta caratterizzata da evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, e tale da costituire prevedibile ragione di un intervento dell’autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034).
In coerenza con tale impostazione, la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito in più occasioni che le frequentazioni ambigue con persone dedite a traffici illeciti, se idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare e tali condotte, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione di applicare la misura cautelare, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.
A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, nel caso di specie, non si tratta di meri sospetti fondati sul rapporto di conoscenza tra COGNOME e COGNOME. La Corte territoriale ha valorizzato infatti l’anomalia consistente nel fatto che i due uomini si recarono nel medesimo luogo con due mezzi distinti, li lasciarono in quel luogo e se ne allontanarono insieme e ha collegato questo comportamento (accertato in giudizio e confermato dalla sentenza di assoluzione), alla circostanza (anch’essa confermata in giudizio) che all’interno di entrambi i veicoli – sia nell’auto condotta da COGNOME che nel furgone (condotto da COGNOME) ove era occultata la scocca di un veicolo rubato – vi erano paranchi idonei a sollevare parti di autovetture.
Non è manifestamente illogico, né contraddittorio, aver ritenuto che queste condotte potessero indurre l’apparenza della partecipazione al reato e siano ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo perché niacroscopicamente imprudenti. Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che – valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza – crei una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203637).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente